Anch'io ci tengo a postare il comunicato di un organizzazione sindacale della stessa Amministrazione,notifica di tutt'altro avviso rispetto a quanto detto dal precitato sindacato.
"Prorogata al 31.12.2015 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi approvate a partire dal 1.1.2008
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, disposizioni che prevedono le assunzioni per il Corpo dei Vigili del Fuoco
Negli ultimi giorni si e’ parlato molto di una probabile riapertura delle graduatorie di concorsi espletati nel Comparto Sicurezza e Difesa , e di un ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 dell’efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008. La Segreteria Generale Alsippe tiene a precisare che ad oggi non e’ stato emanato da parte del Governo ancora nessun provvedimento per tale riapertura e che tale provvedimento riguarda solo ed esclusivamente il Corpo dei Vigili del Fuoco, di seguito inseriamo l’articolo 8 e molto piu’ nel dettaglio il comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con relative tabelle scaricabili dal sito
www.alsippe.it concernenti le spese per l’onere finanziare per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni da cui si evince tale disposizione Qualora vi fossero ulteriori provvedimenti di allargamento a tutto il Comparto Sicurezza vi informeremo tempestivamente con i nostri comunicati
Articolo 8
Le disposizioni contenute nell’articolo 8 sono dirette ad assicurare il potenziamento e la piena operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo la funzionalità e l’efficienza del dispositivo di soccorso e di mobilitazione urgente sul territorio nazionale, anche in caso di pubblica calamità.
Tali disposizioni si rendono necessarie e urgenti al fine di evitare ripercussioni sulla qualità, continuità e tempestività dei servizi di soccorso pubblico, superando rilevanti criticità connesse alle dotazioni e all’impiego del personale, nonché al fine di garantire ai vigili del fuoco la disponibilità di strumenti tecnici, logistici e di intervento operativo, a beneficio della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.
Va premesso che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce la struttura chiamata ad intervenire operativamente nel soccorso tecnico urgente e nei contesti emergenziali a protezione della vita, dell’integrità dei beni e dell’ambiente.
L’intervento negli eventi emergenziali, ripetutisi negli ultimi anni con eccezionale frequenza, ha posto in evidenza la necessità di un potenziamento del dispositivo di soccorso sul territorio, attraverso un immediato rafforzamento, con l’immissione di risorse umane stabili e professionalmente attrezzate, delle dotazioni organiche del personale operativo permanente dei vigili del fuoco, attualmente in grado di garantire una soglia minima di funzionalità delle squadre di intervento, che rischia un’ulteriore compressione, in conseguenza delle misure di riduzione subite. Le limitazioni alla possibilità di copertura delle carenze per cessazione dal servizio, operate nel 2012, hanno ridotto al 20 per cento la quota del turn over.
L’effetto riduttivo è solo parzialmente compensato dalla disponibilità delle risorse previste dalla legge 24 dicembre 2012, n.228 (articolo 1, commi 89-91), con le quali, nell’anno 2013, sarà possibile reintegrare unicamente n. 262 unità di vigili del fuoco, pari a poco più di 2 unità operative per ciascun Comando provinciale. Questa condizione rende indispensabile un immediato intervento normativo, che consenta, a parità di risorse disponibili, di rafforzare la dotazione dell’organico operativo permanente dei vigili del fuoco, in modo da assicurare una risposta iniziale ma fondamentale alle effettive necessità del soccorso e alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio, garantendo un’organizzazione adeguata ed efficiente per fronteggiare interventi ordinari e situazioni emergenziali, che hanno assunto un preoccupante connotato di ripetitività.
D’altra parte l’esperienza del terremoto in Abruzzo e le continue criticità emergenziali hanno confermato che solo grazie al ricorso alla componente aggiuntiva dei volontari si possono garantire tali standard operativi, attesa la conclamata inadeguatezza della dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Ciò premesso, la disposizione in questione prevede un incremento, pari a complessive 1000 unità, della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco, attualmente di 17.193 unità (comma 1).
Il comma 2, in ragione dell’opportunità di poter utilizzare con immediatezza personale esperto e già selezionato, autorizza l’assunzione nei ruoli permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un corrispondente numero di unità, attingendo in parti uguali al serbatoio delle graduatorie recentemente prorogate dall’articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al fine di poter disporre sia dei volontari dei vigili del fuoco, che hanno già partecipato alla procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell’interno 27 agosto 2007, n. 3747, sia del personale selezionato mediante l’ultimo concorso pubblico a 814 posti, nella considerazione che il legislatore, con il decreto-legge n. 79 del 2012, ha già effettuato la scelta finalizzata alla valorizzazione di quei candidati.
La disposizione, oltre a garantire il funzionamento dei servizi istituzionali, vuole nel contempo dare una concreta risposta alle giuste istanze che provengono dalla categoria dei vigili del fuoco volontari ed un doveroso riconoscimento al contributo essenziale che detta categoria ha garantito per il conseguimento della mission istituzionale del Corpo nazionale, senza sacrificare, in una prospettiva costituzionalmente orientata, le aspettative dei giovani che hanno già superato un recente ed estremamente qualificato concorso pubblico per vigile del fuoco.
Il comma 3 assicura la copertura dei relativi oneri, quantificati nel limite della misura massima complessiva di 5.306.423 euro per l’anno 2013, 29.848.630 euro per l’anno 2014 e di 39.798.173 euro a decorrere dall’anno 2015, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 4, inoltre, garantisce la prosecuzione delle procedure di copertura del turn-over nel triennio considerato, già prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 dell’efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008.
La possibilità del ricorso a graduatorie di concorsi già conclusi, oltre che rispettosa dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, garantisce anche la possibilità di copertura delle assunzioni senza oneri aggiuntivi derivanti dalla necessità di avviare nuovi concorsi, traducendosi in un sensibile risparmio di risorse, a fronte dell’aumentata capacità operativa della struttura.
Coerentemente con le misure sopra descritte, il limite di spesa per l’assunzione di personale volontario viene abbassato a 84.105.233 euro per l’anno 2014 e a 74.155.690 euro per l’anno 2015."
Segnalibri