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Risultati da 51 a 60 di 75

Discussione: Fonti confidenziali

  1. #51

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    Mamma mia........ stai facendo una confusione del diavolo....
    Se il confidente è ancora tale (e quindi la sua identità non è stata svelata), mi spieghi a che titolo dovrebbe recarsi dal pm per verificare il contenuto di un atto di cui egli dovrebbe ignorare perfino l'esistenza e dove in ogni caso il confidente viene indicato con la dicitura generica "fonte confidenziale"?.......
    Se il confidente non è più tale (perché è stato "bruciato"), acquista gli stessi diritti processuali riservati al testimone.
    Tra le due situazioni non ci può essere alcun'altra via di mezzo.
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  2. #52
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    le dichiarazione del confidente non hanno piu importanza perchè è stato sentito dal giudice o dal pm. ma se questi non viene sentito da nessuno dei due la dichiarazione resta e se lui non la vuole sottoscrivere come deve fare ?

  3. #53
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    ah ok allora se viene bruciato diventa un testimone a tutti gli effetti .... non avevo capito quindi deve essere sentito per forza dal giudice o dal pm.

  4. #54

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    No, forse davvero parliamo due lingue diverse...
    Il confidente NON viene sentito da nessuno! Egli offre con la sua "soffiata" uno spunto investigativo che verrà poi sviluppato dalla polizia giudiziaria senza che lui venga coinvolto in alcun modo! Ti è chiaro questo?
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  5. #55
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    si , ma se dovesse essere bruciato diventerebbe un testimone a tutti gli effetti . Ecco vorrei sapere se a questo punto il pm o il giudice sono obbligati a chiamarlo a testimoniare , o se il confidente una volta bruciato puo decidere di andare lui dal pm a testimoniare magari offrendo un altra versione rispetto a quella resa in precedenza

  6. #56

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    Se acquista il ruolo di testimone, egli può essere sentito a discrezione del pm, del giudice o della difesa con relativo obbligo di presentazione.
    Può chiedere di essere sentito e che le proprie dichiarazioni vengano verbalizzate.
    Il contenuto di queste ultime può essere anche diverso da quanto riferito dalla polizia giudiziaria quando lui era un informatore.
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  7. #57
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    perfetto grazie !

  8. #58

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    Io ho una domanda, faccio un esempio per spiegarmi. Se si sospetta che X sia uno spacciatore e controllando i tabulati si nota che ci sono molte chiamate con Y e Z (quindi probabili piccoli assuntori), ma non si riesce a beccare X in nessun modo perchè bravo a nascondere il suo operato, le FF.OO possono chiamare informalmente Y e Z per qualche "indizio"? In questo caso Y e Z potrebbero essere chiamati come informatori nonostante probabilmente siano assuntori? In quel caso si potrebbe applicare comunque il 203 cpp? Parlo per ipotesi perchè ho sentito di una storia simile, anche se non so se sia attendibile la fonte, quindi prendete tutto con le pinze.
    MEMENTO AUDERE SEMPER.

  9. #59

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    Ragazzi, ribadisco fino alla nausea.... La figura del confidente non è giuridicamente codificata. E' una sorta di lassez-faire tollerato dalla magistratura fintantoché si rimane nell'alveo del diritto, ergo non si sconfina in illeciti. Ma proprio qui sta il problema. Spesso per arrivare alla "soffiata" buona bisogna a nostra volta tollerare la commissione di reati minori, omettere atti d'ufficio e compiere attività che per il nostro codice penale costituiscono reato.
    Proprio per questo ribadisco nuovamente che la gestione di un informatore è cosa rischiosa in primis per l'operatore di polizia!
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  10. #60

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    Ottimo ho capito, non mi era chiaro se si potesse tralasciare reati minori quando si cerca la soffiata e se si potesse configurare la figura di delinquentello con quella di informatore (ho capito benissimo che non entra negli atti), magari essendo saltato fuori il suo nome nelle indagini perchè collegato a chi delinque di brutto si vorrebbe inchiodare anche lui, senza dare la possibilità di fare soffiate per "salvarsi in angolo" e uscirne "pulito". Non è per niente ovvio per chi è esterno.

    Comunque sempre a discrezione dell'Operatore la gestione del delinquentello canarino, ora ci siamo.
    MEMENTO AUDERE SEMPER.

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