Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 68

Discussione: Regolamento Disciplina Militare

  1. #11
    Utenti Storici L'avatar di The Wizard
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Messaggi
    5,340

    Predefinito

    Ho aggiornato il link in prima pagina inserendo il pdf per chi volesse scaricarlo.
    Saluti
    <<State attenti ! Qualcuno potrebbe cercare di vendervi la fontana di Trevi. E magari riuscirci.>>
    U.R.

    **** Regolamento MilitariForum ****

  2. #12
    futuro soldato
    Guest

    Predefinito

    Compenso topografia pdf

  3. #13

    Predefinito

    Gli istituti dell'alloggiamento e dei pernottamenti sono stati profondamente modificati dall'art. 7, d. lg. n. 505/1997, che ha sostituito l'art. 48 R.D.M., con la conseguenza, da una parte di limitare l'obbligo di alloggiamento in caserma a più ristrette categorie di militari e di consentire l'alloggiamento al di fuori della sede di servizio, su autorizzazione del comandante di corpo e in relazione alla situazione abitativa locale , agli ufficiali, ai sottufficiali, ai volontari in servizio permanente e in ferma volontaria da più di dieci mesi, nonché di consentire il pernottamento presso la famiglia abitante nella località sede di servizio a tutte le categorie di militari, sempre su autorizzazione del comandante di corpo.

    Art. 7.
    Alloggiamento e pernottamenti
    1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio.
    2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 49.
    3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare:
    a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio;
    b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa.
    4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.".

    Se vuoi puoi anche presentarti nell'apposita sezione del Forum.
    Grazie.
    Ultima modifica di FRANCODUE; 17-02-10 alle 15: 54

  4. #14

    Predefinito question circa il regolamento e la sua applicazione

    Salve a tutti, avrei una domanda...presto servizio a Ferrara nel Quartier Gerenale C.o.f.adell' AM. In mensa dobbiamo presentarci non in mimetica ma con indumenti da civile, ora, sono andato in mensa in tuta (molto semplice, blu scura, nulla di sfarzoso) un mio superiore mi ha chiamato a rapporto perchè dovevo presentarmi in modo decoroso. Domani dovrò andare a rapporto e ho paura che venga scritto qauclosa sul fascicolo personale! premetto che comunque anche altri vengo in tuta a mensa, ma il rapporto l'ho avuto solo io nonostante fosse la prima volta che andavo in tuta. Ho letto il regolamento e parla di vestiario decoroso ma non specifica come, devo preoccuparmi che questo pregiudichi il mio fascicolo e dunque la partecipazine al concorso VFP4? aspetto una celere risposta, grazie a tutti!!!
    ONORE - PATRIA - FAMIGLIA...LO GIURO!

  5. #15
    Colonnello L'avatar di bacioch
    Data Registrazione
    Apr 2009
    Località
    Lobbi(AL)
    Messaggi
    11,236

  6. #16

    Predefinito

    grazie tante!
    ONORE - PATRIA - FAMIGLIA...LO GIURO!

  7. #17
    Salentino
    Guest

    Predefinito Norme di principio sulla disciplina militare - Un pò di diritto Militare

    Articolo 1
    Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai princìpi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

    Articolo 2
    I militari prestano giuramento con la seguente formula: <<Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni>>.

    Articolo 3
    Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonchè l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei princìpi costituzionali. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonchè ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

    Articolo 4
    L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina ed ai rapporti gerarchici. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardante il servizio e non eccedere i compiti di istituto. Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare ai più presto i superiori.

    Articolo 5
    Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo. Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonchè da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.

    Articolo 6
    Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonchè di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative. I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale. Ferme le disposizione di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

    Articolo 7
    Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo art. 19; queste, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualifichino esplicitamente come tali o che siano in uniforme.

    Articolo 8
    I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. CFR[L 23.12.1993 n. 559 ART n. 5]

    Articolo 9
    I militari possono liberamente pubblcare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Essi possono inoltre trattenere presso di sè, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente art. 6.

    Articolo 10
    Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento. A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

    Articolo 11
    I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e ricevere l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

    Articolo 12
    Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

    Articolo 13
    E' attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina. La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo. Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

    Articolo 14
    Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. Il richiamo è verbale. Il rimprovero è scritto. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare -- in caserma o a bordo di navi -- o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina. La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte rispettivamente dal comandante di reparto e dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, saivo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

    Articolo 15
    Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonchè per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata. In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare. Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonchè la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

    Articolo 16
    L'organo sovraordinato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. é comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

    Articolo 17
    E' vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari. Sono esclusi da procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segreti e riservati, i militari che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista.

    Articolo 18
    Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria -- ufficiali, sottufficiaili e volontari -- e in sezioni di forza armata o di corpo armato -- Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -- ; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentati delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi. Per l'elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, seegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

    Articolo 19
    Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie. Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulaziane di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela -- di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale -- dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime. L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse: conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; provvidenze per gli infortuni subìti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le provincie, i comuni.

    Articolo 20
    Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti; con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19.

    Articolo 21
    Sono condonate le sanzioni disciplinari di corpo inflitte o da infliggere per infrazioni disciplinari commesse dai militari fino a tutto il 30 novembre 1977. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati. Ad istanza dell'interessato, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocati i trasferimenti che risultassero connessi a comportamenti rivolti a prospettare la necessità della riforma del regolamento di disciplina militare. In deroga alle norme vigenti in materia di documentazione caratteristica del personale militare, è ammesso ricorso amministrativo al Ministro della difesa per l'annullamento delle documentazioni caratteristiche negative in dipendenza dei motivi connessi alla richiesta di riforma della disciplina militare e riferire agli anni 1971 e successivi.

    Articolo 22
    L'art. 40 del codice penale militare di pace è abrogato.

    Articolo 23
    L'esercizio di un diritto ai sensi della presente legge esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

    Articolo 24
    Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.

    Articolo 25
    Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge.

    Articolo 26
    Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.
    Ultima modifica di Salentino; 14-04-10 alle 09: 02

  8. #18
    Bannato
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
    Messaggi
    26,710

    Predefinito

    Riunita alla discussione principale.

  9. #19
    Soldato L'avatar di Natascha
    Data Registrazione
    Mar 2010
    Località
    Oria ( Puglia )
    Messaggi
    77

    Predefinito

    me lo stampo e lo appendo in camera
    Compilata la domanda VFP1 3° blocco MM 2012

  10. #20
    Soldato L'avatar di Wlavida
    Data Registrazione
    Jun 2010
    Località
    Puglia
    Messaggi
    29

    Predefinito

    bella la vita del militare..ricca di sacrifici.. però ne vale la pena..immagino ci siano molte soddisfazioni... poi i sacrifici sono nulla se li fai per qualcosa in cui credi..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •