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Discussione: Maternità/Paternità - dubbi e decreti

  1. #1
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    Red face Maternità/Paternità - dubbi e decreti

    Mi scuso se già esisteva una discussione, io ho provato a cercarla, ma sinceramente non l'ho trovata. Apro questo topic per parlare con persone che hanno vissuto quest'evento (meraviglioso!) e che sanno dar consiglio sulle normative vigenti.

    Purtroppo la maternità sembra quasi una "sconosciuta" all'interno delle Forze Armate, eppure fa parte del ciclo della vita e dovrebbe essere una cosa normalissima.

    Personalmente ho ricercato sul sito dello SME le direttive che la tutelassero ed ho trovato esclusivamente una Circolare interna, tra l'altro, secondo mio modesto parere, dove parla veramente poco della "realtà".

    Credo che tutte le mamme e/o future mamme conoscano la legge che tutela la maternità. Ma parlando "terra a terra" come funziona realmente questo periodo all'interno dell'esercito?

    Ho aperto questo topic, perché forse, ci sono ragazze che hanno bisogno "di sapere" dove trovare le normative, quali sono le normative o semplicemente come comportarsi durante questo periodo.

    Spero che questo piccolo topic possa essere d'aiuto a tutte le persone che hanno anche dei dubbi "sciocchi". Anticipo nuovamente le mie scuse se esiste già un topic dedicato ed io non l'ho trovato.

    Nel caso non esistesse, inizio col linkare il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
    Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Pubblicato nella G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.).

    "10. Personale militare femminile.
    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
    1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza."


    http://www.governo.it/Presidenza/USR...151_2001_n.pdf


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  2. #2
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    Una discussione specifica con le normative in effetti non c'è.
    Puoi continuare tranquillamente e grazie per il tuo apporto.

  3. #3
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    Forse perché effettivamente finché non ci si trova una persona nemmeno ci pensa.
    Spero vivamente che qualche "mamma soldato" abbia voglia di passare di qui, perché purtroppo certe cose non sono molto chiare.

    Già che ci sono, butto giù qualche domanda, sperando che qualcuno passi:

    1) è possibile venire a lavora in civile quando la "panzina" inzia a notarsi [perché come sappiamo tutti i capi militari non possono essere modificati], ma esiste una normativa o bisogna semplicemente sperare nell'accondiscenza del Comandante/Comandante di Compagnia?

    2) so per certo che la maternità NON preclude i concorsi per il passaggio in SPE [parlando di vfp4], ma in "gravidanza a rischio" [e mi auguro che nessuno l'abbia passata], è comunque possibile fare domanda per la rafferma biennale [vfp4]

    Spero che questo "topic" non scenda e che qualcuna abbia voglia di raccontare la sua esperienza.

    Io inzio col dire che: "appena sapete della gravidanza è vostro diritto e dovere comunicarlo alla caserma. Dovete andare in infermeria, con le carte del ginecologo, e far presente il vostro nuovo stato. Vi verrà fatta un'esenzione a TUTTE le attività addestrative, poligoni, guardie diurne e notturne, ecc... ovvero sarete destinare al solo lavoro d'ufficio. Sarà l'infermeria stessa ad avvisare la vostra Compagnia, ma credo sia onesto andare a parlare col proprio Comandante di Compagnia [almeno io ho fatto così]"

    Man mano che avrò altre informazioni [la settimana prossima credo andrò ad informarmi presso il mio Ufficio Personale] metterò leggi e decreti.
    Spero che altre ragazze interessate o che sono già diventate mamme, abbiano la voglia e il tempo di continuare le informazioni.

    Grazie ancora. Buona giornata.


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  4. #4
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    1) è possibile venire a lavora in civile quando la "panzina" inzia a notarsi [perché come sappiamo tutti i capi militari non possono essere modificati], ma esiste una normativa o bisogna semplicemente sperare nell'accondiscenza del Comandante/Comandante di Compagnia?
    AGGIORNAMENTO: care mamme, se la mimetica "vi va stretta", basta semplicemente farsi fa un certificato dal medico dove dice che "il capo d'abbigliamento in uso è inappropriato per la crescita del feto" - con successiva lettera al Comandante di Compagnia, che avviserà il Comandante di Reggimento.

    Altri aggiornamenti ed info vi attendono.


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  5. #5
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    2) so per certo che la maternità NON preclude i concorsi per il passaggio in SPE [parlando di vfp4], ma in "gravidanza a rischio" [e mi auguro che nessuno l'abbia passata], è comunque possibile fare domanda per la rafferma biennale [vfp4]
    AGGIORNAMENTO: sia in caso di "maternità anticipata" che in nel caso della "maternità obbligata" [i 5 mesi obbligatori] è ASSOLUTAMENTE POSSIBILE partecipare sia ai concorsi per passare in Servizio Permanente, che chiedere la Rafferma biennale.

    Ed ora, aggiorno il topic con qualcosa "in più" sulla Maternità e le leggi che la tutelano:

    1) Ai sensi dell'Art. 748 comma 5 del DPR 15 marzo 2012 n. 90 - il personale militare femminile ha l'obbligo di dare notizia dell'evento [la gravidanza] al Reparto;

    2) Art. 1493 comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 - Normativa relativa la maternità e la partenità del personale militare;

    3) Art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 - durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto, il personale militare femminile NON può svolgere incarichi pericolosi, faticosi e insalubri;

    4) Ai sensi dell'Art. 1495 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 - le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di gravidanza, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale. I periodi di congedo [pari a 5 mesi] sono VALIDI a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio;

    5) Il personale militare femminile ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche; nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di servizio (con relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario in cui tali esami hanno avuto luogo);

    6) In caso di parto PREMATURO alla madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti prima della presunta data del parto.
    Se il bambino ha avuto la necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera (privata o pubblica), la madre ha la facoltà di riprendere servizio (previa presentazione del certificato medico) chiedendo la fruizione del restante periodo di licenza, qualora non fruito, a decorrere dalla data di rientro a casa del bambino;

    7) Legge 22 maggio 1978 n.194 - Interruzione spontanea o volontaria della gravidanza;

    8) La certificazione anagrafica (o l'autocertificazione attestante l'evento della nascita del figlio) dev'essere prodotta dalla madre al Reparto di appartenenza entro 30 giorni dalla nascita del figlio.


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  6. #6
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    Dato che ho un po' di tempo, continuo a svelare gli arcani misteri della maternità

    Licenza per congedo di maternità:

    1) Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio ed è concessa d'ufficio la licenza di maternità:

    - durante i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi dopo il parto;
    - qualora il parto avvenga dopo la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
    - qualora il parto avvenga prima, i giorni non goduti vengono aggiunti al periodo di congedo dopo il parto.

    2) L'interdizione dalla prestazione del servizio è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le militari in gravidanza sono adibite ad impieghi che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
    In deroga a quanto sopra, il medesimo personale ha facoltà di fruire della licenza per congedo di maternità a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al detto evento, a condizione che il medico specializsta del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
    Al personale collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.


    Anticipo della licenza per congedo di maternità:

    Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può altresì disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal servizio personale militare femminile in stato di gravidanza, fino all'inizio del sopraindicato periodo di interdizione ordinaria, per uno o più periodi, la cui durata viene determinata dal medesimo servizio ispettivo, per i seguenti motivi:

    a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (gravidanza a rischio);

    b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;

    c) quando la militare non possa essere adibita ad altre mansioni.

    L'interdizione dal servizio per la gravidanza a rischio è disposta, a domanda della militare in gravidanza, dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto.
    Il provvedimento dev'essere disposto entro sette giorni dalla ricezione della predetta istanza.

    L'interdizione dal servizio per le altre due motivazioni (punto b) e c)) può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'ufficio o su istanza dell'interessata, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'interdizione medesima.

    I citati provvedimenti del richiamo servizio ispettivo sono definitivi.

    Conseguentemente, il reparto/ente di appartenenza dell'interessata, appena si venga a conoscenza del verificarsi dell'ipotesi di una gravidanza a rischio della stessa, dovrà accertare che la richiamata istanza di interdizione dal servizio, inidirizzata al competente servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, venga prontamente prodotta ed inoltrata ovvero, in caso di difficoltà per la produzione della detta domanda da parte della militare richiedente, si farà carico di fungere da tramite per il sollecito inoltro della stessa al competente servizio ispettivo.


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  7. #7
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    Circolare della Direzione Generale per il personale militare n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26/3/2001


    ASTENSIONE DAL SERVIZIO DEL MILITARE PADRE

    Il presente paragrafo disciplina i periodi di astensione dal servizio spettanti, in base a quanto disposto dalle leggi 1204/1971, 903/1977 e 53/2000, citate in premessa, al militare padre. Secondo quanto previsto dalle richiamate norme, sotto meglio specificate, i diritti esercitabili dal medesimo sono i seguenti:

    a. "Astensione facoltativa dal servizio" di cui all'articolo 7, 1° comma, della legge 1204/71, quale sostituito dall'articolo 3, 2° comma, della legge n. 53/2000.
    Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, durante i primi otto anni di vita del bambino, tenendo presente che, in caso di fruizione frazionata dell'astensione, tra un periodo e l'altro della stessa (anche della durata di un solo giorno) deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. Tale diritto é riconosciuto a entrambi i genitori. I periodi di astensione dal sevizio o dal lavoro degli stessi non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Qualora, però, il militare padre si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, il predetto limite di sei mesi è elevato a sette e il limite complessivo di cui sopra è elevato a undici mesi. Qualora, infine, I'interessato sia l'unico genitore, la durata del periodo in questione e stabilita in dieci mesi. Il periodo di astensione dal servizio di cui sopra è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Il diritto in argomento è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astensione dal servizio o dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. Ai fini dell’esercizio del diritto in esame, il militare padre è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il Comando del Corpo di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della astensione dal servizio. La facoltà di assentarsi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se la madre del bambino non ne ha diritto.

    b. "Astensione dal servizio per malattia del bambino" di cui all'articolo 7, 4° comma, della legge 1204/71, quale sostituito dall'articolo 3, 2° comma, della legge n. 53/2000.
    Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio, in alternativa alla madre lavoratrice titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi:
    - per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di età;
    - per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno, dal compimento del terzo a quello dello ottavo anno di età, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
    La facoltà di astenersi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se la madre del bambino non ne ha diritto. Il periodo di astensione in argomento e computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Ai fini della fruizione del periodo di astensione dal servizio, il militare padre è tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attestante che la madre, se lavoratrice avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il diritto di cui sopra è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni il diritto medesimo può essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie di cui il militare padre stia eventualmente fruendo.

    c. "Astensione dal servizio per particolare situazione di paternità" di cui all'articolo 6-bis della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come aggiunto dall'articolo 13,1° comma, della legge n. 53/2000.
    Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Questi, ove intenda avvalersi del diritto in questione, dovrà presentare al Comando del Corpo di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni suindicate; nel caso di avvenuto abbandono, dovrà renderne apposita dichiarazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il diritto di cui sopra, ricorrendo le suddette condizioni, è invocabile anche dal militare padre adottivo o affidatario nei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, qualora il bambino stesso non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i sei anni di età. Sempre in caso di adozione o di affidamento, il militare padre può, inoltre, fruire, in tutto o in parte, del detto periodo di astensione in alternativa alla madre, anche non ricorrendo le condizioni suindicate. Si soggiunge che, in caso di adozione internazionale - come previsto dall'articolo 39-quater della legge 4.5.1983, n. 184, quale sostituito dall'articolo 3 della legge 31.12.1998, n. 476 - il diritto in argomento è invocabile dai genitori adottivi o affidatari nei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del figlio nella famiglia adottiva o affidataria, anche qualora il medesimo abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, il richiamato limite dei sei anni di età. Il periodo di astensione dal servizio in argomento è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

    d. Permessi orari per i motivi di cui all'articolo 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come aggiunto dall'articolo 13, 1° comma, della legge n. 53/2000.
    Il militare padre ha diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi giornalieri di un'ora ciascuno - anche cumulabili tra loro - ridotti ad uno se l'orario giornaliero di lavoro e inferiore a sei ore, nei seguenti casi:
    - qualora il bambino sia affidato al solo padre;
    - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
    - qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.).
    In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. I predetti periodi di riposo - che spettano anche ai genitori adottivi e affidatari - comportano il diritto del militare padre ad allontanarsi dalla sede di servizio e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del servizio stesso.
    Si rappresenta che, mentre la madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di astensione facoltativa del militare padre, non è, invece, riconosciuta a quest'ultimo la possibilità di fruire dei riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa. Fa eccezione il caso di parto plurimo, in cui le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa della madre.
    Si precisa, inoltre, che il richiamato diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa.


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  8. #8

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    Buon giorno a tutti, posso dare il mio contributo in merito avendo 2 figlie (di 9 e 2 anni) e avendone passate di ogni per veder riconosciuti dei diritti sacrosanti.
    Il primo consiglio che do a tutti, madri e padri, è: INFORMATEVI!
    Ci proveranno in ogni modo a mettervi degli ostacoli, per la fruizione di permessi, licenze, congedi parentali, esonero dai servizi e via discorrendo. Non credete immediatamente a quello che vi diranno, INFORMATEVI BENE, e fate valere i diritti vostri e dei vostri figli. Sì perchè le leggi a tutela della maternità e paternità sono state fatte per tutelare i "bambini"!
    La legge di riferimento per tutti i lavoratori è il D.L. n. 151 del 26 marzo 2001 "Testo Unico a tutela della maternità e della paternità". Potete trovare tutta la normativa, (compreso il Testo Unico) e le circolari che vi interessano nell'intranet dell'EI (Affari giuridici - licenze/permessi - maternità paternità) lo tengono abbastanza aggiornato, e sul sito di Persomil.
    Allora..... iniziamo dalla circolare di Persomil appena postata sopra. E' vecchia, ed è stata aggiornata di recente.
    Non posso linkarla perchè è sull'intranet dell'EI e non posso allegarla perchè è troppo pesante. Ma se andate nell'intranet seguendo il percorso che vi ho indicato, trovate le normative più recenti.
    Vi sintetizzo i punti salienti.
    - Nel momento in cui si rimane incinta bisogna informare immediatamente la linea gerarchica (che in teoria dovrebbe anche informarvi sui vostri diritti ma dubito che la farà per vari motivi tra cui quello che ne sapranno meno di voi) sarete esonerate dai lavori faticosi e quando l'uniforme non vi entrerà più fate richiesta per indossare abiti civili e metterete i vostri abiti premaman
    - Se dovete sottoporvi a visite mediche, analisi, ecografie ecc. in orario di servizio, fate richiesta scritta di permesso e portate la giustificativa del medico o del centro diagnostico
    - Se la gravidanza si complica potete andare in maternità anticipata, portate il certificato del vostro ginecologo all'Ispettorato del lavoro e faranno tutte le pratiche

    Maternità obbligatoria. 2 mesi prima della data presunta del parto fino a 3 mesi dopo il parto. Se state bene fino alla fine della gravidanza potete chiedere di posticipare il periodo di maternità obbligatoria, invece che 2 mesi prima lo potete anticipare a 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Il vostro ginecologo vi farà un certificato in cui dichiara che potete continuare a lavorare fino a quella data.

    Permessi allattamento. Finita la maternità obbligatoria (5 mesi) se decidete di rientrare subito in servizio potete usufruire dei permessi giornalieri per allattamento di 2 ore (per un orario giornaliero di minimo 6 ore) o di 1 ora (se l'orario è inferiore alle 6 ore) I permessi possono essere anche di 1 ora ciascuno (es. entrare 1 ora dopo uscire 1 ora prima). I permessi per allattamento possono essere richiesti fino ad 1 anno di vita del bambino e spettano anche ai padri se la madre è lavoratrice. Dovete fare richiesta scritta al vostro comandante.

    Congedi parentali. Finita la maternità obbligatoria e fino al compimento del 3° anno di vita del bambino potete usufruire dei congedi parentali. In tutto sono 6 mesi continuativi o frazionati (potete richiedere anche 1 solo giorno).
    I primi 45 gg vengono retribuiti al 100% i rimanenti al 30%.
    Consigliuccio: se il vostro orario è 8.00-16.30 da lun a giov e 8.00-12 ven organizzatevi in modo tale da prendere congedo parentale da lun a giov e rientrare il ven facendo 1 ora in meno per permesso allattamento (inizio o fine turno), fino ad 1 anno di vita del bambino, così sab e dom non rientreranno nel conteggio dei giorni di parentale. Se li prendete per periodi continuativi tipo 10-15-30 gg. ecc. nel calcolo rientrano anche sab e dom. Il congedo parentale va richiesto almeno 15 giorni prima al comandante di Corpo, è un diritto anche del padre e anche se la moglie non ne ha diritto (non è lavoratrice dipendente, è casalinga, ecc.), non possono negarlo neanche per motivi di servizio (anche se ci proveranno!)

    Esonero turni notturni o servizi continuativi sulle 24 ore
    La legge prevede alcuni esoneri ma le fattispecie sono tante a seconda che sia la madre o il padre a chiederli, a seconda del lavoro svolto e fino ad una certa età del bambino. Se tutti e 2 i genitori sono dipendenti dalla stessa Amministrazione (Ministero della Difesa), quindi anche di altra FA, si possono richiedere alcune agevolazioni.

    Per chi non trovasse la normativa, mandatemi un MP con il vostro indirizzo e-mail e sarò ben lieta di inviarvela.
    INFORMATEVI sempre bene sulla normativa, non mollate se vi negano qualcosa, diffondete il più possibile le informazioni alle colleghe/colleghi e preparatevi a far battaglia.

    Infiniti auguri per i nuovi bimbi in arrivo!

    P.S. un giorno forse vi racconterò il calvario che sto passando da 1 anno a questa parte e che ancora non è finito.

  9. #9
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    Grazie mille Evalaprima, sei stata davvero gentilissima.

    Oltre alle normative e mi riferisco a tutte le mamme [futuro o già] e i papà, se avete voglia e tempo di "raccontare" le problematiche a cui siete andati incontro questo topic ve ne sarebbe grato!!


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  10. #10
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    Legge 8 marzo 2000, n. 53
    "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
    (Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo 2000, n. 60)
    http://www.handylex.org/stato/l080300.shtml


    Costituzione Italiana

    Articolo 31
    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
    Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

    Articolo 37
    La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
    La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
    La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.


    Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52
    ”Recepimento del provvedimento di concentrazione per il personale delle Forze Armate”
    Art. 17.
    Tutela delle lavoratrici madri
    1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
    a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;
    d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente;
    e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
    f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
    2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


    Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
    "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

    Art.7
    Lavori vietati

    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
    decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
    legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

    1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
    2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.
    3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
    4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
    5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
    6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
    7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
    http://www.handylex.org/stato/d260301.shtml

    ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7

    Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a
    spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e
    ogni altra operazione connessa.

    I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
    A) (Tutela lavoro minorile, allegato I-lavorazioni vietate) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
    B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
    C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
    D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
    E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
    F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
    G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
    H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
    I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
    L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
    M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
    N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
    O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.


    ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 7

    A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.

    1. Agenti:
    a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
    b) agenti biologici:
    toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
    c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.

    2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
    Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico.
    1. Agenti:
    a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
    2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    D.P.R. 52/2009, art. 17, comma 1, let. e) – D.P.R. 51/2009, art. 41. comma 1, let. e).

    Previsione normativa relativa ”al divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuative e notturni della sovrapposizione dei servizi”

    Tale previsione normativa è disciplinata rispettivamente:
    - dal comma 1, lettera e) dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 che integra l’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
    - dal comma 1, lettera e) dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 che integra l’art. 32, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

    Destinatario della norma è la Pubblica Amministrazione in capo alla quale è posto un divieto.

    Beneficiario degli effetti del divieto è il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi.
    Ultima modifica di akuaduulza; 02-04-12 alle 16: 14


    Il Mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di SOGNARE
    e di correre il Rischio di VIVERE i Propri Sogni!

    (Paulo Coelho)

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