Circolare della Direzione Generale per il personale militare n. DGPM/II/5/30001/L52 del 26/3/2001


ASTENSIONE DAL SERVIZIO DEL MILITARE PADRE

Il presente paragrafo disciplina i periodi di astensione dal servizio spettanti, in base a quanto disposto dalle leggi 1204/1971, 903/1977 e 53/2000, citate in premessa, al militare padre. Secondo quanto previsto dalle richiamate norme, sotto meglio specificate, i diritti esercitabili dal medesimo sono i seguenti:

a. "Astensione facoltativa dal servizio" di cui all'articolo 7, 1° comma, della legge 1204/71, quale sostituito dall'articolo 3, 2° comma, della legge n. 53/2000.
Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, durante i primi otto anni di vita del bambino, tenendo presente che, in caso di fruizione frazionata dell'astensione, tra un periodo e l'altro della stessa (anche della durata di un solo giorno) deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. Tale diritto é riconosciuto a entrambi i genitori. I periodi di astensione dal sevizio o dal lavoro degli stessi non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Qualora, peṛ, il militare padre si astenga dal servizio per un periodo non inferiore a tre mesi, il predetto limite di sei mesi è elevato a sette e il limite complessivo di cui sopra è elevato a undici mesi. Qualora, infine, I'interessato sia l'unico genitore, la durata del periodo in questione e stabilita in dieci mesi. Il periodo di astensione dal servizio di cui sopra è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Il diritto in argomento è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astensione dal servizio o dal lavoro pụ essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. Ai fini dell’esercizio del diritto in esame, il militare padre è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il Comando del Corpo di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della astensione dal servizio. La facoltà di assentarsi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se la madre del bambino non ne ha diritto.

b. "Astensione dal servizio per malattia del bambino" di cui all'articolo 7, 4° comma, della legge 1204/71, quale sostituito dall'articolo 3, 2° comma, della legge n. 53/2000.
Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio, in alternativa alla madre lavoratrice titolare di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, per i seguenti periodi:
- per tutto il periodo della malattia, nei primi tre anni di età;
- per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno, dal compimento del terzo a quello dello ottavo anno di età, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La facoltà di astenersi dal servizio ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se la madre del bambino non ne ha diritto. Il periodo di astensione in argomento e computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Ai fini della fruizione del periodo di astensione dal servizio, il militare padre è tenuto a presentare una dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, attestante che la madre, se lavoratrice avente diritto al medesimo beneficio, non sia in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il diritto di cui sopra è invocabile anche dai genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni il diritto medesimo pụ essere esercitato nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare. La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie di cui il militare padre stia eventualmente fruendo.

c. "Astensione dal servizio per particolare situazione di paternità" di cui all'articolo 6-bis della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come aggiunto dall'articolo 13,1° comma, della legge n. 53/2000.
Il militare padre ha diritto ad astenersi dal servizio nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Questi, ove intenda avvalersi del diritto in questione, dovrà presentare al Comando del Corpo di appartenenza la certificazione relativa alle condizioni suindicate; nel caso di avvenuto abbandono, dovrà renderne apposita dichiarazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il diritto di cui sopra, ricorrendo le suddette condizioni, è invocabile anche dal militare padre adottivo o affidatario nei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, qualora il bambino stesso non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i sei anni di età. Sempre in caso di adozione o di affidamento, il militare padre pụ, inoltre, fruire, in tutto o in parte, del detto periodo di astensione in alternativa alla madre, anche non ricorrendo le condizioni suindicate. Si soggiunge che, in caso di adozione internazionale - come previsto dall'articolo 39-quater della legge 4.5.1983, n. 184, quale sostituito dall'articolo 3 della legge 31.12.1998, n. 476 - il diritto in argomento è invocabile dai genitori adottivi o affidatari nei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del figlio nella famiglia adottiva o affidataria, anche qualora il medesimo abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, il richiamato limite dei sei anni di età. Il periodo di astensione dal servizio in argomento è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

d. Permessi orari per i motivi di cui all'articolo 6-ter della legge 9 dicembre 1977, n. 903, come aggiunto dall'articolo 13, 1° comma, della legge n. 53/2000.
Il militare padre ha diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi giornalieri di un'ora ciascuno - anche cumulabili tra loro - ridotti ad uno se l'orario giornaliero di lavoro e inferiore a sei ore, nei seguenti casi:
- qualora il bambino sia affidato al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
- qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.).
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. I predetti periodi di riposo - che spettano anche ai genitori adottivi e affidatari - comportano il diritto del militare padre ad allontanarsi dalla sede di servizio e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del servizio stesso.
Si rappresenta che, mentre la madre pụ godere dei riposi giornalieri durante i periodi di astensione facoltativa del militare padre, non è, invece, riconosciuta a quest'ultimo la possibilità di fruire dei riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa. Fa eccezione il caso di parto plurimo, in cui le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa della madre.
Si precisa, inoltre, che il richiamato diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa.