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Discussione: Importo PMR errato

  1. #1
    Maresciallo L'avatar di eyesice
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    Predefinito Importo PMR errato

    Ciao a tutti, per la violazione dell.art 173 CDS è previsto una sanzione da euro 160 a euro 646.
    E' corretto?
    Dove trovo i valori aggiornati al 2015?

    Altra domanda.
    il PMR entro i 5 giorni equivale al 30% di 160 > 112 Euro
    dal 6° al 60° giorno sarà di 160 Euro + spese di notifica e quant'altro.

    Domanda:
    nel verbale di accertamento l'agente ha indicato la sanzione in PMR pari a 102,70 Euro.

    Come mai non 112 Euro?
    In caso il trasgressore non se ne accorga e paga entro i 5 gg la somma indicata...si può ritenere comuqnue tranquillo e a posto con la coscienza?

    Se non avesse pagato (un'amica) c'erano i presupposti per un ricorso?

    Grazie...

  2. #2

    Predefinito

    1) La circolare con i nuovi importi è stata trasmessa a tutti gli uffici di Polizia per i relativi aggiornamenti. La copia in mio possesso non riesco a postarla qui, casomai contattami in pvt.
    2) L'indicazione del PMR in 102,70 Euro è chiaramente un errore formale, trattandosi in realtà di 112,70 come previsto dalla nuova tabella.
    Se il verbale non è ancora stato notificato all'interessato, tale errore verrà sanato dall'ufficio verbali prima della notifica.
    Se il verbale è già stato notificato all'interessato e questo paga subito il PMR errato, verrà successivamente chiamato a regolarizzare l'importo per la differenza.
    I presupposti per il ricorso non c'erano in quanto errore sanabile.
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  3. #3
    Maresciallo L'avatar di eyesice
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    1) Ok, fatto!
    2) Bene.
    Altra domanda: in fase di notifica verbale eventuali errori possono esser oggetto di ricorso?
    Eventualmente sarò il Prefetto (o GDP) a stabilire se ci sono i presupposti o meno, vero?
    (Es.: importo errato o numero punti da detrarre non corretto)

  4. #4

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    In linea teorica qualsiasi errore commesso dalla P.A. in un suo atto può essere fatto rilevare in sede di ricorso.
    In pratica, giurisprudenza di merito è intervenuta per sancire almeno alcune linee-guida, ad evitare che i tribunali amministrativi o i GDP vengano intasati di inutili ricorsi. Una prima linea-guida ha stabilito che l'errore sanabile non invalida l'atto. Una seconda ha imposto in capo al ricorrente l'obbligo di anticipo spese di ricorso e del pagamento del doppio della sanzione in caso di perdita della causa. Il numero di queste ultime è così drasticamente diminuito.....
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  5. #5
    Maresciallo L'avatar di eyesice
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    In linea teorica qualsiasi errore commesso dalla P.A. in un suo atto può essere fatto rilevare in sede di ricorso.
    In pratica, giurisprudenza di merito è intervenuta per sancire almeno alcune linee-guida, ad evitare che i tribunali amministrativi o i GDP vengano intasati di inutili ricorsi. Una prima linea-guida ha stabilito che l'errore sanabile non invalida l'atto. Una seconda ha imposto in capo al ricorrente l'obbligo di anticipo spese di ricorso e del pagamento del doppio della sanzione in caso di perdita della causa. Il numero di queste ultime è così drasticamente diminuito.....

    Per errore sanabile intedi errori di sintassi, battitura e/o simili?
    Però il ricorso resta impugnabile se la P.A. commette errori sulla violazione violata...
    termini di notifica...

    Potresti farmi qualche esempio di casi in cui la notifica è da riternersi valida e/o altre situazioni in cui sia fattibile il ricorso?


    Ultimamente ho fatto proprio ricorso al Prefetto per un verbale notificato dopo 219 giorni....
    spero NON sia sanabile questo!!

  6. #6

    Predefinito

    Il mancato rispetto dei termini di notifica è valido motivo di accoglimento del ricorso: sull'argomento c'è ampia giurisprudenza di merito.
    Per "errore sanabile" si intende qualsiasi errore che non tocca gli elementi fondamentali del procedimento amministrativo.
    In linea di principio il ricorso è sempre possibile essendo una garanzia a tutela della persona sottoposta a procedimento. Ovvio che se uno ricorre senza valide ragioni se ne assume anche le conseguenze: ricorso cassato, pagamento di doppia sanzione.
    Se la P.A. commette un errore sulla violazione contestata (es. ti contesta il passaggio col rosso mentre invece doveva contestarti l'uso del telefonino), tale errore tocca la fattispecie e quindi è pienamente ricorribile.
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