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Discussione: Concorso per la nomina di 400 Allievi Vice Ispettori CFS

  1. #4601
    Utente Expert Corpo Forestale
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    JUGGERNAUT, non è che il CFS possa "cedere" o "non cedere" la graduatoria.
    E' che o si ha una legge che contempli tale possibilità, oppure resta il problema dell'equivalenza di mansioni, senza la cui sussistenza l'uso di altrui graduatorie non può aver luogo.
    Vi è almeno una specifica proposta, in tal senso, che giace in Parlamento:
    Citazione Originariamente Scritto da Atto Camera - Interrogazione a risposta scritta 4-14081
    presentato da
    CARRESCIA Piergiorgio
    Lunedì 5 settembre 2016, seduta n. 669

    Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
    Al Ministro della giustizia

    Per sapere – premesso che:
    - nel novembre del 2011 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per 400 Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011;
    - nei novembre del 2012 è stata espletata la prova preselettiva di cultura generale, alla quale hanno partecipato oltre 32.000 candidati; nell'aprile del 2013 è stata effettuata la prova scritta, portata a conclusione dai 2.500 candidati risultati idonei alla precedente prova preliminare; nei mesi di ottobre novembre 2013, presso la Direzione Centrale di Sanità ed il Centro Psico-Tecnico della Polizia di Stato di Roma, sono stati espletati gli accertamenti medici ed attitudinali che hanno coinvolto circa 1.900 candidati. Da gennaio a giugno 2014 oltre 1.500 candidati hanno, infine, sostenuto la prova orale. Le materie oggetto di esame hanno riguardato tanto argomenti di natura giuridica (diritto penale, diritto processuale penale e di polizia giudiziaria, diritto amministrativo e costituzionale, diritto comunitario, diritto ambientale e forestale) quanto di natura tecnico-scientifica (tra cui biologia, chimica, fisica, topografia, difesa del suolo, cartografia, geografia, selvicoltura, dendrometria, oltre a informatica e lingua inglese);
    - dalla graduatoria finale di merito, pubblicata in data 24 luglio 2014, sono risultati idonei 1.047 aspiranti, dei quali 829 esterni e 218 interni;
    - è stato, inoltre, deliberato un aumento dei posti a concorso da 400 a 481, di cui 161 riservati al personale interno e fissato per il giorno 20 novembre 2014 l'inizio del corso di formazione e addestramento della durata di mesi quindici, il quale si è concluso con il formale giuramento dell'8 marzo 2016 presso la Scuola di Cittaducale;
    - il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto attuativo dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che prevede l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altre forze di polizia e, di fatto, fa soppressione dell'amministrazione titolare della graduatoria in questione;
    - la legge n. 161 del 2016 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» prevede l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 117 del 2016;
    - la legge riconosce ad ogni singola amministrazione le facoltà di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi approvate da altre amministrazioni per profili analoghi o equivalenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013;
    - tale facoltà è stata espressamente confermata dal Governo, in risposta ad alcune recenti interrogazioni parlamentari: in particolare, a seguito dell'interrogazione a risposta in Commissione (Agricoltura) n. 5-06221, presentata dagli Onorevoli Cenni e altri (seduta n. 472 del 30 luglio 2015) al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Sottosegretario MiPAAF on. Castiglione ha risposto che: «[...] per quanto concerne la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali approvate da altri Ministeri preciso che, in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 9 della legge n. 3 del 2003, le Amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse. L'utilizzo di graduatorie di altre Amministrazioni rientra sicuramente tra le facoltà, previa verifica della coerenza, anche in termini di equivalenza, tra il profilo professionale da assumere e quello oggetto della procedura selettiva espletata da altra Amministrazione»; ad analoga interrogazione (n. 3-01439, presentata dalla senatrice Pezzopane e altri), in data 8/10/2015 (IX Commissione, 142o seduta), il vice Ministro MiPAAF, Olivero, aveva risposto che «per quanto concerne la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali approvate da altri Ministeri, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge n. 3 del 2003, le amministrazioni pubbliche, in linea con le limitazioni ivi previste, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse». Il Vice Ministro, inoltre, aveva fatto presente che «la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che le amministrazioni pubbliche possano reclutare le risorse umane attraverso l'utilizzo di graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni, con un accordo che può avvenire anche ex post rispetto al momento dell'indizione della procedura concorsuale o della formale approvazione della graduatoria. La condizione necessaria è che tale accordo intervenga prima dell'utilizzazione della graduatoria medesima»;
    - senza lo scorrimento della graduatoria in esame, posto che l'approvazione della Riforma Madia sopprime il Corpo forestale dello Stato, vi è un alto rischio che essa possa rimanere inutilizzata per il fatto che la stessa cesserà di avere efficacia nel luglio del 2017 –
    :
    se i Ministri interrogati intendano utilizzare per la copertura dei 1.000 posti del personale di cancelleria degli uffici giudiziari previsti dal decreto-legge n. 117 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 161 del 2016 anche la graduatoria relativa al bando di Concorso pubblico per 400 Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011. (4-14081)
    ICG

  2. #4602

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    Buon giorno ICG, mi permetta di dissentire su un punto da lei espresso; nel particolare *
    "2° tutti i posti che rimarranno vacanti dall'1.1.17 dovranno essere coperti coi concorsi CC, perché così dispone il DLGS, che non lascia spazio per altre "manovre" (per cui non c'è alcuna questione di "scelta");".
    È vero quello che lei dice che i posti dovranno essere coperti dai concorsi CC, ma è anche vero come dice il dlgs i carabinieri nei fatti subentrano in tutti i diritti attivi e passivi che la forestale ha in essere con chiunque, pertanto come gli appartenenti al cfs(salvo chi farà richiesta di transito in altra PA) transiterá automaticamente nei CC, nello stesso modo la graduatoria in esame diventerà di propietá dei CC e nulla vieta loro di decidere se utilizzarla o meno.
    Dopodichè i NUOVI concorsi, nel caso in cui non decidano di utilizzarla, dovranno essere banditi direttamente da loro.
    Tutto dipende dalla VOLONTÀ dei CC di utilizzare una graduatoria già formata, oppure gettarla nella spazzatura.

  3. #4603
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    lucianoblasco, dissentire è lecito ... e in linea di astratta teoria io sono persino concorde!

    Ma c'è un ma ... tutt'altro che secondario, che illustro di seguito!

    La graduatoria del concorso pubblico per la nomina di 400 allievi vice ispettori è stata approvata con D.C.C. 24/07/2014 (come da Avviso in in G.U. n. 59 del 29/07/2014), ed è stata successivamente rettificata con D.C.C. 14/10/2014 (come da Avviso in G.U. n. 82 del 21/10/2014).

    Nell'ambito del C.F.S., Forza di polizia ad ordinamento civile e soggetta alle norme civili tranne per le parti derogate da norme speciali, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici si estende (per parte della giurisprudenza) a tre anni (art. 35 c. 5-ter D.LGS. 165/2001), quindi la graduatoria di cui sopra sarebbe stata utilizzabile fino al prossimo anno (è ormai irrilevante se fino a luglio o fino ad ottobre).

    Nell'ambito dei CC, Forza di polizia ad ordinamento militare e soggetta alle norme speciali di quell'ordinamento, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per allievi marescialli del ruolo ispettori si estende (PER LEGGE: ART. 688 C. 7 D.LGS. 66/2010) per un massimo di 18 mesi e solo se il Ministro della Difesa decide (in modo del tutto discrezionale) di avvalersi da tale possibilità.

    Stando così le cose, al 1°/01/2017 la graduatoria in questione risulterà essere già improrogabilmente scaduta.

    Vero è, per contro, che seppure il personale oggi in servizio NON andrà tutto ai CC, ma anche ad altri Corpi (tra cui anche alcuni civili, tipo PS e VVF), questi ultimi erediteranno ESCLUSIVAMENTE le strutture (ed il personale) dedicato alle funzioni loro trasferite, mentre TUTTO IL RESTO (tra cui questa graduatoria) verrà "ereditato" dai CC ... ... ... con la conseguenza che, se entro (e non oltre) fine anno il Parlamento non interverrà con una leggina ad hoc per consentire ad altre PP.AA. di avvalersi di questa graduatoria, quest'ultima dovrà essere considerata definitivamente archiviata!
    ICG

  4. #4604

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    ICG un attimo.
    La graduatoria in esame è stata approvata come ben dici da un ente ad ordinamento civile e pertanto per legge ha validità di 3 anni.
    Non è stata approvata dal ministero della difesa dove le graduatorie durano 18mesi.
    Il fatto che poi diventi di proprietà di un ente ad ordinamento militare, non innova la validità della stessa da 36mesi a 18mesi, che di fatto se non interviene una legge successiva specifica che la innovi in maniera retroattiva, rimane sempre di 36mesi.
    Almeno io non leggo da nessuna parte tale esplicitazione.
    Correggimi se sbaglio.
    Certo è che data la unicità della situazione attuale tutto è possibile.

  5. #4605
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    Occorre partire da una premessa: nel diritto amministrativo vige un principio generale, denominato tempus regit actum, in base al quale . - per consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale - . la legittimità del provvedimento amministrativo va accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione.

    Ora, un ipotetico decreto di scorrimento della graduatoria da emettersi dall'1.1.17 in poi, dovrebbe essere emesso dal Ministero della Difesa (subentrato a quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e dovrebbe rispettare le norme in vigore in quel Ministero alla data dell'emanazione, e quindi per forza di cose il Cod.Ord.Mil.

    Ricordo, oltre a tutto il resto, che NON c'è completa equivalenza tra l'allievo vice ispettore (poi v.isp./isp./isp.c./isp.sup.) del CFS e l'allievo maresciallo (poi mar./mar.o./mar.c./mar.a.sups) dei CC, dato che cambiano, prima ancora che il nome, le materie del corso di formazione, la durata dello stesso (da 15 mesi + 6 mesi di prova 3 anni + 2 di ferma d'obbligo), lo status e anche le funzioni (perché, p.es., anche i neo marescialli della specialità saranno ufficiali di polizia militare, gli ispettori del CFS no, potranno essere impiegati in operazioni sotto copertura, gli ispettori del CFS no, avranno il diritto d'inseguimento nei Paesi UE confinanti, gli ispettori del CFS no, da isp.sup. del CFS si è ag.p.s. mentre da mar.a.sups dei CC si è sost.uff.p.s., e così via) ... ... ... tant'è che il personale CFS transitante nei CC dovrà fare un corso (aggiuntivo rispetto a quello CFS) di militarizzazione.

    Vedi, p.es.:
    Citazione Originariamente Scritto da N. 01970/2014REG.PROV.COLL.
    N. 00242/2014 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato
    in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 242 del 2014, proposto da:
    A.M.A., rappresentata e difesa dall'avv. A.B., con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via xxx, xx;
    contro
    I.N.P.S., con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli avv. E.L., C.C. e S.C., domiciliati presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in Roma, via xxx, xx;
    e nei confronti di
    P.C.M. e D.F.P., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via xxx, xx;
    per la riforma
    della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA- SEZIONE III n. 05362/2013, resa tra le parti, concernente bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 12 incarichi di dirigente medico di II livello dell'area medico legale;

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., della P.C.M. e del D.F.P.;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati B., C. e l’avvocato dello Stato L.;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO
    1. ...
    2. La dr.ssa A.M.A., con atto notificato il 3 gennaio 2014 e depositato il 14 gennaio 2014, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, deducendo l’irrilevanza del tempus regit actum parametrato su un orientamento giurisprudenziale prevalente dovendosi invece far riferimento alla normativa comunque vigente all’epoca e che l’Adunanza Plenaria ha poi interpretato ponendo principi comunque già presenti nell’ordinamento e applicabili anche nel caso di specie.
    Infatti l’indizione del concorso non trovava alcun supporto motivazionale avuto riguardo a precedente graduatoria di idonei ancora valida per gli stessi posti (alcuni in atto disponibili) e all’interesse pubblico che ha indotto l’Amministrazione a preferire la procedura concorsuale.
    Peraltro l’I.N.P.S. aveva già utilizzato quelle graduatorie per altre 6 Regioni nel 2002 con assunzione nel 2004, con conseguente disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità della P.A..
    Il citato autovincolo è stato superato dalle varie proroghe legislative intervenute nel tempo, dei termini di validità delle graduatorie fino a tutto il 2007 e quindi anche all’epoca di indizione del concorso.
    Con memoria depositata il 27 gennaio 2014 sono stati sinteticamente ribaditi i motivi dell’appello.
    3.1. La P.C.M. e il D.F.P. si sono costituiti con mero atto formale dell’Avvocatura Generale dello Stato depositata il 22 gennaio 2014.
    3.2. L’I.N.P.S. si costituito con memoria depositata il 3 marzo 2014 a sostegno della sentenza impugnata e della correttezza dell’operato dell’Amministrazione anche sulla base della prescritta autorizzazione di cui al D.P.C.M. 16 gennaio 2007, del parere del D.F.P. n. 41938 del 16 novembre 2006, della necessità di bandire comunque un concorso per le ulteriori vacanze nell’organico, della scadenza della validità delle graduatorie al 15 maggio 2007 non essendo applicabile la proroga ex legge n. 289/2002 non essendo ancora scaduta la graduatoria in esame.
    ...
    3.3. ...
    4. La causa, rinviata alla trattazione del merito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2014, all’udienza pubblica del 3 aprile 2014 è stata trattenuta in decisione.
    5.1. L’appello è infondato e la sentenza va confermata per le considerazioni che seguono.
    5.2. ...
    5.3. Quanto al caso di specie il T.A.R. ha ritenuto inapplicabile la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011 sul principio del tempus regit actum, e quindi il convincimento del giudice si è basato sull’orientamento all’epoca prevalente nell’ambito di una valutazione di certo in principio legittima, ma pur sempre in concreto sindacabile; per cui il riferimento a quel principio andava suffragato da argomentazioni riferite alla fattispecie non potendo assurgere a valenza normativa.
    Ciò detto occorre quindi, ad avviso del Collegio, verificare se nella fattispecie ricorrano le condizioni per giustificare il bando del concorso successivo.
    ...
    5.4. Ciò stante, si può ritenere secondaria o addirittura non pertinente la questione se, in presenza di una graduatoria ancora utilizzabile, l’amministrazione sia tenuta ad avvalersene ovvero ne abbia la mera facoltà; e se, in questa seconda ipotesi, la scelta di non avvalersene debba essere motivata, e come.
    Ed invero, il presupposto perché l’amministrazione possa dirsi tenuta ad utilizzare una precedente graduatoria è che vi sia corrispondenza fra i posti che l’amministrazione stessa ha esigenza di coprire, e quelli alla cui copertura è preordinata la graduatoria esistente.
    La fattispecie in esame si caratterizza per una sua singolarità: e cioè che le due graduatorie (quella “vecchia”, asseritamente non ancora scaduta; e quella “nuova”, risultante dal concorso avversato) non sono omogenee e non sono riferite agli stessi posti.
    ...
    Tenuto conto della particolarità del caso si ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
    definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
    Spese del giudizio compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
    Pier Giorgio Lignani, Presidente
    Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
    Angelica Dell'Utri, Consigliere
    Roberto Capuzzi, Consigliere
    Dante D'Alessio, Consigliere

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 16/04/2014
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    ICG

  6. #4606

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    ICG allora;
    punto1: quando lei parla di tempus regit actum, tale principio, si applica SOLO alle regole processuali (che mutano la procedura) ma non invece a quelle sostanziali (che regolano i diritti) per le quali invece la modifica della normativa non inciderebbe sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa. Questo significa che la graduatoria ha validità di 3 anni sia nel momento in cui essa è stata approvata,(e cioè quando è stato instaurato un diritto nei confronti degli idonei) e sia al 1.1.2017 cioè quando essa sarà di propietà dei CC.
    In sostanza i CC avranno la possibilità di utilizzare la graduatoria in quanto essa fino a luglio2017 sarà ancora per legge in corso di validità.
    punto2: è vero quello che dice che non c'è completa equivalenza tra l'allievo vice ispettore (poi v.isp./isp./isp.c./isp.sup.) del CFS e l'allievo maresciallo (poi mar./mar.o./mar.c./mar.a.sups) dei CC, ma è comunque un ostacolo facilmente sormontabile com'è vero che gli attuali viceisp del cfs tramite un corso di militarizzazione come espresso nel dgls diventeranno a tutti gli effetti marescialli CC.
    Detto questo ribadisco io non vedo ostacoli LEGALI all'utilizzazione della graduatoria da parte dei CC; piuttosto come dicevo in precedenza bisognerà realmente capire se i CC abbiano materialmente la volontà e/o convenienza pratica e politica di inglobare la graduatoria nelle propie fila oppure procedere personalmente alle selezioni.

  7. #4607
    Utente Expert Corpo Forestale
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    lucianoblasco:

    1. non sempre il G.A. è andato di tale avviso; Le riporto lo stralcio di una sentenza (Cons.St., Sez. 6^, n. 2136/10) relativa proprio al CFS: <<... 2. In primo luogo, gli appellanti osservano che la pronuncia in epigrafe risulta erronea e meritevole di riforma per la parte in cui ha ritenuto inapplicabile in proprio favore una disposizione normativa (l’art. 9, comma 1 del d.lgs. 201 del 1995 nel testo riformulato ad opera dell’art. 4 del d.lgs. 87 del 2001) intervenuta in un momento compreso fra lo svolgimento delle operazioni stricto sensu concorsuali e l’approvazione della graduatoria conclusiva.
    Nella tesi degli appellanti, infatti, il T.A.R. avrebbe nell’occasione omesso di fare corretto governo del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è la stessa applicazione del principio tempus regit actum a consentire che l’Amministrazione applichi in favore dei partecipanti ad una pubblica selezione lo jus superveniens intervenuto nelle more della procedura concorsuale, quante volte la disciplina sopravvenuta sia destinata ad esplicare i propri effetti in relazione ad una fase strutturalmente autonoma del procedimento non ancora esaurita al momento di entrata in vigore della nuova disposizione.
    In definitiva, l’errore del T.A.R. consisterebbe nell’aver omesso di considerare che la richiesta di fare applicazione della (più favorevole) disciplina intervenuta in corso di giudizio non postulerebbe un’applicazione retroattiva della medesima disciplina, rappresentando – al contrario – un corollario dello stesso principio della temporalità delle situazioni giuridiche.
    In secondo luogo, gli appellanti osservano che la pronuncia del T.A.R. risulta erronea nella parte in cui ha ritenuto che, in ogni caso, la disposizione transitoria di cui all’art. 32 del d.lgs. 87 del 2001 osterebbe all’accoglimento della tesi sostenuta in sede di appello.
    Secondo gli appellanti, infatti, se per un verso è innegabile che la disposizione in parola, nell’individuare puntualmente le previsioni della novella del 2001 applicabili anche ai concorsi indetti in epoca precedente, non aveva menzionato espressamente la disposizione invocata dai medesimi appellanti, nondimeno un’interpretazione sistematica della medesima novella del 2001 avrebbe dovuto necessariamente indurre i giudici di prime cure a ritenere comunque applicabile in loro favore il particolare (e più favorevole) meccanismo di interscambio fra le aliquote concorsuali introdotto dalla novella normativa del 2001.
    2.1. I motivi dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono meritevoli di accoglimento.
    2.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che la stessa pronuncia oggetto di gravame non sembra revocare in dubbio il principio (qui condiviso) secondo cui in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale (ma con rilevanti margini di autonomia reciproca), la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento risulti idonea a governare la fattispecie, laddove destinata a disciplinare le situazioni giuridiche emergenti nell’ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185).
    Si è condivisibilmente osservato al riguardo (e la stessa pronuncia gravata sembra ammetterlo almeno in via di principio) che l’applicazione della regula juris sopraggiunta nelle more del complessivo procedimento alle fasi non ancora concluse al momento della sua entrata in vigore non rappresenti un’ipotesi (derogatoria) di applicazione retroattiva della disposizione in questione, quanto – piuttosto – un’ipotesi (ordinaria) di applicazione del generale principio tempus regit actum.
    La giurisprudenza di questo giudice di appello ha osservato, al riguardo, che l'applicabilità dello jus superveniens nell'ambito della procedura concorsuale in itinere incontra il solo limite dell'intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite.
    Conseguentemente, laddove la procedura di concorso si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all'atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, mentre la relativa applicazione è esclusa per fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività o per quello secondo cui tempus regit actum, nonché per esigenze di economia dell'azione amministrativa (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio 1999, n. 694).
    Si tratta, ad avviso del Collegio, di acquisizioni giurisprudenziali di carattere sostanzialmente consolidato e in relazione alle quali (almeno in via di principio, salvo quanto si dirà fra breve) sembra sussistere anche il consenso da parte dei primi giudici.
    2.1.2. Ci si deve, quindi, domandare se (come ritenuto dal T.A.R. del Lazio) l’acquis giurisprudenziale dinanzi sinteticamente richiamato possa ritenersi derogato (in senso sfavorevole agli odierni appellanti e –comunque – in senso preclusivo all’applicazione dello jus superveniens alle vicende di causa) in forza di una previsione transitoria del tenore dell’art. 32 del d.lgs. 87 del 2001.
    Ad avviso del Collegio, al quesito deve essere fornita risposta negativa.
    Come si è osservato in precedenza, l’articolo 32 del decreto n. 87 ha enumerato in modo espresso alcune previsioni della novella del 2001 le quali avrebbero trovato applicazione anche in relazione ai concorsi banditi in data successiva al 1° settembre 1995.
    Si tratta, in particolare:
    - del nuovo comma 2-bis dell’art. 5 del d.lgs. 201 del 1995 (come introdotto dal comma 7 dell’articolo 3 del d.lgs. 87 del 2001), il quale disciplina la riammissione al corso per la nomina ad agente in caso di dimissione per infermità contratta durante il corso;
    - del nuovo comma 4 dell’articolo 9 del d.lgs. 201 del 1995 (come introdotto dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 del d.lgs. 87 del 2001), il quale disciplina le modalità di nomina a vice sovrintendente all’esito dell’apposito corso, stabilendo altresì che i vincitori del concorso di formazione tecnico-professionale (aliquota b)) precedono in ruolo i vincitori del concorso interno teorico-pratico (aliquota a));
    - del nuovo comma 7-bis dell’art. 36 (come introdotto dal comma 8 dell’articolo 17 del medesimo decreto n. 87), il quale disciplina la decorrenza giuridica della nomina a vice revisore a seguito dell’apposito corso di formazione.
    Secondo i primi giudici, poiché il richiamato art. 32 (attraverso le – tre – previsioni dinanzi sinteticamente richiamate) avrebbe individuato in modo tassativo le disposizioni della novella del 2001 idonee a rendere applicabile lo jus superveniens in relazione ai concorsi pregressi, la conseguenza sarebbe nel senso che a tutte le altre previsioni della novella del 2001 (fra cui quella invocata dagli odierni appellanti – nuovo comma 2 dell’art. 9, d.lgs. 291 del 1995 -) non potrebbe essere riconosciuta un’analoga valenza in termini di forza dispositiva.
    L’argomento non può essere condiviso per almeno due ragioni.
    In primo luogo si osserva che l’idoneità delle tre previsioni menzionate dall’art. 32, cit. (jus superveniens) a disciplinare lo svolgimento dei concorsi banditi fra il 1995 e il 2001 non rappresenta un effetto (derogatorio rispetto ai principi generali) dell’inclusione di tali previsioni nell’ambito della richiamata disposizione intertemporale, quanto piuttosto un effetto (meramente confermativo) del richiamato principio secondo cui lo jus superveniens ben può disciplinare le autonome fasi di un procedimento complesso non ancora esaurite alla data di entrata in vigore della norma sopravenuta (nel caso che ne occupa: la fase dell’approvazione della graduatoria).
    In secondo luogo, si osserva che la scelta di politica legislativa operata in sede di stesura del richiamato art. 32 (in effetti, priva di effettivo valore aggiunto sotto il profilo disciplinare) concretatasi nell’elencazione di fattispecie in relazione alle quali trova applicazione un principio generale, non può certo sortire l’effetto di rendere inapplicabile (per altro, in modo solo implicito) il medesimo principio generale in ordine ad altre fattispecie di analogo contenuto per il solo fatto che queste ultimo siano rimaste escluse da un’opera di elencazione a rigore inidonea a scalfire la vigenza del principio stesso.
    Laddove si opinasse in tal senso (seguendo la tesi dei primi giudici), si determinerebbe, a ben vedere, un sovvertimento di fatto del rapporto fra regula juris ed eccezione derogatoria, con la conseguenza che il ricorso ad una (probabilmente discutibile) opzione di tecnica normativa mossa dall’intento di confermare il richiamato effetto dello jus superveniens su fattispecie ancora in fieri, si risolverebbe in concreto in un indebolimento di quello stesso principio di diritto che, al contrario, si riteneva di confermare.
    3. Per le considerazioni che precedono l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della pronuncia in epigrafe, deve essere disposto l’accoglimento del primo ricorso, con conseguente annullamento degli atti in tale occasione impugnati. ...
    >>.

    1. & 2. Se poi vogliamo cominciare a parlare di diritti, facciamolo pure: ci sono 7.783 persone che hanno fatto un concorso per entrare in un Corpo civile, ci sono entrate, hanno aderito a sindacati, molte nel corso del tempo in qualche occasione hanno magari anche scioperato, e dall'1-1-17 diventano militari! Se queste possono passare tranquillamente dallo status civile a quello militare, mi sfugge la ratio per cui per una graduatoria le cose dovrebbero essere diverse: se, come sarà nei fatti, la graduatoria passerà in eredità ai CC, dall'1-1-17 gli applicheranno (proprio come al personale già in servizio all'atto del transito, e tali non sono gli inv: solo al quale, si noti, è concesso il passaggio da civile a militare col grado equivalente ed un corso ridotto) le nuove regole.

    3. Al di la dei sofismi, Lei pare dimenticare un dettaglio tutt'altro che trascurabile:
    Oggi, il ruolo ispettori del CFS ha quest'organico (cfr Tab. all. al DLGS 201/95):
    - Ispettori superiori scelti \ .... 475 \
    - Ispettori superiori ....... / ........... | I posti effettivamente coperti ammontano
    - Ispettori capi ............. \ ........... | a 1.455 (per cui: 1.590-1.455= vacanti 135)
    - Ispettori .................... | . 1.115 /
    - Vice ispettori ............. /
    Il DLGS 177/16, in conformità alla Legge Madia, elimina i posti vacanti (ossia vengono soppressi 135 posti + tutti quelli che si libereranno di qui a fine anno!)
    Ai CC andrà ciò che resta, DETRATTE le unità trasferite a PS/GdF/VVF/Mipaaf (107), ossia 1.348 posti (ma anche molti meno ... visto il trend dei pensionamenti).
    Domani, il ruolo forestale degli ispettori, costituito quale ruolo "ad esaurimento" (per il quale è espressamente previsto che, man mano che chi ne fa parte andrà in pensione, schiatterà, o si dimetterà, i posti che si renderanno vacanti verranno portati in aumento ai normali concorsi dell'Arma, per poi essere assegnato alla specialità), non potrà più essere alimentato.
    Mi permetta, io non ho alcun dubbio sulle intenzioni (peraltro comprensibilissime) dell'Arma: se e quando si libereranno posti nella specialità (e, nel breve periodo, stante il taglio della pianta organica, e la dispersione tra i vari Corpi, si tratterà di gran poco se non nulla) li coprirà con concorsi da Essa gestiti e selezioni da Essa curate.
    Comunque, se non già nel 2017, al più tardi nel 2018 vedremo i bandi in G.U. e sapremo ...

    Mi pare opportuno . - onde consentirVi, se interessati, di attivarvi ai fini della Vs inclusione - . di segnalarvi che si è già aperta una possibilità di utilizzazione della Vs graduatoria, da parte del Ministero della Giustizia:
    https://www.giustizia.it/giustizia/i...usPage=mg_16_1
    N.B. Il D.M. non è ancora in G.U., è ancora fermo alla Funzione Pubblica per la controfirma di quel Ministro.
    Ultima modifica di sasygrisù; 12-11-16 alle 13: 52
    ICG

  8. #4608
    JUGGERNAUT
    Guest

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    Citazione Originariamente Scritto da ICG Visualizza Messaggio
    Mi pare opportuno . - onde consentirVi, se interessati, di attivarvi ai fini della Vs inclusione - . di segnalarvi che si è già aperta una possibilità di utilizzazione della Vs graduatoria, da parte del Ministero della Giustizia:
    https://www.giustizia.it/giustizia/i...usPage=mg_16_1
    N.B. Il D.M. non è ancora in G.U., è ancora fermo alla Funzione Pubblica per la controfirma di quel Ministro.
    Da quello che ci ho capito io ,fuori da tutto ,il problema non è tanto di noi idonei quanto dell'amministrazione CFS.
    E cioè mi è stato riferito che la nostra graduatoria non è presente tra quelle da scorrere poiché il CFS non l'ha messa a disposizione.

    Correggimi se sbaglio.

    Quindi dovrebbe essere il CFS in primis a mettere a disposizione la nostra graduatoria al ministero giustizia.
    Io personalmente ,oltre sollecitare, cosa posso fare?

  9. #4609

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    Citazione Originariamente Scritto da ICG Visualizza Messaggio
    JUGGERNAUT, non è che il CFS possa "cedere" o "non cedere" la graduatoria.
    E' che o si ha una legge che contempli tale possibilità, oppure resta il problema dell'equivalenza di mansioni, senza la cui sussistenza l'uso di altrui graduatorie non può aver luogo.
    Vi è almeno una specifica proposta, in tal senso, che giace in Parlamento:
    Scusa ICG, ma in questo messaggio non dicesti che non sarebbe stato possibile cedere una graduatoria senza una legge che lo preveda espressamente? Oggi stai affermando il contrario o ho capito male? E poi come dice Juggernaut è risaputo che la forestale ha risposto picche a una richiesta del genere fatta dal min. giustizia tempo fa

  10. #4610
    Utente Expert Corpo Forestale
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    Citazione Originariamente Scritto da BoboZino
    Citazione Originariamente Scritto da ICG
    JUGGERNAUT, non è che il CFS possa "cedere" o "non cedere" la graduatoria.
    E' che o si ha una legge che contempli tale possibilità, oppure resta il problema dell'equivalenza di mansioni, senza la cui sussistenza l'uso di altrui graduatorie non può aver luogo.
    Vi è almeno una specifica proposta, in tal senso, che giace in Parlamento:
    Scusa ICG, ma in questo messaggio non dicesti che non sarebbe stato possibile cedere una graduatoria senza una legge che lo preveda espressamente? Oggi stai affermando il contrario o ho capito male? E poi come dice Juggernaut è risaputo che la forestale ha risposto picche a una richiesta del genere fatta dal min. giustizia tempo fa
    Pardon. Da chi ha superato un concorso in cui era richiesto un certo livello di conoscenza del diritto tendo ad aspettarmi un certo livello di preparazione.
    Dunque, io ho parlato di una <<proposta che giace in Parlamento>>. Se non erro, sulla Gazzetta Ufficiale non pubblicano né le PDL (proposte di legge, avanzate dai parlamentari), né i DDL (disegni di legge, avanzati dal Governo), bensì le LEGGI ed i DECRETI LEGISLATIVI (ed DECRETI PRESIDENZIALI E MINISTERIALI susseguenti), nonché i DECRETI-LEGGE.
    Un parlamentare ha avanzato una proposta specifica solo per la vostra graduatoria ... PDL che non mi consta sia stata ancora presa in considerazione.
    Il Governo ha emesso un DL per risolvere problemi contingenti del Ministero Giustizia (non degli inv del concorso avi CFS) ... DL che il Parlamento ha convertito in L e che ora il M.G. sta attuando con D.M.
    ICG

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