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Discussione: Concorso per la nomina di 400 Allievi Vice Ispettori CFS

  1. #4501
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    E gli idonei del concorso interni?

  2. #4502

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    forse questo vi aiuterà a schiarirvi le idee sul significato del suddetto emendamento:

    "con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2010, 18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013 e 8 settembre 2014, il Corpo forestale dello Stato è stato autorizzato ad assumere sino a, rispettivamente, n. 269, 262, 46, 53 e 35 unità di personale, per un onere a regime di 11.916.623,42, 13.098.141,66, 2.207.198,68, 2.587.189,70 e 1.376.499,60 euro, ossia nei limiti numerici e finanziari connessi alle cessazioni dal servizio riscontrate negli anni 2009 e 2010 e al 20% di quelle dell’anno 2011, 2012 e 2013. I budget assunzionali, in particolare, sono risultati pari a, rispettivamente, 14.497.934,00, 16.217.002,72, 2.969.923,40, 3.407.633,60 e 2.136.994,59 euro.
    Ulteriori assunzioni sono state rilasciate per n. 71 unità ai sensi dell’art. 1 commi 90 e 91, della L. 228/2012, per un onere a regime pari ad euro 2.836.000,25 (budget assunzionale 2.862.137,33 ex riparto fondo) e per n. 62 unità ai sensi dell’art. 1 comma 464 della L. 147/2013 per un onere a regime di euro 2.438.370,72 (budget assunzionale 3.839.740,54).
    Complessivamente sono intervenute autorizzazioni per vere e proprie assunzioni per n. 798 unità, di cui, anche a seguito della rimodulazione di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2014, n. 69812, n. 23 commissari, 382 vice ispettori e n. 393 agenti (alle quali va aggiunta l’autorizzazione per n. 225 mere promozioni a vice ispettore da concorso pubblico, comportanti un costo differenziale complessivo inferiore al risparmio derivante dalla rimodulazione per qualifica inferiore (agente) di precedenti autorizzazioni rilasciate per qualifiche superiori (vice ispettori o commissari).
    Dalle predette n. 798 assunzioni, all’attualità ne sono state autorizzate n. 23 (commissari) ed è in via di completamento (inizio 2016) il corso di 15 mesi destinato a completare l’iter assunzionale di n. 317 vice ispettori (non già appartenenti ad altri ruoli). Risulta ancora da avviare l’iter assunzionale relativamente a n. 65 vice ispettori (di cui n. 1 avente diritto a ripetere il corso da cui dimesso per maternità e n. 64 da ammettere al corso per la prima volta tramite eventuale ampliamento dei posti utili della graduatoria del medesimo concorso) e n. 393 agenti (concorso bandito con d.c.c. 3 febbraio 2015, in G.U. 10 febbraio, per il quale sono pervenute 10.000 domande circa e si attende la pubblicazione del calendario della prova scritta rinviata alla G.U. del 3 novembre 2015)"

  3. #4503

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    Gli interni non rientrano nelle nuove assunzioni essendo giá a carico dell'amministrazione.

  4. #4504

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    Ciao a tutti innanzitutto!

    Ciao BoboZino, ti ringrazio per la tua precisazione, potresti linkarmi la fonte da cui hai tratto il tuo post? Vorrei leggere tutto l'emendamento, sono un INV (purtroppo negli ultimi posti della graduatoria), e vorrei capire quanto (poco) posso sperare di rientrare in questo giro di assunzioni

    Grazie anticipatamente

  5. #4505
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    Allora "all' appello" mancano le vacanze 2014 e 2015? Il blocco del turnover a che percentuale è, relativamente a questi anni?

    http://www.siulp.it/testo-emendament...a-polizia.html

    Di questo non sapete nulla?? Si parla di "forze di polizia" e viene, fra gli altri, nominato anche il Ministero delle Politiche Agricole; il testo è ripreso dal sito del Siulp.

  6. #4506
    JUGGERNAUT
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    Salve a tutti.

    Qualcuno ha novità riguardo i decreti di accorpamento?
    Quando escono?
    Non dovrebbero far prima di gennaio ?

    ICG tu hai novità?
    Questa graduatoria non vuole proprio saperne di scorrere....

  7. #4507
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    N. 00008/2016 REG.PROV.COLL.
    N. 14666/2014 REG.RIC.


    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
    (Sezione Seconda Ter)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 14666 del 2014, proposto da:
    Corrado Motta, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Rossi, Marco Perna, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, Via Nomentana, 76;

    contro:
    Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e Corpo Forestale dello Stato, in persona del Capo pro tempore; Commissione del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, bandito con DCC 23 novembre 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

    nei confronti di:
    Alfonso Montefusco, non costituito;

    per l'annullamento:
    - del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24.7.2014 (recante prot, n. 15094 e della cui pubblicazione sul B.U.del CFS del 29.7.2014 è stato dato avviso in GU 4° S.S. Concorsi ed Esami n. 59 del 29.7.2014) con cui e' stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato (di cui al DCC 23.11.2011, in GU S.S. Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011), e degli altri atti preparatori, istruttori, connessi e conseguenti analiticamente elencati in ricorso, nella parte in cui il dott. Corrado Motta è stato collocato alla posizione n. 684 (adesso n. 683 a seguito di rettifica), con punti complessivi 50,51 di cui 28.51 ottenuti nella prova scritta; all’art. 1, comma 5, è stata approvata la graduatoria dei n. 826+84 idonei aspiranti ai n. 251 posti aumentati a 265 posti non riservati, con contestuale nomina dei corrispondenti 265 vincitori (adesso 318, a seguito della DCC 21 ottobre 2014, prot. n. 21398) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del citato Decreto, nonché della graduatoria anzidetta (all. 5 al Decreto), nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 558 (adesso n. 530 a seguito di successiva rettifica), con punti complessivi 50,51, di cui 28,51 ottenuti nella prova scritta;
    - della scheda relativa alla prova scritta svolta dal dott. Corrado Motta, come corretta dall’Amministrazione e del punteggio totale di 28,51 ivi attribuito, nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta (“SI” contrassegnata dalla lettera “B”) fornita dal ricorrente alla domanda n. 67 e non è stato invece assegnato il relativo punteggio (0,32725) corrispondente alla risposta esatta (invece ritenuta dall’Amministrazione quella contrassegnata dalla lettera “A” ossia “NO”), da aggiungersi al suddetto punteggio totale di 28,51;
    - del provvedimento, non conosciuto con il quale l’Amministrazione ha redatto, avallato, o approvato l’elenco delle domande quiz formulate ai candidati durante la prova scritta del 4 aprile 2013 (cui ha preso parte il ricorrente), questionario 12, nonché la griglia relativa delle risposte esatte nella parte d’interesse;
    - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche allo stato non conosciuto, compresi il verbale della seduta d’esame del 4 aprile 2013, il DCC del Capo del Corpo Forestale dello Stato 21 ottobre 2014 prot. n. 21398 di scorrimento della graduatoria e nomina degli allievi vice ispettori del CFS, nella parte d’interesse (dalla posizione 1 alla posizione 318); il DCC del 14 ottobre 2014, di rettifica delle graduatorie, nella parte d’interesse; ove occorra il Bando di concorso ed il decreto approvativo.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Nell’odierno giudizio il ricorrente, che ha preso parte alla selezione di cui al bando di concorso che è descritto nell’epigrafe, si duole del punteggio ottenuto e della conseguente posizione in graduatoria, di cui lamenta l’insufficienza per articolate ragioni in fatto ed in diritto.

    Più precisamente, deduce che in ragione dell’errata previsione della risposta esatta alla domanda nr. 67 contenuta in relazione al questionario 12 della griglia distribuita alla selezione del giorno 4 aprile 2013, gli sarebbe stato sottratto un punteggio di 0,32725, che, aggiunto al punteggio totale di 28,51, avrebbe determinato la collocazione del ricorrente al posto nr 494 della graduatoria (contando i relativi titoli di preferenza previsti dall’art. 8 del Bando), anziché al posto nr. 558 (poi diventa n. 530 a seguito di successiva rettifica).

    La domanda in questione così recitava: “i boschi di protezione hanno efficacia nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone sondabili dei corsi d’acqua?”.

    Le tre possibili risposte erano così descritte : “A) no; B) si; C) si, ma solo in zone pedemontane”.

    Il ricorrente selezionava l’opzione B; secondo la griglia delle risposte esatte, quella corretta era l’opzione A, ovvero “NO”; per questo motivo non veniva riconosciuto il relativo punteggio.

    Deduce il ricorrente che il proprio interesse ad ottenere il giusto piazzamento in graduatoria quale idoneo non vincitore è correlato alle possibilità di scorrimento, che è già avvenuto una prima volta (per effetto della DCC del 21 ottobre 2014, prot. n. 21398) e che può avvenire sino a tre anni dalla pubblicazione per effetto dell’art. 35 comma 5 ter del dlgs n. 165/2001 e che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per errata valutazione e votazione della prova scritta svolta dal candidato, per correttezza della risposta fornita alla domanda n 67, per eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di istruttoria, violazione dei criteri di logicità ragionevolezza, violazione dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità.

    Secondo il ricorrente, la risposta NO alla domanda in esame sarebbe il frutto di un assunto scientificamente errato, come dimostrerebbe ampia letteratura, che viene richiamata e prodotta, ed il parere del prof. Giuseppe Cirelli, Professore Associato presso l’Università di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, Sezione Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico Forestali, Settore Scientifico Disciplinare AGR08, secondo il quale, in sintesi, “i boschi di protezione hanno evidente ed innegabile effetto positivo anche nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone esondabili dei corsi d’acqua”.

    Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

    Con ordinanza n. 116 del 14 gennaio 2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, cui il ricorrente ha adempiuto nei termini e con le modalità prescritte, ed è stata fissata la pubblica udienza di trattazione del ricorso.

    Alla pubblica udienza del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento, con la conseguente correzione della graduatoria in favore del candidato odierno ricorrente mediante l’attribuzione del punteggio dovuto per la risposta fornita al quiz nr. 16 d’interesse.

    Invero, parte ricorrente ha ampiamente suffragato, mediante la letteratura scientifica che ha prodotto ed il parere cui si è fatto cenno in precedenza, la correttezza dell’assunto e della risposta che ha fornito, senza che l’Amministrazione abbia specificatamente ed adeguatamente controdedotto nel merito della soluzione che il somministratore del quiz aveva ritenuto corretta.

    La mancanza di una specifica contestazione da parte dell’Amministrazione resistente, unitamente alla natura anche intuitiva della soluzione della domanda che parte ricorrente sostiene, inducono quindi il Collegio a ritenere che effettivamente la somministrazione del quiz e la successiva attività valutativa svolta dalla Commissione siano state viziate da eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, così come dedotto nell’unico articolato motivo di gravame.

    All’accoglimento del gravame segue l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla correzione della graduatoria con l’attribuzione al ricorrente del giusto punteggio spettante, nei limiti di interesse, ed all’adozione dei provvedimenti consequenziali.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte d’interesse, con obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla correzione della graduatoria con l’attribuzione al ricorrente del punteggio d’interesse.

    Condanna parte resistente alle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se e nella misura versata.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

    Renzo Conti, Presidente
    Maria Laura Maddalena, Consigliere
    Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 04/01/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
    ICG

  8. #4508
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    Visto che neanche le ammonizioni hanno sedato un po gli animi, chiudiamo la discussione per qualche giorno, almeno vi calmate un pochino per le delusini e tornare a scrivere con cognizione di causa senza ne vittimismi ne accuse gratuite.

    Prius undis flamma antequam flectar
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  9. #4509
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    Marioandretti
    rispondo in pubblico per dire chiaramente che hai segnalato dei messaggi che dovrebbero insultarti, mentre vedo solo un Utente permaloso, te, che critichi apertamente l'operato di Kojak e che fai delle polemiche senza senso per una parola in più che tu interpreti alla maniera tua, e totalmente sbagliata.
    Quindi ci si ferma qui e si rientra tutti in tema.
    E ricordo che per le discussioni personali ed i chiarimenti fra di voi esistono i messaggi privati.
    La cosa finisce qui
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  10. #4510
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