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Discussione: Ritiro, sospensione e fermo amministrativo

  1. #1
    Soldato
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    Predefinito Ritiro, sospensione e fermo amministrativo

    Vi chiedo di chiarirmi un pò le idee su questa cosa.

    In ambito di sanzioni accessorie di natura amministrativa, in particolare "ritiro e sospensione" dei documenti di circolazione (216 - 217 cds) si applica sempre contestualmente il fermo amministrativo? o ci sono delle eccezioni per le quali il fermo è solo una conseguenza ad una successiva circolazione con mezzo a cui sono stati sospesi o ritirati i documenti di circolazione? Il dubbio mi sorge nella lettura dei commi "6" di entrambi gli articoli.

    Grazie in anticipo.

  2. #2
    Utente Expert Corpi Polizia Locale L'avatar di Blushield
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    Citazione Originariamente Scritto da giab Visualizza Messaggio
    Vi chiedo di chiarirmi un pò le idee su questa cosa.

    In ambito di sanzioni accessorie di natura amministrativa, in particolare "ritiro e sospensione" dei documenti di circolazione (216 - 217 cds) si applica sempre contestualmente il fermo amministrativo? o ci sono delle eccezioni per le quali il fermo è solo una conseguenza ad una successiva circolazione con mezzo a cui sono stati sospesi o ritirati i documenti di circolazione? Il dubbio mi sorge nella lettura dei commi "6" di entrambi gli articoli.

    Grazie in anticipo.
    Il 216, (limitatamente alla carta di circolazione) prevede il fermo amministrativo a "tempo limitato", mentre il 217 prevede il fermo ammistrativo "finalizzato alla confisca del veicolo".
    Le ipotesi dei due articoli sono diverse:
    Il 216 parla di circolazione con documento ritirato dagli organi di polizia stradale (ma non ancora sospeso), mentre il 217 sanziona la guida con il veicolo il cui documento è stato sospeso con apposito provvedimento notificato al all'interessato.
    Fai ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei.
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  3. #3
    Soldato
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    Citazione Originariamente Scritto da Blushield Visualizza Messaggio
    Il 216, (limitatamente alla carta di circolazione) prevede il fermo amministrativo a "tempo limitato", mentre il 217 prevede il fermo ammistrativo "finalizzato alla confisca del veicolo".
    Le ipotesi dei due articoli sono diverse:
    Il 216 parla di circolazione con documento ritirato dagli organi di polizia stradale (ma non ancora sospeso), mentre il 217 sanziona la guida con il veicolo il cui documento è stato sospeso con apposito provvedimento notificato al all'interessato.
    Credo l'art. 217 non si riferisca a fermo amministrativo finalizzato a confisca. Sarebbe applicato il sequestro amministrativo finalizzato a confisca. O sbaglio?
    Dalle letture dei due articoli ho capito (credo) che:
    - in caso di ritiro dei documenti di circolazione e/o della patente non si applica il fermo.
    - in caso di ritiro della targa si applica il fermo.
    - in caso di sospensione dei documenti si applica il fermo.
    Sbaglio?

  4. #4
    Tenente L'avatar di Alpenjager
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    La confisca non fa sempre seguito ad un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca?

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    però però..leggiamolo assieme:
    6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.842 a euro 7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa

    Ma se il veicolo è sottoposto a fermo ed io reitero quindi ricado nella specifica della confisca..il mio veicolo verrà sottoposto a sequestro cautelativo? (ovvero il mezzo passa da "sottoposto a fermo" a "sottoposto a sequestro" sin quando non verrà definita la confisca?
    là dove finisce l'educazione...inizia il verbale...

  5. #5
    Soldato
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    si, il punto però è un altro.
    Come vedi, lart.6 dice che quando si guida un veicolo a cui è stato "ritirato" precedentemente il documento di circolazione...lo stesso viene sottoposto a fermo amministrativo. Ergo, quando si ritira il documento di circolazione non si applica il fermo! o sbaglio?
    Invece nel comma 6 dell'art.217 in caso di sospensione, dice che quando si guida un veicolo a cui è stato "sospeso" precedentemente il documento di circolazione...Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, "direttamente" la "confisca" amministrativa del veicolo. Ergo quando si sospende il documento di circolazione si applica contestualmente il fermo!
    Quindi
    -ritiro e basta!
    -Sospensione e fermo!
    La tesi è giusta o sono fuori strada?

  6. #6
    Utente Expert Corpi Polizia Locale L'avatar di Blushield
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    Citazione Originariamente Scritto da giab Visualizza Messaggio
    si, il punto però è un altro.
    Come vedi, lart.6 dice che quando si guida un veicolo a cui è stato "ritirato" precedentemente il documento di circolazione...lo stesso viene sottoposto a fermo amministrativo. Ergo, quando si ritira il documento di circolazione non si applica il fermo! o sbaglio?
    Dipende da cosa prevede la violazione. Ad esempio guarda l'art. 78 per le modifiche alle caratteristiche tecniche senza l'aggiornamento della carta di circolazione: prevede il ritiro della carta ma non il fermo amministrativo del mezzo il quale può essere portato a casa dal conducente e da lì non deve muoversi sino a che non rientrerà il possesso del documento: ad esempio se due giorni dopo sistema il tutto (difficile) può tornare a circolare tranquillamente.
    Invece, sempre per fare un'altro esempio, l'art. 80 comma 14 prevede che se tizio circola con un veicolo sospeso dalla circolazione perchè la revisione aveva avuto esito sfavorevole, è prevista oltre alla sanzione pecuniaria anche il fermo del veicolo per 90 giorni.

    Citazione Originariamente Scritto da giab Visualizza Messaggio
    Invece nel comma 6 dell'art.217 in caso di sospensione, dice che quando si guida un veicolo a cui è stato "sospeso" precedentemente il documento di circolazione...Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, "direttamente" la "confisca" amministrativa del veicolo. Ergo quando si sospende il documento di circolazione si applica contestualmente il fermo!
    Quindi
    -ritiro e basta!
    -Sospensione e fermo!
    La tesi è giusta o sono fuori strada?
    Quì mi hai mandato in confusione con i termini.
    ritiro e basta cosa significa? Che si ritira solamente la carta di circolazione senza applicare il fermo del veicolo? Dipende, vedi quanto sopra...
    Sospensione e fermo?....non ho proprio capito.
    Comunque, ripeto, un conto è il ritiro del documento, che facciamo noi (organo di polizia stradale) in strada, un'altro è la sospensione della carta di circolazione che non facciamo noi in strada, ma è un atto che viene notificato all'interessato.
    Quindi, rispettivamente, a seconda del caso, si applica il 216 o 217.
    Fai ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei.
    Franklin Delano Roosevelt

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  7. #7
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    Grazie Blushield, sei stato chiaro.
    Mi stavo concentrando sui casi "generali" di ritiro e sospensione previsti dagli articoli 216 e 217 perdendo di vista le ulteriori specifiche applicative previste caso per caso nelle diverse violazioni.
    ...Sospensione e fermo era inteso come sospensione della carta di circolazione e contestuale fermo. Troppo stringato, chiedo venia.
    Grazie mille ancora.

  8. #8
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    Ripongo la mia domanda..qualche anima pia mi risponderà? chi lo sa
    "Ma se il veicolo è sottoposto a fermo ed io reitero quindi ricado nella specifica della confisca..il mio veicolo verrà sottoposto a sequestro cautelativo? (ovvero il mezzo passa da "sottoposto a fermo" a "sottoposto a sequestro" sin quando non verrà definita la confisca? "
    là dove finisce l'educazione...inizia il verbale...

  9. #9
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    Ripongo la mia domanda..qualche anima pia mi risponderà? chi lo sa
    "Ma se il veicolo è sottoposto a fermo ed io reitero quindi ricado nella specifica della confisca..il mio veicolo verrà sottoposto a sequestro cautelativo? (ovvero il mezzo passa da "sottoposto a fermo" a "sottoposto a sequestro" sin quando non verrà definita la confisca? "
    si Patrick.. In quanto è prevista la Confisca.. E quindi si va sul 213 del cds..
    Scherzando si può dire di tutto, anche la verità. S. Freud

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  10. #10
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    Ripongo la mia domanda..qualche anima pia mi risponderà? chi lo sa
    "Ma se il veicolo è sottoposto a fermo ed io reitero quindi ricado nella specifica della confisca..il mio veicolo verrà sottoposto a sequestro cautelativo? (ovvero il mezzo passa da "sottoposto a fermo" a "sottoposto a sequestro" sin quando non verrà definita la confisca? "
    Si, in attesa di confisca, provvedimento da emettere con relativa ordinanza, si procede a sequestro amministrativo di natura cautelare del bene oggetto di successiva confisca.

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