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Discussione: Tasso alcolemico a ridosso dei vari scaglioni, come applicate?

  1. #1
    Tenente L'avatar di abitcis
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    Predefinito Tasso alcolemico a ridosso dei vari scaglioni, come applicate?

    Quesito pratico:

    mettiamo che io faccia una prova con l'etilometro a uno:

    1° prova 0.80
    2° prova 0.86

    a questo punto quale delle due prove prendete in considerazione?
    il codice parla di ALMENO due prove...una terza riuscirebbe a chiarire le idee?e anche in quel caso, quale prova prendereste in considerazione?

    cosa dice la giurisprudenza in merito??
    Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Paolo Borsellino.

  2. #2
    Capitano L'avatar di altairV
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    Non sono pratico dellla cosa ma mi viene in mente il "favor rei". Quindi quella più bassa.

  3. #3
    Utenti Storici L'avatar di lupo90
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    Quella più bassa.. Una terza potrebbe risultare anche più alta, tutto sta da quanto prima ha bevuto il conducente..

  4. #4
    Utente Expert Corpi Polizia Locale L'avatar di Blushield
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    Citazione Originariamente Scritto da altairV Visualizza Messaggio
    Non sono pratico dellla cosa ma mi viene in mente il "favor rei". Quindi quella più bassa.
    Citazione Originariamente Scritto da lupo90 Visualizza Messaggio
    Quella più bassa....
    Esattamente.
    La Cassazione, che si è pronunciata in merito, è di questo avviso http://www.scuoladipolizia.regione.v...iew/id/5025050
    Ammettiamo che la prima misurazione sia proprio 0.80 (decisamente difficile ed improbabile, comunque...)
    La norma (art. 186 comma 2 lettera b) recita "....qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ..."
    Nel caso postato si procede con le sanzioni della fascia più bassa, cioè quella compresa tra 0.5 (0.51) a 0.8 compreso, ossia con il comma 2 lett. a) del medesimo art. 186 " ...qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)...."

    La terza prova non è prevista dalla norma, infatti l'art. 379 comma 2 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada parla di due determinazioni (misurazioni), non di tre, quattro etc.
    Ultima modifica di Blushield; 29-10-11 alle 19: 19
    Fai ciò che puoi, con ciò che hai, dove sei.
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  5. #5
    Tenente L'avatar di abitcis
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    Citazione Originariamente Scritto da Blushield Visualizza Messaggio
    Esattamente.
    La Cassazione, che si è pronunciata in merito, è di questo avviso http://www.scuoladipolizia.regione.v...iew/id/5025050
    Ammettiamo che la prima misurazione sia proprio 0.80 (decisamente difficile ed improbabile, comunque...)
    La norma (art. 186 comma 2 lettera b) recita "....qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 ..."
    Nel caso postato si procede con le sanzioni della fascia più bassa, cioè quella compresa tra 0.5 (0.51) a 0.8 compreso, ossia con il comma 2 lett. a) del medesimo art. 186 " ...qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)...."

    La terza prova non è prevista dalla norma, infatti l'art. 379 comma 2 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada parla di due determinazioni (misurazioni), non di tre, quattro etc.
    aspetta Blu, l'art. 379 al comma 2 parla di ALMENO due...pertanto nulla vieta di farne tre, quattro ecc ecc...ad ogni modo la mia richiesta viene da un fatto accaduto l'ultimo weekend, prima prova 0.80, seconda prova 0.86...a distanza di 5 minuti...tra l'altro la prima prova dava "volume insufficiente"...pertanto poi è stata effettuata una terza prova di fatto...
    Ultima modifica di abitcis; 29-10-11 alle 20: 28
    Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Paolo Borsellino.

  6. #6
    Utente Expert Corpi Polizia Locale L'avatar di Blushield
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    Citazione Originariamente Scritto da abitcis Visualizza Messaggio
    aspetta Blu, l'art. 379 al comma 2 parla di ALMENO due...pertanto nulla vieta di farne tre, quattro ecc ecc...
    Aspetta:
    La prima misurazione che ti da un tasso alcolemico è quella valida, non una che non da alcun valore, quindi dopo me ne puoi fare una seconda che ti da un valore (che in effetti è la prima) e a seguire una terza (che giuridicamente è la seconda) ...a che mi servono le altre?
    Non è che puoi fare 5 misurazioni e ti tieni quelle piu "gravi"..oppure che facciamo, la media aritmetica ?
    Cioè, facciamo un esempio:
    1° Prova - 0.79
    2° Prova - 1.3
    3° Prova - 1.52
    Non puoi assolutamente procedere con la fattispecie più grave, ossia quella con tasso superiore a 1.5, perchè partiamo dalla minore, cioè la prima con 0.79g/l.
    Tieni presente che a distanza di 5 minuti non avrai mai differenze "enormi".
    La prima prova con volume insufficiente, ripeto, non è una misurazione, non quindi è logico ripeterla, ma le prove che hai fatto sono state sempre due alla fine e la terza semplicemente non ti serve.
    Ma anche il contrario è valido, ossia sempre seguendo il tuo esempio se la prima è 0.86 e la seconda è 0.8, il riferimento è la fattispecie sanzionatoria minore, non quella maggiore.
    Ultima modifica di Blushield; 29-10-11 alle 21: 10
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  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Blushield Visualizza Messaggio
    Aspetta:
    La prima misurazione che ti da un tasso alcolemico è quella valida, non una che non da alcun valore, quindi dopo me ne puoi fare una seconda che ti da un valore (che in effetti è la prima) e a seguire una terza (che giuridicamente è la seconda) ...a che mi servono le altre?
    Gian parlando con colleghi della stradale una terza è ammissibile.. Che in realtà sarebbe una prima che viene comunemente detta "Pre-test".. Al nostro comando la facciamo.. La facciamo col normale etilometro e quindi relativo scontrino.. So che la stradale è munita di un apparecchio che col verde significa che si è sotto i 0,5 e se rosso sopra.. e poi fanno le due misurazioni..
    Ultima modifica di Blushield; 30-10-11 alle 10: 23
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  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da lupo90 Visualizza Messaggio
    Gian parlando con colleghi della stradale una terza è ammissibile.. Che in realtà sarebbe una prima che viene comunemente detta "Pre-test".. Al nostro comando la facciamo.. La facciamo col normale etilometro e quindi relativo scontrino.. So che la stradale è munita di un apparecchio che col verde significa che si è sotto i 0,5 e se rosso sopra.. e poi fanno le due misurazioni..
    No.
    Il pre test è una cosa, e anche noi lo abbiamo (di tre tipologie differenti), un'altra è l'etilometro.
    Questa prassi, secondo me, è errata e ti spiego il perchè.
    Tu usi l'etilometro come pre test e fai una misura giusto?
    Bene, lo fai il verbale di accertamenti urgenti se la misurazione è negativa?
    L'etilometro è uno strumento di misurazione definito "invasivo" non è un pre test ma lo si usa "erroneamente come pre test" seza magari rilasciare il verbale di accertamenti urgenti, che non necessita con il pre test.
    Ma ammettiamo per un attimo l'uso dell'etilometro come pre test. Le misurazioni giuridicamente valide e riportate nel verbale quali mettete? Tutte e tre specificando che la prima è come pre test o dicendo solo che la prima è positiva e basta?
    E se viene fuori che la prima misurazione come pre test è 1.49 mentre la seconda è 1.51 e la terza 1.54 g/l procedete con guida in stato di ebrezza con valore superiore a 1.5 o inferiore a 1.5g/l?
    E se rilasciate tutte e tre gli scontrini al legale del "controllato", credete che questo non lo noti ciò?
    E ancora, se non lo rilasciate lo scontrino, date atto che è stata fatta una misurazione pre test con etilometro senza rilasciare scontrino?
    E ancora, la prima prova è negativa quindi non procedete con la sconda prova giusto? OK, il verbale di accertamenti urgenti (perchè l'etilometro avete usato non un pre test, ma l'etilometro) lo fate? Immagino di no (ma spero di sì) e come va a finire se il controllato niente niente ne mastica di procedimenti di PG e di procedure sapendo dellapossibilità di farsi assistere dal difensore di fiducia ex art. 356 CPP.? Gli dite "caro signore noi abbiamo si usato l'etilometro ma non come etilometro ma come pre test, quindi tale facoltà lei non l'aveva"...ma scherziamo?
    E allora perchè tirare le norme, a che pro? L'etilometro è etilometro e va usato come etilometro, il pre test è un'altra cosa.
    Riperto, so di questa prassi ma la ritengo non tirata, ma molto, molto di più e sono fortemente contrario tanto che da noi non viene assolutamente utilizzata, pur sapendo che in giro qualcuno la usa.
    Ricordo che il costo di un pre test è irrisorio e un etilometro è un etilometro e non è un pre test ma uno strumento di misurazione definito "invasivo" per il cui uso va fatto un verbale di accertamenti urgenti e la persona controllata deve essere informata della facoltà di farsi assistere da un legale, senza che la prova venga ritardata naturalmente.
    Per concludere, l'etilometro va usato come etilometro, punto. Poi ognuno è responsabile di ciò che fa.
    ...della serie, come andare in cerca di farsi del male e di incasinarsi nel lavoro....bah!
    Ultima modifica di Blushield; 30-10-11 alle 10: 37
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  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Blushield Visualizza Messaggio
    No.
    Il pre test è una cosa, e anche noi lo abbiamo (di tre tipologie differenti), un'altra è l'etilometro.
    ....
    Per concludere, l'etilometro va usato come etilometro, punto. Poi ognuno è responsabile di ciò che fa.
    Grazie Gian.. Interessante ed ottima puntualizzazione.. Io ti dico non ne sono esperto, visto che ho "assistito" solo due volte a questo procedimento a seguito di incidente stradale.. Anche perché solitamente demandiamo l' ospedale.. Ne farò tesoro di quanto hai detto..
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  10. #10
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    Fatevi comprare un pre test.
    Costa poco e molto facile e veloce da usare.
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