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Discussione: Concorso per l'ammissione di 400 AAMM all'83° Corso: PROVE FACOLTATIVE

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  1. #1
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    Predefinito Concorso per l'ammissione di 400 AAMM all'83° Corso: PROVE FACOLTATIVE

    Per alcuni di voi questa fase non sarà altro che un arrotondamento del punteggio per altri rappresenterà l'entrata a Coppito inaspettata"


    Art. 19
    Prove facoltative
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 18, è sottoposto all’esame facoltativo di una o più lingue estere prescelte, con le modalità indicate in allegato 5.
    2. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), può richiedere di sostenere l’esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
    3. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i 10 e venti ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all’articolo 21, comma 3, lettera a).
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 18, è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell’informatica, con le modalità indicate in allegato 5.
    6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), può essere assistito, nel corso della prova facoltativa di
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    conoscenza dell’informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della stessa.
    7. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b).
    9. Prima dell’effettuazione delle prove facoltative di cui al presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.


    Per ogni vostro dubbio potete consultare il thread dell'82°


    ITER CONCORSUALE ALLIEVI MARESCIALLI


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