Con il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 è stato approvato il nuovo codice di ordinamento militare. Tra i tanti articoli presenti che determinano organizzazioni, funzioni e disposizioni per le Forze armate e le Forze di polizia c’è l’articolo 2199 inerente il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia che riporto qui di seguito:

Art. 2199 Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (o quadriennale) ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili.
L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui
al comma 3:
a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia
di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia
di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo
forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di
polizia penitenziaria.

5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.


Mi voglio soffermare sul punto 4 comma B e cioè riferito a coloro che sono dichiarati vincitori di concorso, collocati in graduatoria utile, ma che purtroppo debbano essere “parcheggiati in attesa di stagionamento” nelle Forze Armate (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare) e svolgere la ferma quadriennale nelle stesse e che soltanto alla fine dei quattro anni transiteranno nella FFPP/FFAA che hanno scelto.
Io ci aggiungerei anche un “forse”, perché in 4 anni tutto può succedere.
E’ vero,si, appena avrai il grado di “allievo finanziere”, “allievo carabiniere”, “allievo agente” non sei in servizio permanente e devi aspettare pure in quel caso quattro anni, ma la cosa è completamente diversa, c’è tutto un altro spirito, indossi la divisa che sempre hai voluto indossare, sei in un altro mondo e soprattutto sai che l’amministrazione per cui lavori ha investito su di te.
Indossare la divisa dell’Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare per quattro anni, ritornando a fare qualcosa che ormai avevi abbandonato, non è piacevole, ma ci si accontenta, basti pensare ai tanti ragazzi dichiarati non idonei e che purtroppo il loro sogno non lo coroneranno mai, basti pensare agli idonei non vincitori, ma questo è un discorso di impegno.

Purtroppo tutti si porranno le domande più comuni:
- perché bandire altri concorsi pubblici quando ci sono idonei e vincitori di concorso in attesa di essere richiamati?
- Perché dovete fare quattro anni nelle FFAA quando c’è una mancanza di organico assurda?
- Perché spendere un patrimonio non indifferente in vestizioni presso i reparti addestrativi, in corsi vari che si effettuano presso i reggimenti dove si presta servizio, quando alla fine dei quattro anni non serviranno a niente?
- Perché si dà possibilità ai VFP4 interforze (dal 2011 solo ai carabinieri) di partecipare ai nuovi concorsi indetti, privilegiandoli durante le selezioni? Questa cosa la trovo anche giusta, per lo meno entreranno prima dei quattro anni, ma in 6 mesi, 1 anno, 2 anni sono serviti a qualcosa in Esercito Italiano, Aeronautica Militare o Marina Militare?
- non sarebbe più comodo assumere solo nuovo personale e farlo transitare direttamente nella FFAA/FFPP scelta anziché suddividere i posti?

La risposta è unica purtroppo: i volontari in ferma quadriennale (VFP4 interforze), vincitori di un concorso pubblico riservato ai VFP1/VFP4 sono vincolati da quel maledetto comma B dell’art. 2199 del codice di ordinamento militare ed è legge a tutti gli effetti.
Come si dice… FATTA la LEGGE… TROVATO l’inganno…

L’assunzione anticipata dei ragazzi che tutt’ora stanno svolgendo la ferma quadriennale gioverebbe considerevolmente al risparmio economico delle casse dello stato, poiché se si bandirà un nuovo concorso (CC, GdiF, POLIZIA ecc…) le unità potrebbero essere inferiori e si potrebbe utilizzare il plafond stabilito per far partire i candidati, già idonei ai requisiti psico-fisici e vincitori di concorso, e ci sarà altresì un ampio risparmio economico per quanto riguarda le selezioni (commissioni, sottocommissioni, organizzazioni varie).
Una volta terminata la ferma quadriennale un ragazzo puo' arrivare ad un'età di oltre 30 anni e lì mandarlo in una scuola di formazione per poi garantirgli l'operatività, una volta promosso carabiniere, finanziere o poliziotto, per quanto tempo?

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