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Discussione: Riforme e futuro del CM CRI

  1. #961

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    Art.5 Dlgs 178/2012
    1.*Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di
    “CORPO MILITARE VOLONTARIO”

    *2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto
    legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, non che'
    dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
    successive modificazioni, “per quanto non diversamente disposto dal
    presente decreto”.*

    Quindi lo stesso D.lgs 178/2012 ha anche innovato (modificando profondamente i D.D.lgs n. 66 e 90) il carattere distintivo del Corpo: da “Corpo SPECIALE volontario a Corpo Militare volontario”[speciale in quanto eccezione all'Ordinamento Militare, poiché composto da soggetti appartenenti ad organismo estraneo alle FFAA (la CRI) ].

    D'altra parte nessuna meraviglia, il legislatore aveva già recepito la normativa relativa al Corpo Militare CRI nel cosiddetto “Codice dell'ordinamento militare”. Appunto il predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

    Quindi il legislatore ha profondamente innovato!

    Negando la specialità del corpo e conseguentemente relegando “definitivamente” la materia tra le norme interne dell'ordinamento militare.

    La domanda nasce spontanea:
    Allora se il “Corpo Militare Volontario” appartiene all'ordinamento militare! è estraneo alla CRI?
    Perché la CRI (liquidato l'ente strumentale) entrerà definitivamente nel diritto “ PRIVATO”

    La questione è epocale e coinvolge interessi presenti e futuri della CRI!

    Poiché potrebbe causare gravi problemi al prossimo riconoscimento (dopo liquidato l'ente strumentale) della CRI? Da parte del CICR a norma della lettera b) comma 1 dell'Art. 4 dello statuto del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

    Varrà la pena di cercare di sforzarci di capire?

    Se realmente interessati a tali vicissitudini.

  2. #962
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    Se esiste un Corpo Militare Speciale dello SMOM ausiliario dell'Esercito Italiano promosso da una convenzione tra Esercito e l'Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, associazione di diritto pubblico melitense, a maggior ragione potrà esistere un Corpo Militare Volontario della CRI ausiliario delle FF.AA. italiane, associazione privata di interesse pubblico ausiliaria dei poteri dello Stato?!

    Certamente sì, visto che la 484/36 è stata recepita nel Codice dell'Ordinamento Militare decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 confermando il ruolo e i compiti del Corpo Militare della CRI.

    Visto che la legislazione non disconosce alla CRI il ruolo di ausiliarietà alla Stato italiano, come riconfermato nella 182/2012.

    Non vedo dove sia il problema.

    La CRI torna ad essere una Associazione privata come lo era e lo è stata per quasi un secolo, con un Corpo Militare Volontario nato nel 1866.
    Ultima modifica di Domenico; 03-10-16 alle 20: 37

  3. #963

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    Vorrei fare una precisazione su quanto riportato da Domenico in un punto:
    "Tale contingente sarà costituito da personale civile (quindi pagato da civile) avente la qualifica di militare in congedo, alimentato con personale civile."
    in quanto l'art. 5,comma 6 del d.lgs. 178/2012 prevede la costituzione del contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, come lo sono ora le 300 unità presso i Centri di Mobilitazione, l'Ispettorato e Centri Logistici.
    E' questo contingente che, nel tempo, andrà alimentato "con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo". Ma come successo ora (nei mesi di agosto-settembre 2016) una volta individuati coloro che transitano in servizio attivo, essi saranno militari CRI a tutti gli effetti.
    Infine i miei complimenti a Domenico per aver scritto una cosa che sembra che nessuno conosca e per la quale tutti (nei forum e nei social) si sono sdegnati: la riduzione da 1200 militari CRI a 300 unità: "la maggior parte di questo personale, in realtà, non operava per il funzionamento del Corpo Militare ma andava a ricoprire incarichi nella struttura civile quindi militari pagati da militari usati per cli scopi civili di funzionamento di Comitati locali, provinciali e regionali". Esatto, è proprio così, anche se nessuno lo dice.

  4. #964

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    Citazione Originariamente Scritto da HosPha Visualizza Messaggio
    Vorrei fare una precisazione su quanto riportato da Domenico in un punto:
    "Tale contingente sarà costituito da personale civile (quindi pagato da civile) avente la qualifica di militare in congedo, alimentato con personale civile."
    in quanto l'art. 5,comma 6 del d.lgs. 178/2012 prevede la costituzione del contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, come lo sono ora le 300 unità presso i Centri di Mobilitazione, l'Ispettorato e Centri Logistici.
    E' questo contingente che, nel tempo, andrà alimentato "con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì, la qualifica di militare in congedo". Ma come successo ora (nei mesi di agosto-settembre 2016) una volta individuati coloro che transitano in servizio attivo, essi saranno militari CRI a tutti gli effetti.
    A mio parere saranno militari CRI al pari dei circa 19.000 militari ordinariamente in congedo e richiamati per addestramento, missioni, ecc..., con la differenza che il loro richiamo sarà per un periodo di tempo superiore (mesi? anni?) e che il loro datore di lavoro sarà l'Associazione della Croce Rossa Italiana ente privato analogamente ad un qualunque altro dipendente privato o pubblico che sia.


    Citazione Originariamente Scritto da HosPha Visualizza Messaggio
    Infine i miei complimenti a Domenico per aver scritto una cosa che sembra che nessuno conosca e per la quale tutti (nei forum e nei social) si sono sdegnati: la riduzione da 1200 militari CRI a 300 unità: "la maggior parte di questo personale, in realtà, non operava per il funzionamento del Corpo Militare ma andava a ricoprire incarichi nella struttura civile quindi militari pagati da militari usati per cli scopi civili di funzionamento di Comitati locali, provinciali e regionali". Esatto, è proprio così, anche se nessuno lo dice.
    Infatti questa è una delle storture che hanno portato ad una presa di posizione drastica sul CM CRI...la cosa peggiore, a mio avviso, è che questi signori erano "militari pagati da militari" i quali però si presentavano in ufficio vestiti da civili e, guarda caso, nel momento in cui si è iniziato a parlare di smilitarizzazione....puff!!!....hanno iniziato a presentarsi in abiti militari per dar visibilità alla componente......

  5. #965

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    Citazione Originariamente Scritto da Steusten Visualizza Messaggio
    A mio parere saranno militari CRI al pari dei circa 19.000 militari ordinariamente in congedo ....puff!!!....hanno iniziato a presentarsi in abiti militari per dar visibilità alla componente......


    Non mi pare che il personale in congedo abbia mai raggiunto le 19000 unità!

    Forse le vecchie leggi, non più in vigore, prevedevano un massimo di circa 40.000 unità.

    E poiché durante la II GM il personale iscritto nel ruolo normale (ora abrogato dlgs 178) era pochino, furono attivati (con decreto) dei ruoli transitori per cui si arrivo a consentire l'arruolamento di talune categorie di militari in congedo delle FFAA(quasi inabili ai servizi armati) e qualora, questi, sarebbero risultati insufficienti, si previde l'assegnazione d'autorità (personale con ridottissime attitudini militari) di personale delle FFAA

    Naturalmente si travaso tutto quanto inservibile alle FFAA in tali ruoli transitori.
    Tale personale permise, anche, di costituire particolari unità che scarseggiavano nel tempo di guerra.
    Si trattava della difesa civile antiaerea, articolata in comandi sanitari provinciali assegnati alle Prefetture e con il dislocamento di squadre di PSS Antiaereo su tutta la provincia.

    Ebbene! tali servizi furono la massima parte di tutti i servizi, svolti dalla CRI nel tempo di guerra, compresi quelli a seguito delle FFAA.

    1)Tale fatto verificatosi oltre 70 anni fa, la dice lunga sulla volontà di chi vuole migrare in mobilità verso altre amministrazioni.
    2)Sono sempre esistiti Militari pagati da militari a servizio di civili (vedi Prefetture e comandi provinciali [salvo che per le leggi l'autorità passi dai civili ai militari sul territorio metropolitano (poco più della Sicilia durante la II GM, pace di Cassibile SR)]; per non parlare delle attribuzioni del Presidente Nazionale o dei Presidenti provinciali CRI all'interno dei”Comitati Provinciali di Difesa Civile (di competenza del Ministero degli Interni).


    Se il Dlgs 178/2012 ha eradicato i “Servizi Civili d' Istituto del Corpo” e lasciato solo in essere i “Servizi Militare d'Istituto del Corpo” (ci riferiamo ai servizi di cui sopra e non a dipendenti Civili e/o Militari) !

    Ci si chiede: della Massima Parte dei Servizi, in tempo di guerra sul territorio metropolitano (esiste nelle leggi vigenti una precisa dicotomia/identitaria in proposito) chi si occuperà ora?

    L'aliquota rimasta potrà soddisfare integralmente ed esclusivamente tutti i servizi mobili senza far luogo a richiami, stante le dottrine militari attualmente praticate!
    Mentre chi si occuperà dei servizi sotto il comando di “autorità Civili” al servizio di Civili??

  6. #966
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    Citazione Originariamente Scritto da caporle Visualizza Messaggio
    Non mi pare che il personale in congedo abbia mai raggiunto le 19000 unità!

    Forse le vecchie leggi, non più in vigore, prevedevano un massimo di circa 40.000 unità.
    Nei propri ruoli in congedo conta oggi 19.314 iscritti, che vengono richiamati periodicamente per addestramento.

    (fonte:https://www.cri.it/flex/cm/pages/Ser.../IDPagina/1986)

    Citazione Originariamente Scritto da caporle Visualizza Messaggio
    E poiché durante la II GM il personale iscritto nel ruolo normale (ora abrogato dlgs 178)
    In effetti Caporle evidenzia la norma espressa Dlgs 178/2012, che afferma

    Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto.

    Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza.

    Il codice dell'Ordinamento Militare assegnava ai ruoli del CM CRI la seguente articolazione

    Art. 1627 Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana
    1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità:
    uno normale, l'altro speciale.

    2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di
    guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli
    appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del
    proprio arruolamento.
    3. Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di
    grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo
    normale in base al disposto dell'articolo 1665.
    4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro
    della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente
    nazionale dell'Associazione alle autorità vigilanti.



    La norma richiamata nel Dlgs 178/2012 entra , però, in vigore a far data dal decorrere della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero

    Art. 6


    Personale

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.



    Richiamo l'attenzione su un aspetto che mi risulta ostico, che a mio parere indica la confusione con cui è stato redatto il Decreto, che è questo

    3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonchè della categoria del personale di assistenza.
    Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare,fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

    come lo interpretate?
    Ultima modifica di Domenico; 06-10-16 alle 13: 57

  7. #967

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    Citazione Originariamente Scritto da Domenico Visualizza Messaggio
    come lo interpretate?
    Io lo interpreto, dopo averlo letto almeno 30 volte...sia chiaro, in questo modo: quelli che erano i c.d. continuativi passano in un Ruolo Unico a prescindere dall'essere del Ruolo Normale o Speciale (vedere le tabelle allegate alla determina di fine agosto reperibile sul sito dell'Ente Strumentale CRI in cui le uniche distinzioni sono relative alla categoria ed al grado), mentre quelli che sono in congedo rimangono divisi nei due Ruoli. Prova ne è che il Cappellano Capo del Corpo non è menzionato in quanto non fa parte del quadro permanente.

  8. #968

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    Citazione Originariamente Scritto da Domenico Visualizza Messaggio
    Nei propri ruoli in congedo conta oggi 19.314 iscritti, che vengono richiamati periodicamente per addestramento.

    (fonte:https://www.cri.it/flex/cm/pages/Ser.../IDPagina/1986)



    In effetti Caporle evidenzia la norma espressa Dlgs 178/2012, che afferma

    Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto.

    Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza.

    Il codice dell'Ordinamento Militare assegnava ai ruoli del CM CRI la seguente articolazione

    Art. 1627 Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana
    1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità:
    uno normale, l'altro speciale.

    2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di
    guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli
    appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del
    proprio arruolamento.
    3. Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di
    grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo
    normale in base al disposto dell'articolo 1665.
    4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro
    della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente
    nazionale dell'Associazione alle autorità vigilanti.



    La norma richiamata nel Dlgs 178/2012 entra , però, in vigore a far data dal decorrere della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero

    Art. 6


    Personale

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali.



    Richiamo l'attenzione su un aspetto che mi risulta ostico, che a mio parere indica la confusione con cui è stato redatto il Decreto, che è questo

    3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonchè della categoria del personale di assistenza.
    Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare,fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo.

    come lo interpretate?

    Avendolo riletto piu' volte, mi sembra che voglia specificare che l'aliquota di 300 unità di personale ex continuativo (ora in congedo con un ruolo unico a differenza degli ordinari iscritti in congedo distinti in 2 ruoli) non è soggetto alle norme del cod. pen. mil. come i militari delle FFAA, in quanto oramai è personale civile inquadrato nel CCNL degli enti pubblici non economici in serivizio nell'Ente strumentale CRI, pero' essendo personale militare in congedo deve rispettare le norme previste per tale categoria come tutti noi iscritti in congedo (ad . es. l'uso dell'uniforme che deve essere preventivamente autorizzato ecc)
    cordialmente
    Vosper (socio CRI s.ten com. cgd)

  9. #969

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    Citazione Originariamente Scritto da vosper Visualizza Messaggio
    Avendolo riletto piu' volte, mi sembra che voglia specificare che l'aliquota di 300 unità di personale ex continuativo (ora in congedo con un ruolo unico a differenza degli ordinari iscritti in congedo distinti in 2 ruoli) non è soggetto alle norme del cod. pen. mil. come i militari delle FFAA, in quanto oramai è personale civile inquadrato nel CCNL degli enti pubblici non economici in serivizio nell'Ente strumentale CRI, pero' essendo personale militare in congedo deve rispettare le norme previste per tale categoria come tutti noi iscritti in congedo (ad . es. l'uso dell'uniforme che deve essere preventivamente autorizzato ecc)
    cordialmente
    Vosper (socio CRI s.ten com. cgd)
    Il Corpo militare volontario ...*e' costituito esclusivamente da personale * … iscritto in un ruolo unico!

    Tale ruolo è così “unico” da non consentire neppure la differenza tra ruolo di assistenza ed il ruolo direttivo (impensabile nelle FFAA accomunare la truppa con gli ufficiali e i sottufficiali nel medesimo ruolo, stante le rigide funzioni gerarchiche delimitate dal regolamento di disciplina militare e dal CPM ).

    Tale previsione ha abrogato il codice dell'ordinamento militare n.66/2010, nelle parti relative allo stato giuridico del personale del Corpo Militare e si tratta di reinterpretare molti articoli.

    Di altri “Ruoli in genere ed in particolare di presunti ruoli continuativi e permanenti il Dlgs 66/2010 e tutta quanta la pregressa normativa, non accennano (se non in norme sempre mal interpretata). E comunque escludo la presenza di norme relative al servizio continuativo.

    D'altra parte è scaduto il termine entro cui il ministero della difesa, d'intesa bla bla bla, avrebbe dovuto con decreti interministeriali “fissare i quantitativi numerici dei cittadini aventi obblighi o liberi da servizio militare (rispettivamente ruolo speciale e ruolo normale), arruolabili dall'Associazione della Croce rossa italiana nel biennio (2014 2016), per la parte ancorn vigente;
    (sentito il parere espresso dallo Stato Maggiore della Difesa, in data 18.03.2009 con foglio prot n.lll/0816/1135, circa il ridimensionamento dell'organico del ruolo nonnale mobile in misura complessiva pari al 30% o graduale del 10"/0 per tre bienni, a partire dal biennio 2010-2011; che il volume complessivo della dotazione organica fissata dal predetto D.l. del 03 agosto 2012 relativo biennio 2010-2011 debba essere ridotto dei 10% per il biennio 2012-2013; )”(Riporto i refusi per evidenziare quale grande considerazione si ha nel ministero della materia).
    Ben due anni di ritardo, forse perchè nel mentre era stato pubblicato il dlgs 178/2012 ?
    poiché lo stesso dlgs 178/2012 prevede un solo esclusivo “RUOLO in congedo”?
    O perchè abolita la leva non esistono più riformati da inserire nel personale proprio del ex CMCRI ora CMV? Essendo tutti i cittadini (in mancaza di riforma o “congedo assoluto”) iscrivibili al ruolo speciale?

    Il Dlgs 178/2012 prevede un altro ruolo! Quello ad esaurimento del personale civile a cui far confluire il personale congedato e da utilizzare …...... .

    E quando si indica il servizio attivo si è nel contesto del personale del ruolo ad esaurimento di cui sopra.

    Di altri ruoli non si parla!


    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri* è stato firmato il 25 marzo 2016*
    e pubblicato sulla GU Serie Generale n.155 del 5-7-2016

  10. #970

    Predefinito

    per quanto riguarda la consistenza del personale in congedo varrà la pena leggere il
    Regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n.257) completo di annesso A

    poichè non posso oltre replicare

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