Art.5 Dlgs 178/2012
1.*Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di
“CORPO MILITARE VOLONTARIO”
*2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, non che'
dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
successive modificazioni, “per quanto non diversamente disposto dal
presente decreto”.*
Quindi lo stesso D.lgs 178/2012 ha anche innovato (modificando profondamente i D.D.lgs n. 66 e 90) il carattere distintivo del Corpo: da “Corpo SPECIALE volontario a Corpo Militare volontario”[speciale in quanto eccezione all'Ordinamento Militare, poiché composto da soggetti appartenenti ad organismo estraneo alle FFAA (la CRI) ].
D'altra parte nessuna meraviglia, il legislatore aveva già recepito la normativa relativa al Corpo Militare CRI nel cosiddetto “Codice dell'ordinamento militare”. Appunto il predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Quindi il legislatore ha profondamente innovato!
Negando la specialità del corpo e conseguentemente relegando “definitivamente” la materia tra le norme interne dell'ordinamento militare.
La domanda nasce spontanea:
Allora se il “Corpo Militare Volontario” appartiene all'ordinamento militare! è estraneo alla CRI?
Perché la CRI (liquidato l'ente strumentale) entrerà definitivamente nel diritto “ PRIVATO”
La questione è epocale e coinvolge interessi presenti e futuri della CRI!
Poiché potrebbe causare gravi problemi al prossimo riconoscimento (dopo liquidato l'ente strumentale) della CRI? Da parte del CICR a norma della lettera b) comma 1 dell'Art. 4 dello statuto del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Varrà la pena di cercare di sforzarci di capire?
Se realmente interessati a tali vicissitudini.
Segnalibri