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Discussione: Riforme e futuro del CM CRI

  1. #1001
    Sergente L'avatar di tanys
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    Onestamente, negli ultimi mesi, credo che si sia andati un filino OT.
    Non me ne voglia nessuno, ma dietro le parolone non si capisce dove si voglia andare e che fine perseguire.

  2. #1002
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    Citazione Originariamente Scritto da GCFineArt Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti, io mi volevo arruolare da un paio di anni, ma tutta questa incertezza mi ha frenato, qualcuno di buon cuore potrebbe sintetizzare in poche righe e in un italiano "semplice" come funziona adesso questo volontariato?
    E' possible offrire la propria disponibilità ed essere arruolati? Tempi?
    Come e quando si potrebbe venire impiegati nel corpo Militare Volontario?

    Grazie mille.
    Si, è possibile dare la propria disponibilità per essere arruolati. Come personale di assistenza - milite, graduato di truppa, sottufficiale - la tempistica si aggira sui tre mesi, la ferma è biennale, rinnovabile.

    Come ufficiale la tempistica può andare da un minimo mdi un anno ai due/tre anni.

    Dal punto di vista dell'operatività consiglio l'arruolamento nel personale d'assistenza che trova normale impiego nelle attività di supporto sanitario alle attività di disinnesco ordigni, assistenza agli aviolanci delle truppe paracadutiste, assistenza agli sbarchi nella Frontex e alle varie emergenze - come il terremoto o la recente tragedia di Rigopiano - che possono presentarsi sul territorio nazionale.

    Di dove sei?

  3. #1003

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    Tanys, mi scuso se ho tediato, in questi mesi, ma non mi sembra di essere mai andato OT poiché ho sempre parlato delle varie riforme ( e mai degli arruolamenti) che si sono via via susseguite in circa 90 anni. Ma d'altra parte dovevo pur comunicare a qualcuno queste poche scarne informazioni senza cui nessuno sarà mai in grado di reagire (è in ciò il dove andiamo a parare).
    Non voglio inveire ne colpevolizzare nessuno! Ne tanto meno averla con chi scrive in questo forum che è sicuramente paziente e innocente! Le cose sono andate come sono andate, c'est la vie! Non ci sono ne colpevoli ne eroi!

    Nel lasso di tempo che va dal 28 novembre 2005 al 28 giugno 2012 che cosa è successo?
    Le Commissioni parlamentari hanno via via cambiato parere?
    Non lo sapremo mai! (anche per non tediare)
    Pero , vero è che, persone che non occupano posizioni di responsabilità apicali possano comunicare o parlare fuori dal burocratichese:” Ma è pure vero che è d'obbligo, in taluni ambienti, lo smoking o come di dice la cravatta nera.
    Guai a dire: non ricordo l'articolo preciso ... ; li troverete nella piccola*brochure*che depositerò ...; La difficoltà di interpretare il discorso dell'ausiliarietà delle Forze armate riferito al volontariato obiettivamente si riscontra con frequenza nel momento in cui non si è del tutto dentro la nostra normativa (testualmente da resoconto stenografico di indagine conoscitiva).”
    Come dice don Camillo a Gesù, a proposito del calcio, lo sport è una cosa speciale chi c'è dentro c'è dentro e chi non c'e non c'è.
    Per mancanza di “IDONEI”, ai paroloni o al burocratichese, quando sono passati di mano i documenti del Governo Nn. 165 e 166 del 15 dicembre 2009 nessuno ha capito cosa ci riservava il futuro?
    Eppure nessuno ha reagito. Scoraggiando il governo a mettere mano in ciò in cui era incompetente! Bastava scrivere quanto segue:
    “Questa Amministrazione ritiene che l'attività ricognitiva e di coordinamento in materia di Croce Rossa Militare non rientri nella delega politipica di cui all'art.14, comma 14 della legge 246/2005, stante la evidente strumentalità di questa norma rispetto a quella di cui al successivo comma 16 che prevede l'automatica abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali (non richiamate) pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970, alla luce della previsione contenuta nel comma 17 che fa salve, ancorchè non contenute nell'emanato decreto legislativo,”le disposizioni relative all'attuazione di tutte le varie convenzioni di Ginevra e le loro norme di attuazione, succedutesi o sommatesi dal 22 agosto 1864 ad oggi poiché si tratta di trattati internazionali. Che per il conformarsi del diritto interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono divenute norme paracostituzionali (art. 10 e art 117 c 1 costituzione nella nuova formulazione introdotta con la L. cost. n. 3 /2001 e alle sentenze nn. 348-349/07 della Corte Costituzionale ) e quindi di rango superiore al rango della legge 246/2005.
    Le materie elencate al comma 17 vengono sottratte non solo all'effetto ghigliottina di cui al citato comma 16 ma anche a quella attività di semplificazione o riassetto di cui al comma 15 ragion per cui su di esse il Governo è assolutamente privo di delega a provvedere a qualunque forma di intervento e tanto meno all'abrogazione espressa di una serie di norme anche successive al 1970.”


    Queste semplici parole erano sufficienti a fermare il cataclisma (e lo sono ancora) che ci ha offesi si gravemente! Ma queste non sono che la sintesi dei paroloni e del burocratichese spiegati nei mesi precedenti.
    Ho omesso alcune cose di cui non parlerò più, come lo spiegare la norma sull'assunzione, in rapporto di impiego (servizio Permanente), del personale militare ma questa è stata abrogata (dal COM) con sua buona pace e di tutti gli interessati.
    Continuiamo pure con la menata: “dell'ausiliarietà delle Forze armate riferito al volontariato obiettivamente si riscontra con frequenza nel momento in cui non si è del tutto dentro la nostra normativa.”(lo spiegava meglio Massinissa 229 ac – 148 ac ausiliario dell'esercito Romano).

    Chi sa mai quali amari frutti ancora ci aspettano vivendo nell'ignoranza? Ma tanto c'è chi prende “lo strame di una avversa sorte” lo indora un po, ne fa medaglia e attaccatala alla giubba la esibisce, roteando gli occhi e sbavando e non capendo che recita in una tragedia greca e non in una farsa, ne si cura degli effluvi che promana.
    Cordiali saluti.
    Ultima modifica di caporle; 17-02-17 alle 15: 33

  4. #1004
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    Al buon Caporle due quesiti, vista la sua particolare competenza.

    Mi riferisco a due norme contenute nel R.D. 484/1936 che non trovo recepite, a meno che non mi siano sfuggite, nella parte riguardante il CMV nel nuovo Codice dell'Ordinamento Militare. A tal proposito, mentre il R.D.484/36 era un decreto organico e ben strutturato quanto scritto nel Codice mi appare frutto più di un taglia e cuci che di una effettiva ed organica rivisitazione di quel Regio Decreto.

    Mi riferisco alla condizione del militare CRI in servizio e la sua condizione di pubblico ufficiale. E' mantenuta?

    Il R.D. 484/36 era chiaro al riguardo:

    30. Gli inscritti al personale della croce rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali.
    Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualità.

    Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.


    Modello 2) permetteva al militare CRI di essere preso in forza dal Comitato Centro di Mobilitazione territorialmente competente.

    46. Tutti gli arruolati nel personale dell'associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale furono arruolati ed a quello nella cui giurisdizione vanno a stabilirsi.

    E' ora abolito con il Codice Ordinamento Militare? Come si deve comportare il militare che sia domiciliato o residente nel territorio di altro Centro di Mobilitazione?
    Ultima modifica di Domenico; 06-03-17 alle 20: 30

  5. #1005

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    DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66


    Art. 1654
    Qualifica di pubblico ufficiale
    1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali. 2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.

    [30. Gli inscritti al personale della croce rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali. Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualità. Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato. (decreto di pappagone)]


    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
    Art. 984
    Cambio di residenza o domicilio
    1. Tutti gli arruolati nel personale dell'Associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale sono stati arruolati e a quello nella cui competenza territoriale si stabiliscono.

    [46. Tutti gli arruolati nel personale dell'associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale furono arruolati ed a quello nella cui giurisdizione vanno a stabilirsi.(decreto di pappagone)]

    Sembra non sia cambiato nulla (esistono notevoli implicazioni per i termini utilizzati e qui non è la sede per versare fiumi d'inchiostro ). Il solo obbligo degli arruolati è di comunicare il trasferimento!
    Sono problemi del Centro di mobilitazione le attività di governo del personale in congedo e le eventuali registrazioni!

    Quanto al personale (non ufficiale) la notazione matricolare, comprendente la sigla del Centro di arruolamento, rispondeva alla regionalizzazione prevista delle vecchie leggi sulla leva e la classificazione del personale dell'allora ministero della guerra che risultano ora abrogate dal COM.

  6. #1006
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    Quindi, atteso che il Centro di appartenenza e quello in cui si va a domiciliare o a risiedere siano a conoscenza dell'avvenuta comunicazione, non si crea una dipendenza gerarchica e funzionale del militare dal Centro di Mobilitazione insistente sul territorio ove ha fissato il nuovo domicilio o la nuova residenza?

    In sostanza, il militare rimane in forza al suo Centro di Mobilitazione originario ovvero alla nuova struttura ora creatasi con la ristrutturazione del Corpo a cui farà sempre riferimento per richiami ed avanzamenti o potrà/dovrà fare riferimento al Centro di Mobilitazione territorialmente competente nella nuova domiciliazione/residenza?

  7. #1007

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    In sostanza, il militare rimane in forza al suo Centro di Mobilitazione originario ovvero alla nuova struttura ora creatasi con la ristrutturazione del Corpo a cui farà sempre riferimento per richiami ed avanzamenti (nuove macroregioni militari e nuovi centri selettori, fanno al solito eccezione le isole maggiori)


    quanto al potrà/dovrà da te espresso: questo non è più possibile definire o dare, stante le abrogazione delle norme, antecedenti al 1970 (operate dal Cod. Ord. Mil.), in cui era descritta la speciale competenza territoriale dei Comitati Centri di Mobilitazione (che non erano solo il circondario dei Distretti Militari).

    Quanto alla cortesia e alle buone pratiche dell'amministrazione del personale in congedo penso che non siano state abrogare.

    Firenze fa orecchio da mercante? e scarica su Torino ora Genova?
    (sarà tutta gente occupatissima e affaccendatissima? Mah? guarda se è vero basta vedere se hanno i denti sudati!)
    Ultima modifica di caporle; 14-03-17 alle 13: 10

  8. #1008
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    Ti ringrazio per i chiarimenti, in linea con quanto avevo compreso e interpretato.

    Debbo registrare che tale norma per alcuni si applica, per altri si interpreta per cui alcuni mod. 2 sono tornati in forza ai loro Centri macroregionali, altri sono rimasti in forza ai quei Centri macroregionali dove erano a mod.2 secondo la normativa abrogata della 484/36.

  9. #1009

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    Qualcuno ha avuto modo di leggere il testo dell'emendamento proposto dal ministro della difesa, riguardante i corpi ausiliari, all'interno codice del terzo settore che ha tanto scompensato gli animi della CRI?
    Sarebbe interessante capire come mai tanto allarmismo, dopo anni di silenzio.......

  10. #1010

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    “Sul ricorso numero di registro generale 8541 del 2016 e sul ricorso numero di registro generale 8540 del 2016:

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. III), ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4 e 8, nonché – anche autonomamente – degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, con riferimento agli articoli 1, 3, 76, 97 e 117 della Costituzione, nei termini analiticamente dedotti in motivazione, sospende il giudizio sui ricorsi nn. 8540/16 e 8541/16, previa riunione dei medesimi e – riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese - ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. “

    Le probabilità che si ritorni allo status precedente, al decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, sono minime.
    Purtroppo, inoltre, nessuno ha argomentato che la materia, attuativa di accordo internazionale era, pure essa, fuori della delega politipica di cui all'art.14, comma 14 della legge 246/2005 (codice dell'ordinamento militare).

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