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Discussione: Riforme e futuro del CM CRI

  1. #991

    Predefinito

    È necessario chiarire le iterazioni possibili alle date del 03.11.2012 e del 20.07.2016 tra: Corpo Speciale Volontario; e Corpo Militare Volontario in Congedo.
    Per dare modo di valutare se l'uno sia transitato nell'altro o no! E se sia avvenuta una qualche transizione dal personale in servizio dell'uno nel personale dell'altro.

    Ci eravamo già posti la domanda del perché il personale, già in servizio continuativo posto in congedo in data 20.07.2016, ha avuto necessità di presentare domanda di iscrizione al ruolo unico del Corpo Militare Volontario in Congedo (e non vi sia transitato ope legis).

    Analizziamo, ora, ciò che è intervenuto prima, durante e dopo le date su indicate:
    Il CSV dal 03.11.2012 ha iniziato a cessare di esistere (ripiegamento). Mentre da tale data alla data del 20.07.2016 si è spiegato (come gli accampamenti sul terreno) il CMVinC.
    A tale ultima data il personale, ex servizi continuativi, congedato non apparteneva più: ne al CSV (che è stato, così di fatto, soppresso in data 20.07.2016) ne al CMVinC che ha completato il suo spiegamento.
    Non c'è mai stata una transizione, infatti il personale ex servizi continuativi ha l'obbligo di presentare domanda di iscrizione nel ruolo unico, indipendentemente dall'essere stati iscritti nei ruoli normali o speciale del Corpo Speciale Volontario della CRI.
    Tale Corpo è stato terminato! Soppresso!
    Come il suo personale, nei servizi continuativi, transitato in altra realtà amministrativa: il ruolo ad esaurimento del personale civile della CRI!
    E quindi necessita di iscrizione nel nuovo Corpo Militare Volontario in Congedo.

    Tale valutazione è propedeutica a chiarire anche lo stato del personale di cui al 3° periodo del 9° comma dell'art.6 alla luce del “fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del dell' art. 5”. Poiché fuori da tale “luce”risulta ininterpretabile.

    La nebulosità della disposizione che li riguarda non sembrerebbe avere senso compiuto!
    Poiché: “Come è possibile richiamare in servizio personale che lo stesso capoverso dichiara avere la qualità: di essere trattenuto in servizio senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1/1/2007 ?”

    Ma tale qualità (trattenuti in servizio senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1/1/2007), maturata in vigenza della specialità del Corpo, ha fatto si che tale personale alla data del 31 dicembre 2014, se non prima, è, intanto, transitato nel “personale militare non di ruolo non licenziabile”! E quindi ha lo stesso stato giuridico in cui si trovava il personale militare congedato e transitato nel ruolo ad esaurimento tra i dipendenti civili.

    Pertanto tale personale, in data 20.07.2016 andava congedato e transitato nel ruolo unico ad esaurimento dei dipendenti civili CRI! {[ed assegnato (solo quello che presentava domanda di iscrizione al ruolo unico) temporaneamente al contingente, sino alla concorrenza dei 300 posti in attesa dello svolgimento della prevista selezione] solo così avrebbe senso l'incomprensibile dettato di richiamare chi è già richiamato}.

    Poiché è in forza di tale congedo (e quindi della sua terminazione) e nel suo transito nel ruolo ad esaurimento tra i dipendenti civili, nella conseguente domanda di iscrizione nel ruolo unico, del Corpo Militare Volontario in Congedo, che tale personale avrebbe maturato il diritto di concorrere alla composizione dell'aliquota dedicata. E quindi pienamente titolare di analoghi diritti, ai fini dell'assegnazione in servizio presso “l'aliquota dedicata”, di tutto quanto l'altro personale civile nei ruoli del personale della CRI.
    Tale personale come tutto l'altro: è stato congedato in data 20.07.2016? E se poi si dovesse in giudizio stabilire che è stato congedato ope legis? Ha presentato domanda di iscrizione al ruolo unico? Poiché in tale evenienza, non avrebbe potuto partecipare alla selezione per titoli prevista dall'art. 6? Risultando alla presentazione della domanda mancante del requisito fondamentale della “prevista” iscrizione nel ruolo unico o della presentazione della domanda di iscrizione? Ed è possibile, ora per allora, sanare le possibili incongruenze qui lamentate?

    La vedo brutta e i ricorsi fioccheranno come neve.

  2. #992

    Predefinito

    Proviamo ora a chiarire come debba essere composto funzionalmente il contingente di cui al 6° comma dell'Art. 5 (con personale di cui: al comma 5° dell'Art. 5 e al 3° periodo del 9° comma dell'art.6; alla luce del “fermo restando quanto previsto dai commi 3°, secondo periodo e 5° del dell'art. 5 del Dlgs 178/2012).

    Al fine di definire la composizione del contingente, per gradi (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e categorie (cappellani, medici, farmacisti, contabili, commissari, marescialli, Serg. Magg, Sergenti, Cap. Magg., infermieri, cuochi, autisti, meccanici, inservienti, infermieri, ecc ) del ruolo unico, bisogna identificare un criterio legale per la suddivisione in posti disponibili secondo precise categorie e specializzazioni.
    L'unica regola “legale e lecita” che può essere utilizzata non può che essere che quella indicata dal comma 4° dell'Art. 1627 del D.lgs n. 66 del 2010 cosi come modificato dal D.lgs 178/2012 :L'organico per il ruolo unico e' stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'Associazione alle autorita' vigilanti.”

    Ripetiamo la stessa suddivisione dell'unico organico attualmente approvato ed in vigore. Quello definito nel Decreto del Min. Difes. di concerto con il Min. Econ e Fin. del 25/10/2013 (emesso secondo art.li vari dei DD.LLgs n.66 e n. 90 del 2010, su relazione del Presidente Nazionale CRI del 16.04.2013 e dello Stato Magg della Difesa).

    Riducendo in percentuali i dati numerici, in tale Decreto e moltiplicando per 300 e arr. ± 0,5 si ottiene:
    Medici assimilabili ai gradi di: Ten. Col n.1, Magg. n.1, Cap. n.6, Ten. n.8, S.Ten. n.8;
    Farmacisti assimilabili ai gradi di: Ten. n. 1, S.Ten. n. 1;
    Commissari assimilabili ai gradi di: Magg. n.1, Cap. n.4, Ten. n.5, S.Ten. n.5;
    Contabili assimilabili ai gradi di: S.Ten. n.1;
    Cappellani assimilabili ai gradi di: Ten. n.1;
    Assimilabili ai gradi di: Marescialli M. n.1, Maresciallo C. n.2, Marescialli O. n.3, Sergenti M. n.13, Sergenti n.20;
    Assimilabili ai gradi di: Cap.Magg n.25, Cap. Infermieri n.19, Cap. Mecc. Aut. Cond. n.16, Cap. Cuochi n.4, Militi Infermieri n.61, Militi Inservienti n.58, Militi Aiut. Mecc. n.7, Militi Scritturali n.2, Militi Aiutanti di Cucina n.4 e Militi Portaferiti n. 21

    In caso di mancanza di personale utile in graduatoria, penso che le regole da utilizzare, non possano che essere che quelle indicate dallo stesso d.Lgs 178/2012:
    1) scorrere verso i gradi inferiori: per conseguire risparmio economico; e
    2) preferenza del più giovane nei confronti del più anziano a parità di punteggio nella graduatoria della selezione: per conseguire una più lunga permanenza in servizio ed evitare così la perdita di esperienza con il pensionamento a breve del più anziano (esperienza valutata e a base della selezione stessa).

    Quali giustificazioni potrebbe avere in giudizio (amministrativo e/o contabile) una assegnazione al contingente diversa da quella sopra indicata?
    E diverse ipotesi con compiti territoriali, quali spazi e quali discrezionalità porrebbero in essere? Senza far venire meno la mobilità che è la “funzionalità” al “pronto impiego” prevista dalle norme?
    Ultima modifica di caporle; 19-12-16 alle 18: 45

  3. #993

    Predefinito

    L'organico “di diritto” (individuato per similitudine matematica al precitato Decr. Int. Min. Dif. d'intesa Min. dell'Ec. e delle Fin. del 25/10/2013) causa ampi vuoti tra gli idonei nelle graduatorie:

    A) Ufficiali: dai previsti 43 ne mancano 20 medici 2 farmacisti 1 contabile e 1 cappellano
    B) nei Sottufficiali: sono rari i tecnici sulla quasi totalità di amministrativi;
    C) nella truppa: mancano 197 su 218 posti disponibili: 1) sono quasi assenti: Cap.Magg n.25, Cap. Infermieri n.19, 2) sono totalmente assenti: Militi Inf. n.61, Militi Ins. n.58, Militi Mecc. n.7, Militi Scritturali n.2, Militi Aiutanti di Cucina n.4 e Militi Portaferiti n. 21.

    E i rapporti percentuali tra Ufficiali/Sottufficiali/Truppa, rispettivamente 17,%/13,%/80% ?
    Così, elevato negli ufficiali 17,% poiché il corpo è caratterizzato da forte contenuto specialistico, quello “SANITARIO”! Infatti si tratta di un Corpo Sanitario!
    Che senso avrebbe assegnare i posti rimasti vacanti di 20 medici e due farmacisti ?
    E a quali altre categorie e/o specializzazioni? Ma si tratta di un Corpo Sanitario o di un Corpo amministrativo?
    Tra i sottufficiali i tecnici sono pochissimi rispetto all'esuberanza degli amministrativi.
    E nella truppa, per cui non è indicata la specializzazione in graduatoria a chi verranno attribuiti i posti rimasti vacanti? Così, alla come viene viene? (come diceva il buon Haller alla c@zzo di cane)?
    Non è che l'organico “di diritto”avanti riportato sia intangibile, anzi: è sempre auspicabile operare ai fini di semplificare e snellire l'organizzazione e la struttura amministrativa adeguando le medesime strutture a princìpi di efficacia, efficienza ed economicità che poi è proprio una delle ratio del D.Lgs. 178/2012.

    Mancano caporali e militi infermieri? Si possono prendere benissimo tra i Sergenti, Sergenti Maggiori e Marescialli dei vari gradi che sono in possesso di idonee qualifiche, specializzazioni e così medesimamente per altre specializzazioni che mancano. Certo le cose vanno un po mediate.

    Ma non stravolgere la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari e fuori da ogni razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.
    O alterare i rapporti percentuali tra Uff./SottUff/ Truppa!

    Perchè si è ritenuto erroneamente che alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento ha provveduto il medesimo D,Lgs. 178/2012, attuando la mobilità verso altre PA per gli esuberi di personale e quindi la cosa non interessava più ai Ministeri che hanno bandito la selezione ?
    Ma allora? Era compito dei Ministeri identificare i posti disponibili cosi come poi avvenuto? E poi, senza tener, neanche, conto dell'organico di diritto già esistente e approvato con decreto interministeriale ( Ministro della Difesa di concerto con Il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2013 di cui comma 4° dell'Art. 1627, del Codice dell'Ordinamento Militare)?
    Ultima modifica di caporle; 23-12-16 alle 22: 47

  4. #994

    Predefinito

    Il Giudice delle Leggi nella sua Ordinanza*273/1999 (*giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ) si è già pronunciato circa la non appartenenza del Corpo Militare Volontario CRI alle FF.AA..
    Così si è espressa l'Alta Corte:
    “il personale militare della*Croce*rossa*italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia, essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione italiana della*Croce*rossa”.

    Invece.

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto ecc ecc. del 9 novembre 1988 (GU Serie Generale n.283 del 2-12-1988) con cui: “La Croce rossa italiana e' autorizzata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a richiamare in servizio ecc ecc.”

    La Legge 67/88 sopra richiamata autorizzava: I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate.
    ????????????????

    Quando e come è avvenuta l'estensione della normativa delle Forze armate al personale del Corpo Militare Volontario CRI ??????????????????

    Mha! il giudice delle leggi in data 24 giugno 1999 (ben dieci anni dopo) certificava diversamente.

    Non solo!

    La LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554 Disposizioni in materia di pubblico impiego ha disposto all'Art. 2. n.5
    “A decorrere dal 1 gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

    Quindi in data 1 gennaio 1989 erano già cessati gli effetti del precitato DPCM del 9 novembre 1988 ???????? (51 giorno dopo la firma di DeMita??????)

    Come venne svolto poi tale affare ?
    Cessata l'esigenza il personale venne congedato? Si bandi un concorso? Non se ne fece più nulla? O su tale presupposto del personale venne avanzato da capitano a maggiore (stante il superamento di un concorso)?

    E poi, che c'entra il Presidente del Consiglio dei Ministri, lo sanno tutti che tale competenza è sempre stata del ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potrà estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate (confermata da ultimo ancora dal DPR 613/1980)
    Ultima modifica di caporle; 02-01-17 alle 22: 13

  5. #995

    Predefinito

    La legge delega, LEGGE 4 novembre 2010, n. 183, su cui si radica il D.Lgs 178/2012:

    1) limita il legislatore delegato quanto al*“fine”*da perseguire, precludendogli di modificare compiti e funzioni della CRI;

    2) ma attribuisce allo stesso legislatore il potere di disciplinare esclusivamente*“le modalità organizzative finalizzate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni commessi dalle convenzioni.

    Se i compiti e le funzioni sono e sono sempre rimasti (in estrema sintesi): raccogliere e curare il personale militare ferito o ammalato e le altre vittime dei conflitti armati o di altre situazioni di violenza.

    Gli altri soggetti che sono intervenuti, con atti attuativi o normativi regolamentari o di contorno al DLgs 178/2012, dovevano restare vincolati e limitati dalla intangibilità dei compiti e dalle funzioni (come sopra indicati dalla delega)!

    O stravolgere i compiti e le funzioni sanitarie, sopra indicati?
    Dilatando a dismisura i compiti complementari (amministrativi) a discapito delle necessarie attività tecniche di supporto (sottufficiali tecnici)?
    Contraendo in modo abnorme i compiti e le funzioni Sanitarie ?

    Così tali soggetti hanno assunto su di sé, con i loro comportamenti, le responsabilità: sia dei continui riordini dell'associazione; sia del promuovere (con il loro reiterati contraddittori e confusionari comportamenti), nel più breve futuro, nuove e più disastrose riorganizzazioni.

    O è giusto pensare che: uno si sveglia al mattino e HOPS oggi riordino la CRI !!!!!!

    Rispondono quindi del legittimo affidamento dei terzi!

    Possiamo solo chiederci:“chi pagherà il conto finale”?

    E il ciclo si ripete.

    90 anni di riordini ma il ministero della guerra non fù mai in grado di scrutare dentro se stesso ne sembra ancora convinto l'attuale Ministero stante le continue contraddittorie confusionarie azioni che pone in essere.

    I reiterati provvedimenti (sin dal 1927) di riorganizzazione a cosa mirano? Quali sono le criticità, se esistono, che si vogliono ridurre se non eliminare?
    Ultima modifica di caporle; 23-01-17 alle 19: 51

  6. #996

    Predefinito

    La stessa legge delega, LEGGE 4 novembre 2010, n. 183, su cui si radica il D.Lgs 178/2012 impone alla lettera b) dell'Art. 2 : l'adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    A sua volta, il precitato comma 404 L.296/06 alla lettera f) prevede:
    la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione”

    Se ci riferiamo al tema del post precedente e lo colleghiamo al tema ora trattato ne scaturisce la seguente domanda:

    “Il Ministero della Difesa e le altre Autorità Amministrate (Dicasteri) incaricati di determinare i criteri per la costituzione del Contingente, hanno dato, nel relativo decreto, piena attuazione al complesso: della normativa, ai principi, alle esigenze di razionalizzazioni, risparmio e contenimento delle spese; previste e richiamate dalla stessa Legge delega 183/2010 ?

    Se i rapporti percentuali tra le varie categorie sono (desunte dall'organico di diritto previsto dal *comma 4° dell'Art. 1627, del Codice dell'Ordinamento Militare D.Lgs 66/2010 ) tra Ufficiali/Sottufficiali/Truppa, rispettivamente: 15%, 13%,72% (45,39,216=300).

    Allora il personale “AMMINISTRATIVO”ovvero quello utilizzato per: gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) dovrebbe essere pari al 15 % degli Ufficiali dei Sottufficiali e della Truppa, ovvero: n 7 ufficiali, n. 6 sottufficiali e n. 36 truppa.
    Di conseguenza i Medici, Farmacisti, Infermieri, Portantini, Autisti ambulanze ecc ecc saranno pari a: Ufficiali n 38, Sottufficiali n. 33 e Truppa n. 180.

    Questa sembrerebbe la funzionalità ed il pronto impiego determinato dalle leggi in vigore!

    Certo gli amministrativi in eccesso: possono essere ricondizionati tramite apposita formazione (corsi per soccorritori BLS autisti ambulanze ecc ecc); pare un po più difficile ricondizionare i Commissari facendoli frequentare il corso di laurea in medicina o in infermieristica; evitando di mandare efficacia, efficienza ed economicita (previsti ed imposti dalla legge delega) a Putt@ne mettendo dipendenti di area funzionale C e B a guidare le ambulanze o a montare gli attendamenti ecc ecc..

    Cosa resta dei fondi stanziati da utilizzare per l'addestramento? il budget non sarà più sufficiente quando tutti, a breve, avranno raggiunto il massimo della progressione di carriera? O ci siamo già? ed allora ? nuovi riordini all'orizzonte?
    Ultima modifica di caporle; 27-01-17 alle 18: 45

  7. #997

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    Sono stato diverso tempo a leggere le ultime assegnazioni in mobilità.
    E con un certo sgomento e turbamento ho preso atto della diaspora del personale della CRI!

    Si sono cosi dispersi un patrimonio di saperi e di conoscenze !

    Mi chiedo: ma è per proteggere la CRI e l'Ente, da tale personale, che lo Stato ha emesso un provvedimento più che unico e le cui conseguenze si faranno sicuramente avvertire nel prossimo futuro?
    Il n.6 dell'art.4 del D.Lgs 178/2012 : l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI.

    L'esdebitazione della CRI e dell'Ente, di ciò si tratta!
    È una macchia indelebile sulla solvibilità, sull'immagine e l'affidabilità del sodalizio.

    A chi verrà chiesto di fornire beni e servizi alla CRI dovrà essere edotto di tale perturbazione del libero mercato avvenuta con legge.

    Sarebbe giusto, per una vera amministrazione trasparente, che la CRI, l'Ente e la costituenda Fondazione sulla propria carta intestata prima del logo e in caratteri piuttosto grandi in rosso fluorescente scriva: “ATTENZIONE entità già sottoposta a esdebitamento ex art 4 comma 6 ecc ecc”.
    Poi sta ai fornitori decidere se rischiare o no ad effettuare le forniture.

    Il cliente che ha subito procedure concorsuali va senz'altro assicurato con conseguente aumento del costo delle forniture. Se l'assicurazione non vuole assicurare il cliente, allora pagamenti in contanti. E il dipendente o il volontario che ordina beni e servizi senza informare il fornitore che la CRI e l'Ente sono stati oggetto dell'esdebitazione di cui sopra corrono il rischio di essere chiamati a risponderne patrimonialmente?
    D'altro canto non tutti i dipendenti erano dei santi, speriamo che non importino il loro strano modo di “sentire” il proprio posto di lavoro nelle amministrazioni che li hanno or ora ospitati, cessando il continuo ricorso ai ricorsi.

    E una epopea in buona parte finita, restano i bei ricordi passati. Ma l'immagine ne sarà sconvolta!

    Su da bravi provate a prevedere in base ai ricorsi in pendenza i fondi necessari a pagare integralmente tutti conti pendenti e prevedibili ai dipendenti e ai fornitori.
    E facciamo terminare questa faccenda poco onorevole dell'esdebitamento!


    L'uso dei colori rosso e blu è riservato alla moderazione. Grazie.
    Ultima modifica di Kojak; 01-02-17 alle 09: 35 Motivo: modifica colore testo

  8. #998

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    Buongiorno a tutti, io mi volevo arruolare da un paio di anni, ma tutta questa incertezza mi ha frenato, qualcuno di buon cuore potrebbe sintetizzare in poche righe e in un italiano "semplice" come funziona adesso questo volontariato?
    E' possible offrire la propria disponibilità ed essere arruolati? Tempi?
    Come e quando si potrebbe venire impiegati nel corpo Militare Volontario?

    Grazie mille.

  9. #999

    Predefinito

    Caro Lei, la fanteria va a piedi e vaaà lontano! Aia ai ai li piedi!

    Questo è il post di chi già arruolato si piange addosso pensando di non avere più un futuro.
    Per aspiranti futuri piagnioni cerca e usa post dedicati! E son tanti e per tutti i gusti.
    E Le badanti ???? Vanno solo a colori?
    Quanto poi ad una pretesa semplificazione, ti stai cacciando nell'unica associazione di volontariato che da circa 90 anni viene sistematicamente riordinata dallo stato: con stratosferiche leggi piene di roboanti termini come lo “sdebitamento” che vorrei descriverti.
    Ai presente i vecchietti che si giocano la pensione al videopocker? Se si, immmagina il caso in cui i vecchietti cominciano a far debiti oltre ogni limite! Allora i parenti (per salvare il salvabile) e nella considerazione che i vecchietti non possono fallire, iniziano le procedure per liquidare il patrimonio e d'accordo con i creditori stabiliscono un limite ai pagamenti. Presentano il piano di ristrutturazione dei debiti al giudice; che lo può approvare consentendo al vecchieto di pagare ciò che effettivamente può pagare.
    Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto… chi ha dato, ha dato, ha dato… scurdámmoce ‘o ppassato!
    Ora non vorrei usare paroloni ma di comportamento serio e consapevole si può parlare ancora? Ecco c'è stato, c'è, non lo capiamo/sappiamo, bene, ancora, un comportamento, forse, poco serio e consapevole.
    Insomma un quid, che ha causato una procedura di ristrutturazione dei debiti a cui seguirà una sentenza di “esdebitazione”.
    Conosci la parola Onore? Ci si può fidare di te? La tua parola significa o vale meno della carta straccia? Confronta i corrispondenti stati d'animo con l'immagine dei vecchietti che si indebitano oltre ogni limite.
    Ora interrogati tu. Che cerchi in questa associazione?
    Se è un posto di lavoro, caschi male.
    Se ti vuoi mettere in gioco ? Hops! Forse l'esempio non attaglia! Ma comunque, troverai sempre qualcuno che regolamento alla mano ti dimostrerà che hai sbagliato.

    Spero di averti chiarito.
    Ultima modifica di caporle; 07-02-17 alle 14: 42 Motivo: poco chiaro

  10. #1000

    Predefinito

    GCFineArt, spero che qualcuno ti possa ragguagliare nel post: In Rilievo:*CM CRI: Arruolamento e informazioni.

    Se ti può consolare, non è che poi si è capito, tanto, di ciò che è realmente successo (non c'hamo capito ancora un c@zzo!).

    Io, qui cerco di analizzare la storia passata per arrivare ad un futuro (se c'è ancora) per cui continuo, nella speranza di attivare e stimolare la volontà e la voglia di fare ancora qualcosa, da parte di tutti.
    Un volontariato serio e consapevole! Quindi autofinanziato, in cui lo Stato diviene oggetto di rimprovero e non come adesso soggetto che rimprovera e maltratta (anche se ci riempie çççç@@@@). E che se gli girano ti caccia via e ti esdebita come se fossimo quattro vecchietti drogati di videopoker o ci da in contentino un bonus da 10 €.
    Un cordiale saluto.

    Dal minuzioso controllo della legge delega, LEGGE 4 novembre 2010, n. 183, su cui si radica il D.Lgs 178/2012: non emergono, ne sono rinvenibili, autorizzazioni, di sorta, all'imposizione di prestazioni patrimoniali ex art. 23 costituzione:
    A) a favore della CRI, dell'ente e di tutti quanti i possibili soggetti ancora da nascere;
    B) a danno dei creditori per: crediti prededucibili; crediti garantiti in quanto assistiti da prelazione; crediti non garantiti, cioè chirografari; debiti sulla parola ecc ecc.
    Quindi la pratica dell'esdebitazione (di cui al n.6 dell'art.4 del D.Lgs 178/2012) è incostituzionale per più e diversi profili.
    Ed introduce nell'ordinamento una vistosa lacuna dovuta alla sua imposizione ex lege e quindi fuori da qualunque accordo di ristrutturazione del debito tra le parti con conseguente (patto leonino? Imposto ex lege?) esclusiva posizione passiva del creditore e dominante del debitore (lo Stato Italiano).
    Tale lacuna, allora, viene ad essere colmata: dall'imposizione di una, corrispondente sino alla concorrenza, prestazione patrimoniale a carico del creditore.
    E l'art. 2 della LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute) non contiene tra i suoi principi e criteri direttivi ne l'imposizione di prestazioni personali ai creditori ne prevede la ristrutturazione dei debiti degli enti controllati dal Ministero della Salute.
    Un pasticcio dell'inferno!
    Per non contare le varie Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che riguardano fatti precedenti al 2004, a proposito di debiti di comuni dichiarati nel mentre in stato di dissesto, per cui lo Stato italiano è stato chiamato a pagare per il comune dissestato, sino alla data dell'effettivo pagamento, comprese eventuali tasse e interessi (91. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.).
    Hanno fatto bene diversi Giudici Amministrativi ad annullare le transazioni ex art. 2113 c.c. poiché ora sarà possibile richiedere: l'esatta contabilizzazione dell'intero importo e far gravare su questo gli interessi, di cui sopra, sino alla data del soddisfacimento (usucapione del patrimonio, da parte della CRI privata e delle fondazioni partecipate).
    Devo dire con rammarico, ma che bisogno c'era di tirare in ballo sta benedetta inapplicabile“esdebitazione? La volontà di macchiare l'onorabilità? In piccolo la prova generale del fallimento dello stato ? Una minaccia diretta contro estranei, terzi, (?), bho?
    Ultima modifica di caporle; 08-02-17 alle 13: 16

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