Se l'italiano è uno solo allora significa che non hai ben compreso cosa viene detto nel decreto di riordino e nel codice dell'ordinamento militare: l'ultimo periodo del comma 2 articolo 5 del D.Lgs.178 recita testualmente "Il richiamo di cui all’articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare è disposto in ogni caso senza assegni."; questo significa che i richiami a domanda sono sempre senza assegni, ma i richiami d'autorità sono sempre con gli assegni come recita l'art. 986 (di sotto riportato):
Art.986
Tipologia dei richiami in servizio
1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;
b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro
dell’economia e delle finanze.
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all’età e
alle condizioni fisiche.
La mia perplessità era quella di capire quali sono i termini per avere il richiamo d'autorità.
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