Originariamente Scritto da
TOMAS MILIAN
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLO...IDPagina/10026
Qui c'è lo schema del DL da approvare. Per il CM nello specifico:
Corpi ausiliari delle Forze armate)
1.
All’organizzazione interna della CRI continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, costituiti dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, il cui personale può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali con le modalità di cui all’articolo 2, comma 8.2. E’ istituito un contingente ad esaurimento del personale appartenente al Corpo militare, in numero non superiore a 848 unità, compreso l’Ispettore nazionale nominato ai sensi dell’articolo 1683 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale sono inquadrate, anche in soprannumero riassorbibile rispetto alle dotazioni organiche di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto, tutte le unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, il ruolo
6
speciale a esaurimento istituito ai sensi dell’articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è soppresso.
3. Ai fini della costituzione del contingente di cui al comma 2, con unico atto ricognitorio adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI, d’intesa con il Ministero della difesa, individua, per ciascuna unità del personale di cui al comma 2, la categoria e specialità di appartenenza nonché il grado e la relativa anzianità risultanti alla data del 30 settembre 2011.
4. Gli avanzamenti al grado superiore, con anzianità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, del personale appartenente al contingente di cui al comma 2 sono effettuati, per il personale direttivo ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 e, per il personale di assistenza ai sensi degli articoli da 1699 a 1709 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti delle vacanze che si verificano nei gradi dello stesso contingente, sulla base delle dotazioni organiche previste dalla tabella 1 allegata al presente decreto, con valutazione a scelta in un’unica aliquota di tutti i parigrado che, alla data di creazione di dette vacanze, abbiano maturato le anzianità minime e siano in possesso dei titoli o requisiti necessari per essere valutati per l’avanzamento al grado superiore.
5. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 2 è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 1757 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
6. Il presidente, ovvero il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1668, comma 4-bis, del codice dell’ordinamento militare introdotto dal comma 7 e, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate, può continuare a richiamare annualmente in servizio, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami annuali ai sensi dell’articolo 1668 del codice dell’ordinamento militare, è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.
7.
[B]All’articolo 1668 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
“ 4-bis. Ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all’esigenza per la quale la chiamata è effettuata e, comunque per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi, nell’anno solare.[/B]
___
Ricordo che i colori ROSSO e BLU sono riservati alla moderazione. Quindi per rendere più visibili parti di un post invito ad usare il grassetto e/o la sottolineatura.
Lo Staff
Segnalibri