Originariamente Scritto da
PANTERA 113
Invece per quanto riguarda l' attività di volontariato per gli appartenenti alla Polizia di Stato la materia della partecipazione alle associazioni di volontariato è disciplinata dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, concernente il “regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.
L’art. 9 del citato Decreto prevede, per coloro che aderiscono alle associazioni di volontariato inserite nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile, la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino ad un massimo di novanta giorni nell’anno, se impiegati nell’attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, ovvero per un periodo di dieci giorni fino ad un massimo di trenta, laddove siano impegnati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, con mantenimento del posto e del relativo trattamento economico e previdenziale.
Tale norma risulta applicabile, in via generale, anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, in presenza dei requisiti richiesti, ossia che gli interessati siano aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell’elenco predisposto, ai sensi della cennata normativa, presso l’Agenzia di protezione civile, che l’attività di soccorso ed assistenza sia espressamente autorizzata dal medesimo Dipartimento o dalla competente Prefettura, ed a condizione che l’impegno assunto sia svolto a titolo gratuito e siano fatte salve le esigenze di servizio che in nessuna ipotesi dovranno essere pregiudicate dall’attività di volontariato svolta dal dipendente.
Corre l’obbligo precisare che la tipologia di assenza segnalata non rientra tra le ipotesi di assenza dal servizio decentrate ed espressamente indicate nella circolare 333-A/9807.F.4 del 30.3.1999, e pertanto le eventuali istanze volte a fruire dell’istituto in questione dovranno essere inviate, per le conseguenti autorizzazioni, ai competenti Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Spero con questo di avervi colmato anche le lacune legislative in materia
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