Vi pongo il seguente quesito (scusate se mi dilungo un po' ma cerco di essere il più possibile esaustivo):
il RD 484, prossimo alla pensione, all'art. 7 comma 2 recita:
L’arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle
aventi ordinamento autonomo, nonché‚ dei maestri elementari iscritti nei ruoli regionali
scolastici e dei professori delle scuole ed istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel
tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo
consenso della amministrazione alla quale essi appartengono.
Si parla esclusivamente di
- amministrazioni dello Stato
- amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
- maestri elementari ...
- professori delle scuole ed istituti mantenuti con concorso dello stato
Poi il comma 3 dell'art. 1637 DL 66, che entrerà in vigore il 10 ottobre prossimo, recita:
3. L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello
Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace,
di guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza
il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.
Quindi restringe ancor più il campo alle sole
- amministrazioni dello Stato
- amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Sappiamo tutti che la stragrande maggioranza di personale sanitario utile alla CRI appartiene alle Aziende Ospedaliere e alle USL che, pur essendo amministrazioni pubbliche, non appartengono a nessuna delle succitate amministrazioni.
Perchè nei centri di arruolamento ci si ostina a chiedere il nulla osta anche per le tipologie di dipendenti non previste dalla legge?
Altra cosa è poi l'art 1637 dello stesso DL che, parlando dei pubblici dipendenti più in generale, recita:
1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del
personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con
consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per
iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o
di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in
congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione,
prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di
pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto
per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in
servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita'
pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende
private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo
990.
3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da
presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici
o privati.
Tale articolo prende in considerazione la richiesta di nulla osta per le chiamate in servizio del personale già arruolato e non l'arruolamento in sé.
Mi riesce però un tantino difficile coglierne in pieno il significato: ok all'arruolamento senza nulla osta ma se vuoi il richiamo in servizio deve essere dato? Di volta in volta?
Non sono un giurista ma mi pare vi sia un po' di confusione.
Che ne dite?
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