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Discussione: Il servizio di Polizia Doganale. Opinioni ed informazioni

  1. #1
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    Predefinito Il servizio di Polizia Doganale. Opinioni ed informazioni

    Vigilanza

    Il servizio di vigilanza viene svolto all'interno degli spazi doganali al fine di assicurare il rispetto delle norme poste a garanzia della riscossione dei tributi.

    Viene svolto dal personale delle Dogane e può essere affidato ai militari della Guardia di Finanza i quali, per motivi di sicurezza fiscale, possono intervenire anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le operazioni di carico e scarico delle merci.

    A tal fine la norma attribuisce le seguenti facoltà:

    Poteri di visita, ispezione e controllo sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

    Il titolo I, capo III, del T.U.L.D., dopo aver prescritto divieti e imposto limiti per evitare che le merci possano essere immesse in consumo senza il pagamento dei previsti diritti, con l'art. 19 attribuisce la facoltà ai funzionari doganali di sottoporre a visita i mezzi di trasporto e i bagagli in corrispondenza degli spazi doganali.
    In particolare l'art. 19 del T.U.L.D. prevede che:
    "I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, all'esame,direttamente od a me le imprese, del corretto svolgimezzo dei militari mprese, del corretto svolgimento ddella guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci;
    Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali;
    Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi";
    Poteri di visita, ispezione e controllo delle persone

    L'articolo 20 del T.U.L.D. tratta del controllo sulle persone che si trovino sempre negli spazi doganali.

    In particolare l'art. 20 del T.U.L.D. prevede che:
    "I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona;
    In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale;
    Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente;
    Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore."
    Questo articolo pone termine alle incertezze e perplessità sorte per stabilire la differenza tra visita personale, considerata come atto di polizia amministrativa intesa ad accertare l'eventuale occultamento di merci sulla persona per sottrarla alla visita doganale, e perquisizione personale, atto di polizia giudiziaria diretto invece alla scoperta ed al sequestro di cose attinenti al reato tenuto conto del modo indiscriminato con cui venivano indicati i due atti nelle precedenti disposizioni. La nuova normativa considera in effetti non più il controllo sulla persona come attività amministrativa, ma come un atto di polizia giudiziaria, da eseguirsi con le garanzie previste dalla Costituzione nei casi in cui ci sia stato un rifiuto ad esibire, a richiesta degli organi di controllo, gli oggetti custoditi sulla persona ed esistano fondati motivi di sospetto che la persona voglia sottrarre merci o valori al controllo doganale.
    Saranno applicabili quindi le norme del Codice di Procedura Penale in materia di perquisizioni personali.
    A tale proposito i funzionari dell'amministrazione doganale rivestono, nell'ambito delle loro attribuzioni e nei limiti del servizio cui sono destinati, la qualifica di Ufficiali di P.G. in base al combinato disposto degli articoli 324 del T.U.L.D., 31 della Legge 07/01/29, numeri 4 e 57 del Codice di Procedura Penale.
    Inoltre, a norma del primo comma dell'articolo 20, secondo cui il controllo sulle persone è eseguito per assicurare le disposizioni stabilite non solo dalla Legge Doganale, ma anche da altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, assume particolare importanza il controllo in materia valutaria ex articolo 3, sesto comma, del Regio Decreto Legge 12/05/38, numero 794, che richiama, appunto, i funzionari dell'amministrazione doganale.

    Vigilanza doganale negli aeroporti

    L'articolo 32 T.U.L.D. prevede che all'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della Guardia di Finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
    Assistenza alle operazioni doganali

    Il servizio ha lo scopo di assicurare la disciplina sul movimento e sulla custodia delle merci, impedendo sottrazioni o sostituzioni.

    Mediante la verifica della regolarità delle operazioni, si concretizza l'assistenza ai funzionari doganali nelle operazioni di trasbordi di merci, introduzioni ed estrazioni delle merci nei e dai magazzini in temporanea custodia, visite doganali in genere, distruzione delle merci abbandonate.

    Riscontro

    Il servizio di riscontro viene svolto autonomamente dai militari della Guardia di Finanza nella fase finale del procedimento di controllo, integrando l'accertamento con un esame fisico della merce, sommario ed esterno, che garantisca la rispondenza con quanto indicato nei documenti doganali di scorta.

    Esso è disciplinato dall'art. 21 del T.U.L.D. il quale prevede che:

    "Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllare la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto;
    I militari addetti al servizio di riscontro hanno facoltà di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo;
    Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando è prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell’ufficio doganale od a chi per esso affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo;
    Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguono parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti la attestazione di riscontro;
    Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 13 dicembre 1976, nell'art. 11, lett. d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di Finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo;
    L'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. N. 374 del 90 ha previsto la facoltà per il Ministro delle Finanze di sopprimere il servizio di riscontro per talune tipologie di merci nonché di stabilire le modalità di annotazione delle attestazioni di riscontro anche con l'ausilio di procedure informatizzate.
    Proprio in armonia con le direttive previste dall'articolo 2 del D. Lgs. N. 374/90, è stato da ultimo emanato il DM n. 256 del 28/01/94, che dispone l'esecuzione del riscontro nei casi e secondo i criteri (compreso quello della casualità) stabiliti d'intesa con il direttore della dogana e il comandante del Gruppo della Guardia di Finanza. L'importanza del regolamento consiste soprattutto nell'aver definito le formalità per procedere al riscontro (articolo 2) e i casi di esonero (articolo 3).

    Controlli in itinere su strada

    I servizi svolti fuori dagli spazi doganali sono finalizzati ad evitare che le merci attraversino la linea doganale nei punti non stabiliti e ad evitare distorsioni dei regimi doganali in corso (articolo 16 TULD).

    A tal fine, le disposizioni relative al controllo dei mezzi di trasporto, dei bagagli e delle persone negli spazi doganali, richiamate in precedenza, si applicano, al fine di assicurare l’osservanza delle norme di natura tributaria e valutaria, anche sul resto del territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 20-bis del T.U.L.D.

    L’attività si rivolge nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica, nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo dall’estero.

    In questi casi, i militari del Corpo godono di piena autonomia operativa.

    Di particolare interesse, nell'ambito dei servizi fuori degli spazi doganali, è il controllo sul traffico turistico che presuppone l'espletamento di compiti che non riguardano la sola normativa doganale in senso stretto, ma investono anche la disciplina valutaria, le leggi speciali (armi e stupefacenti), nonché la sicurezza pubblica e la Legge penale comune.

    In tale contesto, assumono fondamentale importanza gli articoli 23 e seguenti T.U.L.D., concernenti la zona di vigilanza doganale terrestre e marittima.

    Al riguardo, il legislatore, da un lato si è preoccupato di prevenire, con disposizioni particolari, l'immissione in consumo di merce nel territorio, in evasione ai diritti doganali, con disposizioni di carattere cautelativo (articolo 18), di consentire controlli penetranti sulla persona e sui mezzi di trasporto negli spazi doganali (articoli 19 e 20) e fuori dagli spazi doganali (articolo 20-bis), e di conferire alla Guardia di Finanza il particolare servizio di riscontro, dall'altro lato, ha delineato una striscia di territorio, "la zona di vigilanza doganale terrestre", in cui, proprio per evitare o quantomeno per limitare possibili evasioni ai diritti doganali, sono possibili controlli ancora più incisivi.

    La zona di vigilanza doganale terrestre è prevista agli articoli 23 e 24 del T.U.L.D..

    Stabilisce l'articolo 23 che "fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno.

    Nel delimitare la zona di vigilanza può essere superata o ridotta l'estensione territoriale indicata quando, per il migliore esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia ritenuto opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune ed altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie o da autostrade.

    Con decreto del Ministro delle Finanze del 23 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri".

    Nella zona di vigilanza doganale terrestre è il detentore a dover dimostrare la legittima provenienza della merce, presumendosi, in caso contrario, l'introduzione in contrabbando della merce stessa.

    Per quanto concerne la zona di vigilanza doganale marittima, l'art. 30 T.U.L.D. prevede che: "Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano il manifesto prescritto a norma dell'articolo 105 e gli altri documenti del carico. Se il capitano non è munito del manifesto o si rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave è scortata alla più vicina dogana per i necessari accertamenti.

    Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso."

    La zona di vigilanza doganale marittima è definita dall'articolo 29 del T.U.L.D. il quale statuisce che "è sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale sino al limite esterno del mare territoriale (12 miglia marine).

    Nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima la Guardia di Finanza esercita un'attività di polizia amministrativa, intesa ad accertare l'adempimento degli obblighi prescritti dalla Legge doganale nei confronti del comandante della nave.

    L'articolo distingue l'ipotesi in cui la nave ha un tonnellaggio inferiore a 200 tonnellate, da quella in cui il tonnellaggio supera le 200 tonnellate.

    Nel primo caso i militari della Guardia di Finanza possono salire a bordo per farsi esibire, tra l'altro, il manifesto da parte del capitano; nel secondo caso possono solo sorvegliare i movimenti della nave, a meno che non si notino operazioni di sbarco, imbarco o trasbordo in luoghi dove non vi siano uffici doganali, nel qual caso possono salire a bordo e scortare la nave stessa alla più vicina dogana per i provvedimenti del caso.

    In materia di vigilanza sul mare, è opportuno altresì ricordare che l'azione della Guardia di Finanza si basa anche sui seguenti precetti normativi:

    la Legge 11/03/88, numero 66, che attribuisce alla Guardia di Finanza, al fine del contrasto ai traffici marittimi illeciti, la facoltà di effettuare la sorveglianza anche oltre le acque territoriali;
    la convenzione di Ginevra del 29/04/58 sull'alto mare la quale prevede che le navi da guerra (qualifica riconosciuta anche alle unità della Guardia di Finanza) possano legittimamente "arrestare", ai fini del controllo, le navi estere in acque territoriali.
    Controlli a posteriori presso le imprese che effettuano interscambio di beni con l'estero.

    Attività ispettiva autonoma

    L'esame, presso le imprese, del corretto svolgimento delle operazioni doganali viene svolto dai reparti del Corpo:

    in via concorrente, nell'ambito dell'attività di verifica fiscale generale, avente per oggetto tutti i settori impositivi concernenti la gestione aziendale;
    nel contesto dei servizi di polizia giudiziaria in relazione ad ipotesi di contrabbando;
    mediante interventi operativi "mirati" in modo specifico al controllo degli scambi commerciali con i paesi terzi, in virtù dei poteri di accesso, verifica e ricerca attribuiti dagli artt. 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 e 30 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, che riconosce i poteri attribuiti alla Guardia di Finanza in materia di IVA e II.DD., anche per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno all'Unione Europea e di quelle lesive del bilancio connessi alle prime.
    In quest'ultimo caso, l'obiettivo del controllo non è limitato al solo accertamento del corretto svolgimento delle formalità doganali e del pagamento dei relativi dazi, ma anche dei rilevanti flussi reddituali che a tali operazioni si riferiscono.

    Collaborazione alla revisione dell'accertamento promossa dagli uffici.

    L'art. 64,comma 3, del D.L. n. 331/1993, convertito in Legge n. 427/1993, ha previsto la cooperazione della Guardia di Finanza con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del D. Lgs. n. 374/1990.

    Tale ultima disposizione di legge statuisce che l'ufficio doganale possa procedere a verifiche generali o parziali per la revisione di più operazioni doganali, entro i tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo, con le modalità indicate nello stesso articolo, per accertare le relative violazioni, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari.

    Le modalità delle verifiche sono quelle fissate in materia di Imposta sul Valore Aggiunto dall'art. 52, commi da 4 a 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, cui rinvia il comma 4 dell’art. 11 citato.

    Fonte: il sito Istituzionale della GdF raggiungibile a questo link: http://www.gdf.it/Organizzazione/Chi...eri/index.html
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    Per circa un anno e mezzo ho fatto servizio in dogana (non mi sembra idoneo indicare il Reparto) e se devo essere sincero non conservo dei bei ricordi...e non mi riferisco ai Colleghi ma alla tipologia del servizio. Troppo statico e monotono...
    Sarebbe utile conoscere i pareri di chi ci opera e/o di chi vi ha prestato servizio.
    A voi la parola...
    Ultima modifica di Elite; 19-06-11 alle 11: 14

  2. #2
    Caporale L'avatar di thetrueguardian
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    ..infatti è bello operare in zona di vigilanza, con poteri pressoche' illimitati, non negli spazi.. Immagino tu fossi dalle parti di Tubre..!!
    ..::Nessuno prevede il futuro ma tutti lo possono modificare::..

  3. #3

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    Elite posso chidere come hai fatto dopo un anno e mezzo a "sganciarti"? non vige l'obbligo di stare 6 anni nella destinazione assegnata? (immagino che 6 anni di passo di montagna siano inaffrontabili..)

  4. #4
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    Corso ATPI fatto per scelta e non per convenienza.

  5. #5
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    confermo le caratteristiche della staticità e, forse, monotonia; però ci sono posti e posti in cui si svolge tale servizio...

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