Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali
Bando di concorso
1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di composizione italiana saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali.
2. I concorrenti assenti al momento dell’inizio degli accertamenti di cui al presente articolo saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 06/33566906) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo, avverrà a mezzo e-mail (se è stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse per la conferma del possesso dell’idoneità psicofisica già accertata con le modalità di cui al precedente articolo 8. Detti accertamenti saranno svolti con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. La conferma dell’idoneità sanitaria verrà eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati inidonei al termine degli accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti idonei al termine dei citati accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. 236/10 del 30 novembre 2010 citato nelle premesse ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità, senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
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