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Discussione: Quali regole per la detenzione in casa di armi?

  1. #1
    Bannato
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    Predefinito Quali regole per la detenzione in casa di armi?

    Salve.
    Volevo sapere quali fossero le regole per la detenzione in casa di armi.
    Ovvero. È necessario chiuderle dentro un armadio apposito (blindato) o è sufficiente un qualsiasi luogo chiuso a chiave?
    Vanno riposte integre o parzialmente smontate?

    Grazie.
    QSE83

  2. #2
    Utenti Storici L'avatar di GIULIUS
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    La Legge obbliga solamente i possessori di licenza per collezionismo, l'armadio blindato.
    Per tutti gli altri casi, sarebbero da riporre in posti sicuri e non raggiungibili, smontate o con il colpo in canna, non fà differenza legale.
    Ultima modifica di GIULIUS; 19-05-11 alle 16: 50
    Ex Moderatore Sezioni Carabinieri e Polizia di Stato.

  3. #3
    Bannato
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    L'art.38 del TULPS in congiunta con l'art.58 del Regolamento di esecuzione dello stesso prevede:
    "La detenzione delle armi, anche nei luoghi che non siano la mera residenza o domicilio, è consentita purchè l'interessato abbia posto in essere tutti quegli aggiornamenti ritenuti idonei, valutati caso per caso, al fine di impedire il facile impossessamento dell'arma da parte di estranei."

    La Giurisprudenza parla di luogo idoneo che dia sufficienti garanzie affinchè l'arma non possa essere sottratta da un estraneo.

  4. #4
    Caporale L'avatar di Starchild
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    Anche se non c'è l'obbligo,credo che una cassaforte sia sempre la scelta migliore.Se ne trovano di piccoline,a prezzi accettabili,che possono essere sistemate magari in un armadio,c'è spazio per riporre la pistola,i caricatori e le munizioni.
    Io ho l'abitudine di mettere all'interno anche tutte le copie delle denunce per evitare di smarrirle.

  5. #5
    Sergente L'avatar di Enrico112
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    Citazione Originariamente Scritto da FRANCODUE Visualizza Messaggio
    L'art.38 del TULPS in congiunta con l'art.58 del Regolamento di esecuzione dello stesso prevede:
    "La detenzione delle armi, anche nei luoghi che non siano la mera residenza o domicilio, è consentita purchè l'interessato abbia posto in essere tutti quegli aggiornamenti ritenuti idonei, valutati caso per caso, al fine di impedire il facile impossessamento dell'arma da parte di estranei."
    Mi perdoni, ma né l'art. 38 TULPS né l'art. 58 Reg. Es. recitano il periodo da lei riportato...

    Arrivederci
    Enrico112
    Ultima modifica di Enrico112; 19-05-11 alle 18: 37

  6. #6
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    Si hai ragione.
    Per essere ragazzo studi davvero tanto te.
    In effetti è L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 che discplina efficacemnte la materia.

    Art.20
    Custodia delle armi e degli esplosivi.
    Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
    La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata
    con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività
    in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve
    adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di
    pubblica sicurezza.
    Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non
    costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
    Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve
    essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al
    più vicino comando dei carabinieri.
    Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
    Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito
    presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei
    carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
    Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di
    rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica
    sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
    Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e
    porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto
    fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.



    Mi stai facendo riprendere i codici.
    Non tirare fuori adesso novità se no giuro che ti prendo a sculacciate !

  7. #7
    Capitano L'avatar di Eli113
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    In Oltre non e' obbligatorio possedere il porto d'armi per detenere un'arma in casa, ma e' obbligo da parte del detentore denunciare sia l'arma che le cartucce possedute.
    È sempre la storia di Socrate, di Cristo e di Colombo! Ed il mondo rimane sempre preda delle miserabili nullità che lo sanno ingannare. Giuseppe Garibaldi

  8. #8
    Sergente L'avatar di Enrico112
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    Citazione Originariamente Scritto da FRANCODUE Visualizza Messaggio
    Si hai ragione.
    Per essere ragazzo studi davvero tanto te.
    In effetti è L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 che discplina efficacemnte la materia.

    ......

    Mi stai facendo riprendere i codici.
    Non tirare fuori adesso novità se no giuro che ti prendo a sculacciate !

    Nessuna novità ora..

    In questi giorni sto vedendo il TULPS e quindi me ne sono accorto..

    Arrivederci
    Enrico112

    ---------------------Aggiornamento----------------------------

    Citazione Originariamente Scritto da Eli113 Visualizza Messaggio
    In Oltre non e' obbligatorio possedere il porto d'armi per detenere un'arma in casa, ma e' obbligo da parte del detentore denunciare sia l'arma che le cartucce possedute.
    Esattissimo.. hai fatto bene a precisarlo..
    Questo lo dico sempre pure io, perché sono in molti a crederlo..

    Ricordiamo però che per acquistare l'arma è necessario nulla osta all'acquisto che rilascia il Questore (art. 35 Tulps).. e dopo averla acquistata col nulla osta (oppure dopo averla ricevuta in seguito a cessione) l'arma va denunciata in PS o presso i CC (art. 38 tulps)..

    Arrivederci
    Enrico112
    Ultima modifica di Enrico112; 19-05-11 alle 20: 15

  9. #9
    Bannato
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    Grazie per le risposte.
    Partendo dalla legge ho poi cercato ma non trovato l'esigenza di custodire le munizioni in un luogo diverso da quello dell'arma. Qualcuno conferma che non esiste tale obbligo?

    Saluti.
    QSE

  10. #10
    Capitano L'avatar di Eli113
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    Non esiste tale obbligo purchè siano custodite in luoghi idonei... Quindi il tavolo da pranzo non e' un luogo idoneo, il forno da cucina probabilmente, la cassaforte lo e' di sicuro
    È sempre la storia di Socrate, di Cristo e di Colombo! Ed il mondo rimane sempre preda delle miserabili nullità che lo sanno ingannare. Giuseppe Garibaldi

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