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Discussione: Porto d' armi, Armi, Munizioni, Tiro, Poligoni: Normativa e consigli pratici

  1. #841

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    Attenzione, diciamolo più chiaramente.
    In astratto l'armadio blindato non è affatto obbligatorio perché la norma (art. 20 L. 110/1975) genericamente fa riferimento a "ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" sostenendo, in maniera elastica chiaramente, la necessità di adottare opportune misure precauzionali per evitare che le armi possano finire nella disponibilità di persone incapaci/non abilitate (es. un bambino) o di malintenzionati.
    Pertato la norma non va letta nel senso di un presunto "obbligo di armadio" ma nel senso dell'adozione di tutte quelle misure ritenute necessarie in relazione allo stato dei luoghi, delle persone presenti e alla qualità/quantità delle armi detenute.
    Allora, volendo "fare le ali alle mosche", possiamo dire questo: il fatto di abitare
    al 32 piano di un palazzo con portiere H24, con porta blindata classe 6 (chiaramente è un'iperbole ma è per rendere l'idea), allarme collegato con IVP e FFOO e costante presenza in casa di persone abilitate (es. marito, moglie e figlio maggiorenne dotati di PDA)
    non discrimina dall'adozione della diligenza prevista dal succitato art. 20 poichè in casa non ti ci entrano solo mediante effrazione quando non ci sei, ma anche puntandoti una pistola alla testa quando torni a casa. E in ogni caso, la diligenza nella custodia delle armi non tocca solo la possibilità del loro furto, ma anche quella dell'impossessamento accidentale da parte del figlio minore (vaglielo a spiegare al collega che alla fine dell'anno scorso ha perso la figlia undicenne che si è sparata per sbaglio con la pistola d'ordinanza incautamente lasciata in un cassetto....).
    Quello che rende più performante l'uso dell'armadio blindato (un vero e proprio obbligo non scritto in caso di custodia di armi lunghe...) è in realtà il secondo comma dell'art. 20bis L. 110/75 (novellato dall'art. 9 DL 19 maggio 1991 n° 152) il quale recita:
    "Chiunque trascura di adoperare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga a impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a ....."
    Ho voluto evidenziare l'avverbio proprio perchè l'unica maniera (non scritta) per impedire ciò è l'adozione di strutture blindate deputate alla custodia del materiale. Ovvio che, se il titolare della licenza riesce a dimostrare che le armi erano conservate in modo diverso ma in ogni caso tale da non consentire l'impossessamento ancorchè accidentale dell'arma da parte dei non aventi diritto, buon per lui! L'esempio accademico è lo smontaggio dell'arma e lo sparpagliamento dei suoi componenti nei punti più disparati della proprietà: chessò, sotto il letamaio....in una buca per terra....nel serbatoio della motoretta in disuso....nel nido di pipistrelli costruito sul pero di fronte casa.....
    Ricordiamoci inoltre che la costante giurisprudenza di merito ha adottato nella fattispecie l'inversione dell'onere della prova: se una persona non autorizzata è riuscita a impossessarsi dell'arma, vuol dire che il titolare non ha adottato tutte le cautele e la "normale diligenza" al fine di impedire l'evento......
    Ultima modifica di Kojak; 02-09-15 alle 13: 55
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  2. #842
    Maresciallo L'avatar di TuneUp
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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    non discrimina dall'adozione della diligenza prevista dal succitato art. 20 poichè in casa non ti ci entrano solo mediante effrazione quando non ci sei, ma anche puntandoti una pistola alla testa quando torni a casa. E in ogni caso, la diligenza nella custodia delle armi non tocca solo la possibilità del loro furto, ma anche quella dell'impossessamento accidentale da parte del figlio minore (vaglielo a spiegare al collega che alla fine dell'anno scorso ha perso la figlia undicenne che si è sparata per sbaglio con la pistola d'ordinanza incautamente lasciata in un cassetto....)....
    "Chiunque trascura di adoperare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga a impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a ....."
    Esatto Kojak, il senso era proprio questo e nell'esempio volutamente parossistico non volevo certo mettere in luce una presunta possibilità di venire meno all'obbligo di diligenza (che infatti non esiste), quanto la circostanza che in quelle condizioni poteva magari anche non essere necessario un armadio blindato posto che le tre persone ivi residenti erano tutte capaci ed abilitate all'utilizzo (nessun minore/incapace) e l'eventualità di un furto "semplice" (da intendersi nell'accezione di furto perpetrato da un comune topo d'appartamento) piuttosto remota in virtù di tutte le altre misure preventive degne della Banca d'Italia.
    Poi è chiaro che quando succede qualcosa è sempre tutto da dimostrare come giustamente dici, ma in virtù del luogo in cui ci troviamo penso che il punto fondamentale da rimarcare in ogni caso sia l'importanza di scegliere sempre le misure preventive più idonee in relazione alle proprie esigenze (presenza bambini/incapaci, stato e qualità dei luoghi, presenza o meno di misure di sicurezza alternative, valore delle armi, necessità di immediata disponibilità o meno per fini di difesa domestica, ecc.) e prima di fare acquisti, confrontarsi e chiedere consigli ai più esperti. A volte non ci si pensa, ma tanto per dirne alcune, una semplice apertura combinata impedisce l'accesso alle armi pur venendo in possesso della chiave, mentre la compartimentazione tra armi e munizioni impedisce alla radice la possibilità di utilizzo delle stesse. Possono sembrare spese inutili e superflue, ma possono fare veramente la differenza in certi casi.

  3. #843

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    Ringrazio tutti delle risposte, la mia era anche una provocazione, perchè si vendono armadi blindati portafucili ormai ovunque. Causa dovuta anche al decreto legislativo del 29 settembre 2013 n° 121, che ha scosso un po gli animi dei cittadini che cercano di mettersi il piu possibile in regola.
    Conosco molte persone che solo per il fatto di averlo acquistato si sentono in regola, ma non si sono mai posti il problema delle chiavi,
    Spero di aver sollevato un quesito che potrà essere utile anche agli altri
    Ringrazio TuneUp e cito il suo scritto:
    "Dovendo acquistare l'armadio, personalmente opterei per un modello con chiave e combinazione meccanica, senza quest'ultima della chiave non te ne fai nulla."
    Vi chiedo ancora : Con sola combinazione elettronica potrebbe andar bene? O riescono ad aprirla senza fatica se di buona fattura e certificata?

  4. #844
    Maresciallo L'avatar di TuneUp
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    Citazione Originariamente Scritto da VVDS Visualizza Messaggio
    Vi chiedo ancora : Con sola combinazione elettronica potrebbe andar bene? O riescono ad aprirla senza fatica se di buona fattura e certificata?
    Devi partire da un presupposto: la sicurezza al 100% non esiste e se sei attenzionato da un "professionista" serio, questo aprirà praticamente di tutto.
    Quindi, dando per scontato che l'armadio dovrebbe essere di qualità per garantire comunque un livello adeguato di sicurezza, la scelta della tipologia di chiusura va fatta in funzione dell'utilizzo che si intende fare delle armi.
    Un sistema a chiusura combinata (combinazione meccanica+chiave) ad esempio ha il pregio di consentire la possibilità di tenere la chiave in un luogo sostanzialmente anche "accessibile", un bambino che ne venisse in possesso per dire non avrebbe comunque la possibilità di aprire la porta: il difetto invece è dato dai tempi più lunghi e dalla macchinosità dell'operazione di apertura in caso di utilizzo delle armi per difesa domestica.
    Se invece non ci sono problemi di bambini e incapaci, un sistema a sola chiave può anche essere sufficiente, avendo l'accortezza però di custodirla diligentemente.
    A me non piace molto la combinazione elettronica perché essendo generalmente presente una chiave per lo sblocco di emergenza in caso di batteria down, devi sincerarti di custodire attentamente la chiave e anche di fare attenzione alla carica delle batterie.
    Da non trascurare se possibile il tesoretto per le munizioni...

  5. #845

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    Buongiorno vorrei discutere l articolo n°11 della legge 18 aprile 1975.
    Quando secondo voi un arma regolare comune può non avere i contrassegni distintivi matricola, marca, punzoni banco di prova approvato?
    Da quel che capisco leggendo l articolo, tutte le armi comuni costruite ante 1920 (pistole fucili) ??
    Tutte le armi comuni con matricola, possono essere senza punzoni del banco di prova fino al 1975??entrata in vigore di questa legge? cito "ove mancanti del numero di matricola devono essere presentate entro un anno dalla data indicata del decreto per l apposizione di quest ultimo. Quindi se avevano matricola non dovevano essere portate al banco??? fino al 75?

  6. #846

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    Il 1920 è l'anno-spartiacque per l'immatricolazione delle armi. Quelle costruite ante 1920 sono di interesse storico e collezionistico e pertanto sono esentate dall'immatricolazione e punzonatura: si tratta oramai di archibugi, fucili ad avancarica e armi per le quali spesso non è nemmeno più reperibile il munizionamento. Io stesso detengo un "revolverino" i inizio 1900 regolarmente riportato in denuncia senza matricola. Dovrebbe essere un cal. .32, ancora con le cartucce a bossolo tronco-conico anzichè cilindrico....
    I punzoni sono un obbligo introdotto dalla 110/75 in tema di sicurezza per il tiratore.
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  7. #847

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    Citazione Originariamente Scritto da Kojak Visualizza Messaggio
    I punzoni sono un obbligo introdotto dalla 110/75 in tema di sicurezza per il tiratore.
    Cosa intendi con questa frase?
    sono obbligatori su armi comuni che hanno la matricola dal 75 in avanti???

  8. #848

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  9. #849
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    buongiorno ragazzi volevo chiedere, prima devo compilare il modulo per il porto d'armi e poi andare al tsn per prendere il diploma per per il maneggio delle armi, della mia città o prima al tsn e poi fare richiesta presso la polizia ? scusatemi e grazie in anticipo.

    P.s. le tempistiche all'incirca ?
    Ultima modifica di onoredax; 24-10-15 alle 11: 42

  10. #850

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    Il CIMA è rilasciato dal TSN ed è documento essenziale da presentare allegandolo alla domanda per il porto di fucile. Quindi, per prima cosa prendi il CIMA, poi presenti domanda in questura. La tempistica dipende dal singolo ufficio armi, di solito comunque non supera il mese.
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