Allora, volendo "fare le ali alle mosche", possiamo dire questo: il fatto di abitareAttenzione, diciamolo più chiaramente.
In astratto l'armadio blindato non è affatto obbligatorio perché la norma (art. 20 L. 110/1975) genericamente fa riferimento a "ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" sostenendo, in maniera elastica chiaramente, la necessità di adottare opportune misure precauzionali per evitare che le armi possano finire nella disponibilità di persone incapaci/non abilitate (es. un bambino) o di malintenzionati.
Pertato la norma non va letta nel senso di un presunto "obbligo di armadio" ma nel senso dell'adozione di tutte quelle misure ritenute necessarie in relazione allo stato dei luoghi, delle persone presenti e alla qualità/quantità delle armi detenute.
non discrimina dall'adozione della diligenza prevista dal succitato art. 20 poichè in casa non ti ci entrano solo mediante effrazione quando non ci sei, ma anche puntandoti una pistola alla testa quando torni a casa. E in ogni caso, la diligenza nella custodia delle armi non tocca solo la possibilità del loro furto, ma anche quella dell'impossessamento accidentale da parte del figlio minore (vaglielo a spiegare al collega che alla fine dell'anno scorso ha perso la figlia undicenne che si è sparata per sbaglio con la pistola d'ordinanza incautamente lasciata in un cassetto....).al 32 piano di un palazzo con portiere H24, con porta blindata classe 6 (chiaramente è un'iperbole ma è per rendere l'idea), allarme collegato con IVP e FFOO e costante presenza in casa di persone abilitate (es. marito, moglie e figlio maggiorenne dotati di PDA)
Quello che rende più performante l'uso dell'armadio blindato (un vero e proprio obbligo non scritto in caso di custodia di armi lunghe...) è in realtà il secondo comma dell'art. 20bis L. 110/75 (novellato dall'art. 9 DL 19 maggio 1991 n° 152) il quale recita:
"Chiunque trascura di adoperare, nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga a impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a ....."
Ho voluto evidenziare l'avverbio proprio perchè l'unica maniera (non scritta) per impedire ciò è l'adozione di strutture blindate deputate alla custodia del materiale. Ovvio che, se il titolare della licenza riesce a dimostrare che le armi erano conservate in modo diverso ma in ogni caso tale da non consentire l'impossessamento ancorchè accidentale dell'arma da parte dei non aventi diritto, buon per lui! L'esempio accademico è lo smontaggio dell'arma e lo sparpagliamento dei suoi componenti nei punti più disparati della proprietà: chessò, sotto il letamaio....in una buca per terra....nel serbatoio della motoretta in disuso....nel nido di pipistrelli costruito sul pero di fronte casa.....
Ricordiamoci inoltre che la costante giurisprudenza di merito ha adottato nella fattispecie l'inversione dell'onere della prova: se una persona non autorizzata è riuscita a impossessarsi dell'arma, vuol dire che il titolare non ha adottato tutte le cautele e la "normale diligenza" al fine di impedire l'evento......
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