Originariamente Scritto da
osidio
Lo prevede l'art. 3, comma 10, della Legge n. 108 del 3/8/2009:
"Il personale in possesso del
diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al Regio Decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario Specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica."
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Lo prevede l'art. 3, comma 10, della Legge n. 108 del 3/8/2009:
"Il personale in possesso del
diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al Regio Decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica."
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