L'introduzione della normativa C.R.I. nel codice dell'ordinamento militare (oltre che incostituzionale a mio parere) è una delle iatture e disgrazie epocali nella storia del sodalizio e non solo per i dipendenti e per il personale in congedo del Corpo Militare Volontario ma anche per le Sorelle del Corpo delle IIVV.
Infatti in un appello, avverso la sentenza del T.A.R. competente per fatto di territorio, in cui alcune Signore deducevano, anche, la censura di violazione dell’art. 1737 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, riproponendo l'equipollenza tra il diploma di infermiera volontaria della*CroceRossa*e la qualifica di OSS.; il Consiglio di Stato nel respingere l'appello e confermare la sentenza del TAR rilevava:
che la tesi dell’equivalenza non ha fondamento, in quanto* il d.lgs. 66 del 2010 ‘Codice dell’Ordinamento*militare’ ha un preciso ambito di applicazione;
che l’applicazione del Codice dell’Ordinamento*militare*non può essere estesa a fattispecie non previste;
che la disposizione invocata dalle appellanti è chiara nel prevedere che l’equivalenza opera esclusivamente nell’ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della*Croce*Rossa*Italiana, escludendo qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore.
Ora se tale rilievi e tali osservazioni sono da ritenere pienamente validi in tutti i possibili casi. Fuori dall'impiego, delle IIVV, nelle FFAA (dato che non si comprendono quali possano essere i possibili impieghi di Croce rossa se non in reparti mobili del Corpo Militare Volontario CRI a seguito delle FFAA) cosa rimane?
Considerata la categoricità “dell'ambito” di applicazione del d.lgs. 66 del 2010 ‘Codice dell’Ordinamento*militare’, che il C. di S. definisce “preciso”, si viene a determinare un pericoloso scollamento tra il Corpo delle IIVV e la società civile? Con tutte le possibili ed ammissibili conseguenze.
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