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Discussione: Iter concorsuale Allievi Ufficiali - RTLA

  1. #1
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    Predefinito Iter concorsuale Allievi Ufficiali - RTLA


    In questa discussione vengono illustrate tutte le tappe del concorso per l'accesso al ruolo RTLA


    Lo svolgimento del concorso comprende:

    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
    b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
    c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
    d) accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in
    qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
    e) una prova orale;
    f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
    g) valutazione dei titoli di merito;
    h) una visita medica di incorporamento.


    I candidati utilmente collocati nella graduatoria unica di merito del concorso sono nominati tenenti del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, iscritti in ruolo nell’ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
    Qualora taluno dei posti non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei in una o più specialità, le unità disponibili potranno essere compensate, secondo le esigenze dell’Amministrazione, tra le altre specialità a concorso.


    Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


    Possono partecipare al concorso:

    a) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,
    che:
    1) abbiano compiuto il trentatreesimo anno di età e non abbiano superato il quarantaduesimo
    2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento, o, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
    3) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
    4) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
    5) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media” o giudizio equivalente.
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono essere posseduti alla scadenza del termine
    ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
    corso, pena l’esclusione dal concorso;


    b) i cittadini italiani che:
    1) non abbiano superato il trentaduesimo anno di età
    2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
    3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
    4) non siano ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
    5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
    6) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
    7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
    8) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o successivamente ad essa.
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l’esclusione dal concorso.
    Tutti i candidati, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda, devono essere in possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. “triennali” o “di I livello”), richiesto per la specialità per la quale si concorre. Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso. Allo scopo, alla domanda di partecipazione deve essere
    allegata la relativa attestazione di equipollenza ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.



    Modalità di svolgimento della prova scritta

    La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura tecnico-professionale

    Revisione della prova scritta


    La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione
    La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da zero a trenta.
    Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
    I candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta ricevono comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, sono convocati per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
    Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso


    Accertamento dell'idoneità psico-fisica

    L'idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.
    L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
    Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione al momento della comunicazione di non
    idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
    La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
    Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
    I candidati, che conseguono l’idoneità fisica alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono convocati per le successive fasi concorsuali.
    Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
    Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli
    interessati, è definitivo.
    Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso



    Requisiti psico-fisici


    Le sottocommissioni incaricate dell’accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
    I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale:

    a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
    b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
    c) certificazione recante l’esito del dosaggio delle IgE totali.
    La positività agli accertamenti di cui alle lettere a) e b) comporta l’esclusione dal concorso. La positività all’accertamento di cui alla lettera c) comporta la sottoposizione agli ulteriori esami strumentali e di laboratorio

    In sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, i candidati devono, altresì, produrre un
    certificato rilasciato dal medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b) la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
    La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 comporta l’ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l’esclusione dal concorso, se non presentati secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento.
    La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare, del certificato relativo all’esito del dosaggio delle IgE totali, comporta l’esclusione dal concorso.


    I candidati sono inoltre sottoposti a visita:

    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.


    I candidati, all’atto della visita medica, devono, comunque, avere:

    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
    c) acutezza visiva:
    uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
    campo visivo e motilità oculare normale;
    d) visione binoculare;
    e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
    I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
    La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati è effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
    Sono causa di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
    Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.

    Sono, inoltre, causa di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.
    La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
    Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.


    Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:

    a) radiografia del torace;
    b) dell’urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
    I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
    I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale giudizio, non è ammessa visita di revisione.
    Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso
    Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di
    gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.



    Accertamento dell’idoneità attitudinale


    I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale.
    L’accertamento dell’idoneità attitudinale tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
    Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
    b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le
    inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.

    Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
    attenersi per la valutazione degli stessi.
    I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
    Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso.


    Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera.

    La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate nel bando di concorso.
    I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame.
    La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta.
    Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
    Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione minima di diciotto.
    Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso.
    Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l’idoneità nella prova orale, è sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera.
    La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
    c) 0,75 per i voti superiori a 26.
    Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni candidato.
    Prima dell’effettuazione della prova orale e della prova facoltativa di lingua, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.



    Valutazione dei titoli


    La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti degli aspiranti risultati idonei alla prova orale secondo i criteri di cui al presente articolo.
    La sottocommissione procede alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 15, così ripartito:
    a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell’ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino ad un massimo di punti …………... 2,5;
    b)attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti 2,5;
    c) fino ad un massimo di punti 5 in relazione al voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la partecipazione al concorso:
    1) 110 e lode ……. 5,00;
    2) 110 …………………………………………………………..………..……...….. 4,90;
    3) 109 ……..…………………………………………………………………….….. 4,80;
    4) 108 ……..……………………………………………………………...…......… 4,70;
    5) 107……..……………………………………………………….…………...……… 4,60;
    6) 106..……..…………………………………….………………………...……….… 4,50;
    7) 105 ………..……………………………………………………………………….. 4,40;
    8) 104 ………..………………………………………………………………………… 4,30;
    9) 103 ………..……………………………………………………....…………...…… 4,20;
    10) 102 ………..………………………………………………………………………… 4,10;
    11) 101 ………..………………………………………………………………………… 4,00;
    12) 100 …………..…………………………………………………………………….... 3,90;
    13) 99 …....…….…………………………………………………………………........ 3,80;
    14) 98 …………….………………………………………………………....……........ 3,70;
    15) 97 ………..……..…………………………………………………………………. 3,60;
    16) 96 ………..……..…………………………………………………………………. 3,50;
    17) 95 ………..……..…………………………………………………………………. 3,40;
    18) 94 ………..……..……………………………………………………...…………. 3,30;
    19) 93 ………..………..……………………………………………………...………. 3,20;
    20) 92 ………..…………..…………………………………………………...………. 3,10;
    21) 91 ………..…………..…………………………………………………...………. 3,00;
    22) 90 ………..……………..……………………………………………………........ 2,90;
    23) 89 ………..……………..……………………………………………………....… 2,80;
    24) 88 ………..……………..…………………………………………...………..….. 2,70;
    25) 87 ………..……………..……………………………………………...………… 2,60;
    26) 86 ………..……………..………………………………………………......….… 2,50;
    27) 85 ………..…………………..……………………………………...…………… 2,40;
    28) 84 ………..……………………..……………………………………...………… 2,30;
    29) 83………..……………………..……………………………………….......….… 2,20;
    30) 82…..……………………..……………………………………………….......…. 2,10;
    31) 81 ………..……………………..……………………………………………..…. 2,00;
    32) 80 ………..………………………..…………………………………………..….. 1,90;
    33) 79 ………..…………………………..……………………………………….….... 1,80;
    34) 78 ………..…………………………….………………………………………….. 1,70;
    35) 77 ………..…………………………..………………………………………….… 1,60;
    36) 76 ………..………………………………………..………………………..…...… 1,50;
    37) 75 ………..…………………………………………..………………………........ 1,40;
    38) 74 ………..…………………………………………..……………………............ 1,30;
    39) 73 ………..………………………………………………..…………………….… 1,20;
    40) 72 ………..………………………………………………..…………………….... 1,10;
    41) 71 ………..………………………………………………..…………………….... 1,00;
    42) 70 ………..………………………………………………..…………………….... 0,90;
    43) 69 ………..………………………………………………..…………………….... 0,80;
    44) 68 ………..………………………………………………..…………………….... 0,70;
    45) 67 ………..………………………………………………..…………………….... 0,60;
    46) 66 ………..………………………………………………..…………………….... 0,50.
    In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio di 0,50.
    Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui all’articolo 2, comma 2, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito con il punteggio più favorevole;
    d) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 4.


    Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più d’interesse istituzionale per il Corpo;
    e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste specializzate, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione, la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori: fino ad un massimo di punti 1.
    I titoli suddetti sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
    Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Prima dell’effettuazione della valutazione dei titoli, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.



    Graduatoria unica di merito


    La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione
    Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali
    La graduatoria è formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti nella prova scritta e orale, maggiorato, eventualmente, dei punteggi riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua straniera.
    A parità di merito, costituisce titolo preferenziale l’aver prestato senza demerito servizio quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
    del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all’articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
    La graduatoria è approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.


    Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione

    Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al corso di formazione, in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l’ordine della graduatoria, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna specialità e che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte della sottocommissione.
    Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
    I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
    Entro un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
    Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso.
    I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
    a) se provenienti da personale appartenente al Corpo in servizio, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà, in tale caso, computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
    b) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.



    Fonte: gdf.it
    Ultima modifica di The Wizard; 27-03-11 alle 16: 29
    <<State attenti ! Qualcuno potrebbe cercare di vendervi la fontana di Trevi. E magari riuscirci.>>
    U.R.

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