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Discussione: Trasferimenti Polizia Penitenziaria

  1. #51

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    E' uscita la mobilità provvisoria :ruolo agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori.
    Hanno tolto dalla graduatoria tutti gli agenti che hanno trascorso meno di 5 anni nella sede di prima assegnazione.
    Non voglio essere polemico ma perchè all'atto dell'interpello hanno scritto che bastava un anno di sede come accadeva sempre e solo ora nella pubblicazione della graduatoria provvisoria hanno deciso di inserire questa dicitura?? mah

  2. #52
    Caporale
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    Ho saputo pure io...pare che nel bando di concorso era stato specificato 5 anni. Resta comunque ancora valido L'interpello del 2015, dove almeno per il momento, sembra sarà valida anche per chi ha meno di 5 anni di sede

  3. #53

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    In realtà l'interpello 2016 riporta chiaramente questa frase :
    L'interpello si espleterà secondo i criteri stabiliti dal P.C.D 5 novembre 2012 , GDAP 423159

    Se andiamo a visionare il P.C.D 5 Novembre 2012 423159 al punto 3 .3 c'è scritto :
    E' stata modificata la previsione per la quale l'istanza di trasferimento può essere presentata dal personale che abbia maturato un anno di permanenza nella sede di servizio o ASSEGNAZIONE. Tale condizione E' LEGITTIMANTE solo qualora l'interessato abbia svolto servizio per almeno un anno ininterrotto nella sede dalla quale avanzi istanza di mobilità.

    Quindi , ripeto non voglio fare polemica, però se nel bando scrivono che fanno riferimento a questa nota GDAP e poi cambiano i requisiti , la cosa mi lascia dubbioso.

  4. #54
    Caporale
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    Citazione Originariamente Scritto da tylerjack Visualizza Messaggio
    In realtà l'interpello 2016 riporta chiaramente questa frase :
    L'interpello si espleterà secondo i criteri stabiliti dal P.C.D 5 novembre 2012 , GDAP 423159

    Se andiamo a visionare il P.C.D 5 Novembre 2012 423159 al punto 3 .3 c'è scritto :
    E' stata modificata la previsione per la quale l'istanza di trasferimento può essere presentata dal personale che abbia maturato un anno di permanenza nella sede di servizio o ASSEGNAZIONE. Tale condizione E' LEGITTIMANTE solo qualora l'interessato abbia svolto servizio per almeno un anno ininterrotto nella sede dalla quale avanzi istanza di mobilità.

    Quindi , ripeto non voglio fare polemica, però se nel bando scrivono che fanno riferimento a questa nota GDAP e poi cambiano i requisiti , la cosa mi lascia dubbioso.
    Veramente io ricordo che l'interpello 2016 aveva tolto anche il limite dell'anno di sede, dando così la possibilità anche ai ragazzi in distacco che non avevano compiuto l'anno, inoltre per la prima volta forse si potevano scegliere in domanda anche le sedi per gli istituti minorili. Comunque si potrebbe presentare ricorso al riguardo...

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