Ciao PINKERTON,
L'art. 81 T.U. OFM (duplicato patenti CRI) dice:
1. La petente di servizio CRI deve essere duplicata a seguito di:
a) smarrimento
b) sottrazzione
c) distruzione
d) DETERIORAMENTO
2. Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l'Uffico Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio (n.d.r. dicasi Comitato provinciale CRI che ti ha rilasciato la patente attualmente in tuo possesso)
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. Nei casi in cui ai punti A),b), e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.(e questo è anche dovuto al fatto che le vecchie patenti di guida mod. 138/03 erano a tutti gli effetti di legge ritenute valide come documento di riconoscimento).
Di conseguenza come puoi vedere nei casi sopracitati non è prevista nessuna denuncia da presentare alle autorità di polizia in caso di deterioramento (come è il tuo caso), ma semplicemente dichiararne il deterioramento (presentando ovviamente la patente deteriorata) al Comitato Provinciale CRI che ti ha rilasciato la patente.
Non è prevista alcuna sanzione disciplinare, e chiunque te la irrori, in conformità a quanto previsto dal T.U. OFM, commetterebbe un reato.
Saluti. White horse
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