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Discussione: Automezzi & Patenti CRI

  1. #41

    Predefinito deterioramento patenti cri

    Citazione Originariamente Scritto da pinkerton_ Visualizza Messaggio
    ok grazie white, ma il problema è che non l'ho smarrita......

    l'ho deteriorata.....lavandola in lavatrice con la tuta......(ops!)

    Pertanto, dichiarando ciò in sede di richiesta duplicato, è prevista che tu sappia una sanzione disciplinare?

    pink_

    Ciao PINKERTON,

    L'art. 81 T.U. OFM (duplicato patenti CRI) dice:

    1. La petente di servizio CRI deve essere duplicata a seguito di:
    a) smarrimento
    b) sottrazzione
    c) distruzione
    d) DETERIORAMENTO

    2. Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l'Uffico Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio (n.d.r. dicasi Comitato provinciale CRI che ti ha rilasciato la patente attualmente in tuo possesso)
    3. ...omissis...
    4. ...omissis...
    5. Nei casi in cui ai punti A),b), e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.(e questo è anche dovuto al fatto che le vecchie patenti di guida mod. 138/03 erano a tutti gli effetti di legge ritenute valide come documento di riconoscimento).

    Di conseguenza come puoi vedere nei casi sopracitati non è prevista nessuna denuncia da presentare alle autorità di polizia in caso di deterioramento (come è il tuo caso), ma semplicemente dichiararne il deterioramento (presentando ovviamente la patente deteriorata) al Comitato Provinciale CRI che ti ha rilasciato la patente.

    Non è prevista alcuna sanzione disciplinare, e chiunque te la irrori, in conformità a quanto previsto dal T.U. OFM, commetterebbe un reato.

    Saluti. White horse

  2. #42

    Predefinito

    Scusa WhiteHorse, l'argomento interessa anche me. Ma nell'articolo 138 CdS non v'è traccia della possibilità di guidare mezzi CRI con patente civile...

    Art. 138. Veicoli e conducenti delle Forze armate

    Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento .

    I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art.10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

    Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio: a) all'addestramento, all'individuazione, e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare di guida, che abiliti soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

    Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

    Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dallaquale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o, dalla cessazione dal servizio.

    Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

    I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

    La caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.

    Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

    In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico .

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato e della Protezione civile.

    Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

    12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.
    Inter Arma Caritas !

  3. #43

    Predefinito deterioramento patenti c.r.i.

    Ciao CRIMILES,

    premetto e mi scuso con te e con tutti gli altri lettori per la lunghezza del testo, che purtroppo devo scrivere per essere il più chiaro possibile nella mia risposta.

    Come ben saprai, visto che ti interessa l’argomento, l’art.138 come altri articoli del T.U. del CDS, hanno degli allegati e gli stessi possono essere oggetto di variabili o ulteriori disposizioni accessorie a seguito di sentenze emesse posteriormente alla emanazione del D.L., dalle varie Corti di giustizia
    ( giudice di pace, penale, civile, cassazione ecc..).

    Personalmente a causa di queste varianti, io ho sempre fatto riferimento al “CODICE DELLA STRADA COMMENTATO “ (devo dire ottimo ed esauriente nelle sue analisi) autore Giandomenico Protospataro, editore : Egaf nel quale si leggono i commenti ai vari commi dell’art. 138 (come da te riportato nella sua intierezza).

    ART. 138 - VEICOLI E CONDUCENTI DELLE FORZE ARMATE

    138.0 INTRODUZIONE
    138.1 DISPOSIZIONI GENERALI
    138.2 CONVERSIONE DI PATENTE MILITARE
    138.2.1 Fase tecnica
    138.2.2 Fase amministrativa
    138.3 QUESTIONI VARIE E SANZIONI
    138.4 GUIDA DI VEICOLI MILITARI SENZA PATENTE

    Al comma 138.4 GUIDA DI VEICOLI MILITARI SENZA PATENTE, si legge:
    Un problema importante è quello relativo alle conseguenze e alle sanzioni applicabili nel caso di guida di un veicolo militare o assimilato ( n.d.r. non dimentichiamo che tutti i mezzi della CRI ricadono sotto l’art.138 veicoli e conducenti delle Forze Armate) senza che il soggetto sia abilitato, e cioè senza che abbia conseguito la patente militare, oppure quando, pur avendo la patente militare, questa non è valida per quel tipo di veicolo.
    La questione non trova una soluzione normativa e si presta al dibattito ed a incertezze; in quanto:
    - se il soggetto è munito di patente civile che lo abilita a condurre quel tipo di veicolo(es: autoambulanze CRI – cat. B) non si può applicare l’art.116 e quindi nessuna sanzione può essere irrogata al soggetto; si applicano solo le eventuali sanzioni disciplinari se il soggetto è dipendente del corpo armato assimilato;
    - se il soggetto non è munito di patente civile che lo abilita a condurre quel tipo di veicolo, si applica l’art. 116 (guida senza patente); ferme restando le eventuali sanzioni disciplinari applicate dalla amministrazione da cui dipende il reo.

    Da quanto sopra, puoi facilmente dedurre quanto da me sostenuto, e cioè, guidando un mezzo militare pur non avendo la relativa patente militare per quel tipo di veicolo ma avendo patente civile che ti autorizza a condurlo, sei soggetto solo a sanzioni da parte della Corpo ed in questo caso della CRI (di cui dubito per le sanzioni che la stessa può irrorarti avendoti affidato il mezzo).

    Un salutone e sempre a disposizione.

    p.s. Ovviamente tengo a precisarti che non sei mai autorizzato a condurre mezzi che la tua patente di guida militare o civile ti autorizzi a farlo.

  4. #44

    Predefinito

    Perfetto. Ti ringrazio molto. Il mio problema è che ho la patente CRI scaduta, e quindi mi interessava appunto sapere se potevo guidare, provvisoriamente, con la civile al seguito. Questo perchè non sono ancora riuscito a fare la visita di rinnovo... Chè con questi chiari di luna, e l'emergenza in atto non so quanto mi toccherà di aspettare..
    Inter Arma Caritas !

  5. #45
    Soldato
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    Predefinito Patente C.R.I.

    Ciao a tutti volevo sapere se la patente A1 civile è possibile convertirla in patente C.R.I
    se fosse possibile come bisogna comportarsi??
    Grazie

  6. #46
    Caporale L'avatar di SebuccioCt
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    Citazione Originariamente Scritto da Gal Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti volevo sapere se la patente A1 civile è possibile convertirla in patente C.R.I
    se fosse possibile come bisogna comportarsi??
    Grazie
    Ciao è possibile convertire la patente A la patente A1 no..., nella patente C.R.I. viene equiparata alla classe 1 ti allego il link di riferimento per le conversioni


    http://www.cri.it/flottamoderna/temp...ita%20pate.pdf

  7. #47
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    A chi va richiesta la conversione? Al U.A.A. di riferimento o al comitato locale o provinciale? Grazie.

  8. #48
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    Normalmente le patenti sono rilasciate dal Provinciale. Io durante il Servizio Civile tramite il mio OLP ho inviato le pratiche all'Ufficio Patenti del Comitato Provinciale di Alessandria. Per i militari non so se la cosa è diversa: prova a chiedere all'UAA, o se hai la doppia componente chiedi direttamente al tuo Ispettore/Commissario che ti saprà dire qualcosa di più preciso.

  9. #49
    Caporale L'avatar di SebuccioCt
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    Citazione Originariamente Scritto da Gal Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti volevo sapere se la patente A1 civile è possibile convertirla in patente C.R.I
    se fosse possibile come bisogna comportarsi??
    Grazie
    parla con il tuo ispettore, comunque la domanda va inoltrata all'ufficio patenti del comitato provinciale


    Comunque ti linko i documenti necessari:
    http://www.cri.it/flottamoderna/temp...0e%20Progr.pdf

  10. #50
    Tenente
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    MI posteresti anche i link due allegati 23 e 27? grazie.

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