ma se la A 3 si prende a 21 anni come faccio ad averla per 18 anni? forse per la patente tipo 2 va bene anche l'A 2...
ma se la A 3 si prende a 21 anni come faccio ad averla per 18 anni? forse per la patente tipo 2 va bene anche l'A 2...
Per esame la puoi prendere a 18 anni per conversione a 21
ma l'uso che si fa del ciclomorore (patente tipo 1) e quello del motoveicolo (patente tipo 2) è lo stesso?
Te l'ho detto, dipende dal tuo gruppo che uso ne fa.
Ciao a tutti sono un VDS della CRI
Ho la patente di CRI tipo 1-2-3-4-5-5b-6
I primi 3 tipi servono per portare automobili, autocarri operativi leggeri, ciclomotori e motoveicoli per servizi di rappresentaza o trasporto comune o trasporto attrezzatura/merce, si possono anche agganciare dei traini con peso minore alle 2 t.
La 4 permette di portare ambulanza per il trasporto infermi ( quindi non di emergenza ) minibus operativi, veicoli speciali operativi. Anche in questo caso si possono agganciare rimorchi come sopra inferiore alle 2 t.
La 5 permette la guida di ambulanza di soccorso, automediche, ambulanza neonatali, unitò mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli pseciali a essi assimilati.
La 5b permette la guida delle moto mediche
La 6 permette la guida di autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali e altri veicoli assimilabili. Anche in questo caso si possono agganciare rimosrchi come per le altre sopra citate.
Io ho frequentato il corso patente 2 anni fa e ho avuto fino alla 6 poichè posseggo le patenti civili A-B-C.
La C la presi sotto le armi nel 2001 e poi la convertìì nel 2002. Nel 2003 presi la A per le moto senza limitazioni e nel 1999 presi la B.
Attenzione però che quano io presi le Pantenti CRI ricordo che nel caso della guida delle ambulanza di emergenza non basta avere come me il tipo 5 ma bisognava anche essere OSES poichè abilitava il V.d.S. ai soccrsi avanzati con tecniche di pronto soccorso e non solo di primo soccorso.
Ora con le nuove disposizioni tutti diventeremo PSTI e a questo punto non ci sarà più questa differenza, però è bene informarsi prima di trovarsi nei guai.....e purtoppo può succedere.
Un saluto
Gabriele
Scusate, sapete se vi siano o meno equivalenze tra le abilitazioni (c.d. patenti) militari e le omologhe patenti CRI?.
Si può convertire una abilitazione per la guida operativa in emergenza con la corrispondente categoria 5 della CRI?
Preciso che sono un neo VdS e sono attualmente in servizio in un Corpo di Polizia.
Grazie anticipatamente, Massimo
ciao raga, una curiosità..anzi due....da poco ho deteriorato la mia patente C.R.I. poichè buttando in lavatrice la tuta della divisa...ehm....(ci sia capiti).
Pertanto, richiedendo il duplicato della patente, motivando l'episodio di cui sopra:
1) è prevista una sanzione disciplinare?
2) il numero di patente, rimane lo stesso oppure viene cambiato?
pink_
Ciao Pinkerton,
non è prevista alcuna sanzione disciplinare perchè è un normale smarrimento che dovrai sottoscrivere al Comitato Provinciale che ti ha rilasciato la patente, e successivamente ti sarà riconsegnata l'attuale patente di servizio mod. 138/05 al posto della tua ex (presumo tale) patente di guida mod. 138/03, con altro numero.
In attesa di ricevere la nuova patente di servizio CRI, puoi tranquillamente continuare a guidare i mezzi CRI per i quali sei abilitato con la normale patente di guida civile in conformità a quanto disposto dall'art.138 del T.U. del CDS " conducenti e automezzi delle forze armate".
SALUTI. White Horse
Ciao Pinkerton,
scusami, nel mio precedente post, ho capito di non esserti stato sufficentemente di aiuto eo quantomeno corretto nell’affermarti che si possono guidare mezzi CRI, con la patente civile di pari grado.
Mi spiego meglio:
Premesso che la patenti CRI sono patenti militari che vengono rilasciate in conformità a quanto disposto dall’art. 138 “ Veicoli e Conducenti delle Forze Armate “
Niente vieta che tu, in possesso di patente civile possa guidare mezzi CRI, considerato che: l’art. 138.4 “ guida di veicoli senza patente “ recita:
-se il soggetto è munito di patente civile che lo abilita a condurre quel tipo di veicolo (es: autoambulanze CRI – cat.B) non si può applicare l’art.116 e quindi nessuna sanzione può essere irrogata al soggetto; si applicano solo le eventuali sanzioni disciplinari se il soggetto è dipendente del corpo armato o assimilato.
-se il soggetto non è munito di patente civile che lo abilita a condurre quel tipo di veicolo, si applica l’art.116 (guida senza patente); ferme restando le eventuali sanzioni disciplinari applicate dalla amministrazione da cui dipende il reo.
per cui, considerando che potrebbero passare giorni dal rilascio della nuova patente, oppure tu sia stato ancora impossibilitato a dichiararne lo smarrimento, puoi tranquillamente condurre mezzi per cui sei abilitato con la tua normale patente civile.
Una sola avvertenza: non guidare mai mezzi per cui non sei abilitato con la patente civile.
Un salutone.
ok grazie white, ma il problema è che non l'ho smarrita......
l'ho deteriorata.....lavandola in lavatrice con la tuta......(ops!)
Pertanto, dichiarando ciò in sede di richiesta duplicato, è prevista che tu sappia una sanzione disciplinare?
pink_
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