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Discussione: Concorso pubblico per 219 allievi agenti di Polizia Penitenziaria riservato ai Vfp1

  1. #1

    Predefinito Concorso pubblico per 219 allievi agenti di Polizia Penitenziaria riservato ai Vfp1

    Vi informo che nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale "concorsi ed esami" del prossimo venerdì 10 ottobre 2008 sarà pubblicato il bando di concorso per 219 posti (110 uomini e 109 donne) di allievo agente di Polizia Penitenziaria riservato ai Vfp1 in servizio che terminano la ferma entro il 30 dicembre 2008 oppure che abbiano già perminato il periodo di ferma annuale nelle forze armate e siano quindi in congedo.
    Appena sarà pubblico il testo integrale del bando sarà mia cura postarlo.

    Saluti

    Antonio

  2. #2
    Soldato L'avatar di semperfedele
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    Jul 2008
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    Predefinito

    Ciao antony mi sapresti dire dove posso trovare le domande per partecipare al concorso?
    Se il destino è contro di Noi... peggio per lui!!!

  3. #3

    Predefinito

    Sto cercando di reperire il bando integrale che è uscito ieri anche se io ne avevo notizia già da qualche giorno!!!
    Appena lo reperisco sulla G.U. lo pubblico integralmente su questo post....è questione di ore!!

    Ad ogni modo se volete cercare personalmente i siti a cui attingere sono:

    www.polizia-penitenziaria.it (sito ufficiale del corpo)
    www.gazzettaufficiale.it (cercando la 4 serie speciale concorsi ed esami del 10-10-2008)

    SALUTI

    Antonio

  4. #4

    Predefinito Bando in versione integrale

    Ecco il bando di concorso in oggetto. Per quanto riguarda la presentazione delle domande il modulo apposito è disponibile sul sito della Polizia Penitenziaria, mentre per i militari in servizio all'estero esistono moduli conformi disponibili presso i rispettivi comandi.
    Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si rimanda ad una attenta lettura del bando allegato fermo restando che il sottoscritto resta a disposizione per qualsiasi tipo di informazione ulteriore nonchè per ogni forma di assistenza in merito alle procedure di presentazione delle domande.

    Al momento causa problemi tecnici sul sito istituzionale
    www.polizia-penitenziaria.it non mi è possibile reperire il modulo di domanda in versione pdf stampabile.......tuttavia al più presto sarà mia cura postarlo in questa sezione.


    Bando di concorso:

    IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
    n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
    statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
    n.686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
    disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
    n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati
    civili dello Stato;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo
    assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello
    Stato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
    n. 445;
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
    Visto l'art. 5 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276,
    convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n.395, ed il decreto legislativo
    30 ottobre 1992, n.443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
    polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
    n.487 e successive modificazioni;
    Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
    n.12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto
    legislativo 17 novembre 1997, n.398 e, come richiamato dalla legge 1°
    febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5, comma 2, del decreto
    legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
    Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
    la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
    dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante
    «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
    di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
    polizia penitenziaria»;
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
    norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
    ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
    polizia penitenziaria;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante
    «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
    Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
    nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
    di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
    1999, n. 266»;
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
    n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
    concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
    del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
    di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
    Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
    nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
    pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
    26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto
    speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
    transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
    Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
    renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
    possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di
    semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno
    2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 176
    del 29 luglio 2008 relativo all'autorizzazione di assunzione di
    personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in
    deroga al divieto di assunzioni tra le quali n. 216 unita' nel Corpo
    di polizia penitenziaria;
    Vista la nota n. DFP-0040199 del 4 settembre 2008 con la quale la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
    Pubblica ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio
    dei Ministri del 6 agosto 2008 questa Amministrazione, in attuazione
    a quanto previsto dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre
    2006, n.226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato,
    un contingente di 246 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
    marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
    corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
    personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
    indetti dalle amministrazioni pubbliche);
    Vista la legge 14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione
    del servizio militare professionale);
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
    per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
    militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
    14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni
    introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
    servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
    ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
    coordinamento con la normativa di settore);
    Visto il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
    Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
    Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
    in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16,
    comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state
    emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del
    ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria,
    riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
    rafferma annuale in servizio o in congedo»;
    Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
    quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
    capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale
    del personale e della formazione del Dipartimento
    dell'Amministrazione Penitenziaria;
    Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale
    del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle
    procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;

    Decreta:

    Art. 1.

    Posti disponibili per l'assunzione

    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
    complessivi duecentodiciannove posti di allievo agente di polizia
    penitenziaria, di cui centodieci unita' nel ruolo maschile e
    centonove unita' nel ruolo femminile riservato ai volontari in ferma
    prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in
    servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008, o se
    collocati in congedo abbiano concluso tale ferma di un anno nelle
    Forze armate.
    2. I posti, eventualmente non coperti, all'esito della procedura
    concorsuale, in uno dei ruoli, saranno devoluti ai concorrenti
    dell'altro ruolo in ordine di graduatoria.
    3. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
    sia:
    a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti
    eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
    per il concorso successivo;
    b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
    eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
    partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
    4. Numero quattro posti (di cui due uomini e due donne) sono
    riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, ai
    candidati che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
    l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
    Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in
    quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova
    concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
    agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
    5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
    del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    6. Resta, altresi', salva la facolta' per il Dipartimento
    dell'Amministrazione penitenziaria di aumentare il numero dei posti.


    Art. 2.

    Requisiti e condizioni per la partecipazione

    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
    dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti civili e politici;
    c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
    anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative
    all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
    d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
    polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
    nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990,
    n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo
    30 ottobre 1992, n.443, ed in particolare:
    1) sana e robusta costituzione fisica;
    2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per
    le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle
    masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
    devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
    costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
    l'espletamento del servizio di polizia;
    3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
    visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
    sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
    4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
    del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede
    meno;
    5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
    500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
    non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15
    decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il
    20%
    6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
    funzione masticatoria e, comunque:
    devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
    inferiori;
    e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti
    con protesi fissa;
    almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
    denti posteriori;
    gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
    efficienti;
    il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
    essere superiore a sedici elementi;
    e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
    f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
    all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
    come modificato dall'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 17
    novembre 1997, n. 398, come richiamato dall'art. 26 della legge 1°
    febbraio 1989, n. 53 e l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
    ottobre 1992, n. 443;
    2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
    scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
    partecipazione al concorso.


    Art. 3.

    Esclusione dal Concorso

    1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso
    dei requisiti previsti dall'art. 2.
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
    destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
    hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
    sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
    3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono,
    altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da
    altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di
    cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
    Repubblica 10 gennaio1957, n 3.
    4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
    di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
    sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
    legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
    penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico - fisica ed attitudinale al
    servizio di polizia dei candidati.
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
    aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
    concorsuali.
    6. Ai concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma, in
    difetto dei prescritti requisiti sara' disposta l'esclusione dal
    concorso con decreto motivato del Direttore Generale del personale
    della formazione.
    7. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domande
    di partecipazione al concorso per altri Corpi di polizia ad
    ordinamento civile e militare.




    Art. 4.

    Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
    1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
    i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
    partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
    Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -
    Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III -
    Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del
    concorso medesimo.
    2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
    valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
    concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
    alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
    svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
    candidati.
    4. Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui
    alla citata legge n. 675/1996.
    Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
    Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
    Penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
    Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
    - 00164 Roma, titolare del trattamento.
    Il responsabile del trattamento e' il Dirigente della Direzione
    generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi
    polizia penitenziaria.


    Art. 5.

    Domanda di partecipazione

    1. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
    obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile in
    allegato al presente bando e, altresi', disponibili sul sito web
    www.polizia-penitenziaria.it
    2. I soli candidati in servizio nelle Forze armate quali volontari
    in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati in missione
    all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello non
    conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia' citato
    allegato.
    3. La domanda sottoscritta degli interessati, dovra' essere
    trasmessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
    di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - al
    Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione
    penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
    Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2
    - 00164 Roma:
    a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo
    presso il quale il candidato presta servizio che provvedera' alla sua
    trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo;
    b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
    Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
    alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere. Dell'avvenuta
    presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal
    Comando del Reparto cui essa viene presentata;
    c) per i candidati in congedo, a mezzo raccomandata con avviso di
    ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo. A
    tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio postale
    accettante;
    d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
    competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' a
    trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo.
    I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
    concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
    iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e'
    prorogata al primo giorno seguente non festivo.
    4. Nella presentazione delle domande:
    - i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio
    dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3) del
    presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al
    concorso, copia conforme dell'attestato di servizio previsto dal
    Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
    allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza di
    presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere
    spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3)
    del presente articolo entro il 14 novembre 2008;
    - i candidati in congedo di cui al precedente comma 3) lettere c)
    e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di
    partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto
    dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
    allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto
    del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
    5. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non
    risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi
    postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad
    eventi di forza maggiore.


    Art. 6.

    Compilazione della domanda

    1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
    modello di domanda di cui al precedente art. 5 dopo aver preso
    visione delle disposizioni previste dal presente bando, di cui
    sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
    dal concorrente, nell'apposito campo «CODICE CONCORSO» in alto a
    sinistra, la sigla «VFP02».
    2. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare tempestivamente
    - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione
    sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento
    di identita' in corso di validita':
    - ogni variazione di indirizzo;
    - ogni cambio di Reparto di appartenenza;
    - l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di
    un anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma 3)
    dell'art. 5 del presente bando.
    3. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il
    consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo
    riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si
    assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali
    dichiarazioni mendaci.






    Art. 7.

    Comunicazione agli aspiranti

    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale,
    eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
    2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, tutte le
    comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
    3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita'
    circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o
    tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata
    ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
    comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
    o ad eventi di forza maggiore.


    Art. 8

    Commissione esaminatrice

    1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
    d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
    con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione,
    e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
    non inferiore a dirigente e da altri quattro funzionari
    dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
    ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione
    economica C2).
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
    dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
    ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
    C2).
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti di
    uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere
    prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
    componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
    effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
    esaminatrice o con successivo provvedimento.
    4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
    unita', la Commissione con successivo decreto puo' essere integrata
    di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il
    presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
    aggiunto.



    Art. 9.

    Prova d'esame

    1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
    concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di
    un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per
    sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito
    necessario per la successiva partecipazione al concorso, in data 18
    novembre 2008, alle ore 9,30, presso la Direzione della Scuola di
    formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale
    dell'Amministrazione penitenziaria di Roma - Via di Brava, 99. Al
    riguardo, la Direzione della predetta Scuola e' raggiungibile con
    autobus ATAC linea «H» direzione (capolinea nei pressi della Stazione
    Termini) fino alla fermata «Casaletto» e da qui (capolinea) autobus
    ATAC «088» fino alla Scuola. (vedi nota 1)
    2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
    nei confronti dei candidati. Coloro che non si presenteranno nel
    giorno e nell'ora previsti a sostenere la suddetta prova sono
    considerati esclusi dal concorso.
    3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
    domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
    argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti
    programmi della scuola dell'obbligo
    4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
    multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
    consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
    5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di
    valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
    6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa Commissione
    all'atto della predisposizione delle serie di domande da
    somministrare.
    7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano
    riportato la votazione di almeno sei decimi.
    8. I candidati che abbiano superato la prova d'esame saranno
    sottoposti ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.


    (1) Ai fini del raggiungimento della sede d'esame sara' istituito,
    altresi', un servizio gratuito e riservato esclusivamente ai
    candidati che garantira' il collegamento con la Scuola per mezzo di
    pullman che effettueranno la partenza dalla stazione , posta sulla
    linea ferroviaria metropolitana «FM1 - Roma-Tiburtina/Aeroporto
    Fiumicino». La partenza dei suddetti pullman avverra' dalle ore 8,00
    alle ore 9,00. Al termine della prova analogo servizio sara' svolto
    per accompagnare i candidati presso la citata stazione.


    Art. 10.

    Modalita' di svolgimento della prova

    1. Durante la prova d'esame, e' fatto assoluto divieto ai
    candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
    di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
    vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
    2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare seco
    carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
    calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
    con l'esterno.
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
    dal concorso.






    Art. 11.

    Accertamenti psico-fisici

    1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati sono
    sottoposti, nel luogo, nel giorno ed ora, che verranno loro
    preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed
    attitudinali.
    2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
    effetti. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta
    prova sono considerati esclusi dal concorso.
    3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
    Commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da
    quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
    Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al 2°
    comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992.
    4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
    dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla
    ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
    C2).
    5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
    unita', le commissioni con successivo decreto possono essere
    integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico
    restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
    segretario aggiunto.
    6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il
    candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove
    strumentali e di laboratorio.
    7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
    prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della Giustizia e'
    autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
    di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
    con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
    del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo'
    superare la retribuzione spettante al personale di pari grado
    dell'Amministrazione statale.
    8. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
    proporre ricorso.
    9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica
    di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da
    due dirigenti medici in qualita' di componenti.
    10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
    Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
    caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
    decreto motivato del Direttore Generale del personale e della
    formazione.
    11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
    del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
    Commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
    la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
    componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
    effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
    medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo
    provvedimento.








    Art. 12.

    Accertamenti attitudinali

    1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
    sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il
    possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita'
    sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle capacita' di
    controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di
    responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di
    autocritica ed al livello di autostima.
    2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti
    attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari
    dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
    due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero
    appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in
    possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici
    specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
    decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
    funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
    dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore
    all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione
    economica C2.
    3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
    attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione, una
    serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive
    ed individuali, integrata da un colloquio.
    4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono
    predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del
    ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono
    approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del
    Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
    aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti
    specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della
    psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
    5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo'
    proporre ricorso.
    6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
    seconda istanza presieduta da un dirigente medico e da due dirigenti.
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
    di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
    seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
    l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
    Direttore Generale del personale e della formazione.
    8. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
    del presidente di uno dei componenti o del segretario della
    Commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere
    prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
    componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da
    effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
    esaminatrice o con successivo provvedimento.
    9. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
    nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento
    dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita'
    attitudinali, e' considerato escluso dal concorso;






    Art. 13.

    Documentazione Amministrativa

    1. Ai candidati risultati idonei alla prova selettiva, verranno
    loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da
    questa Amministrazione:
    a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
    ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal
    candidato e consegnato al predetto personale, in sede di esame di
    accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia
    fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il
    quale attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve
    dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli
    necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di
    precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4
    e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
    487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
    Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni
    speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
    b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
    comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
    medesima.
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
    concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.


    Art. 14.

    Graduatoria di merito

    1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti
    psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8
    redigera' per i soli aspiranti idonei alle predette prove la
    graduatoria di merito secondo:
    a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
    b) i titoli di seguito indicati da desumere dall'attestato di
    servizio previsto dal comma 4) dell'art. 5 del presente bando e
    dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di
    partecipazione al concorso o nelle dichiarazioni sostitutive
    rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n.445:
    - valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
    Volontario in ferma prefissata di un anno;
    - missioni in teatro operativo fuori area;
    - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
    - riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
    - titoli di studio;
    - conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
    lingue straniere;
    - esito dei concorsi di istruzione,
    specializzazioni/abilitazioni conseguite;
    - numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
    - eventuali altri attestati e brevetti.
    2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione
    esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
    categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
    valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
    3. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
    dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
    9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche ed integrazioni.


    Art. 15.

    Graduatoria finale

    1. Con decreto del Direttore Generale del personale e della
    formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene
    approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e
    gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei
    requisiti per l'ammissione all'impiego.
    2. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono
    pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della
    Giustizia.
    3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
    inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
    termine per eventuali impugnative.



    Art. 16.

    Corsi di formazione e assegnazione

    1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del
    Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
    personale e della formazione e avviati a frequentare un corso
    preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di
    cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
    successive modifiche.
    2. Una volta superati gli esami finali sono nominati agenti del
    Corpo stesso e saranno assegnati agli Istituti e ai servizi
    dell'Amministrazione Penitenziaria.
    3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
    nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
    sono dichiarati decaduti dalla nomina.
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente
    art. 1 comma 4, una volta superati gli esami finali del predetto
    corso di formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio
    ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le
    vigenti disposizioni legislative.
    Roma, 23 settembre 2008


    Il direttore generale: De Pascalis



    Saluti

    Antonio
    Ultima modifica di A_N_T_O_N_Y; 11-10-08 alle 15: 09

  5. #5
    Soldato L'avatar di raggiodiluce85
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Amalfi
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    12

    Predefinito

    Ma possibile ke x noi vfb concorsi non ce ne sono maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  6. #6
    Soldato L'avatar di emivalfumis
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Cassino
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    Predefinito

    Potete benissimo fare il vfp1 e poi accedere ai concorsi interni riservato ai vfp1.
    idoneo non vincitore allievo carabiniere e vfp4
    ALLIEVO MACCHINISTA METROPOLITANA

  7. #7

    Predefinito

    Ecco il bando di concorso e il modello di domanda in formato pdf scaricabile.
    Nota: (il file da scaricare è in formato .zip e contiene al suo interno i files .pdf relativi al bando ed al modello di domanda).

    Saluti

    Antonio


    Allegato 222
    Ultima modifica di A_N_T_O_N_Y; 12-12-08 alle 19: 01

  8. #8

    Predefinito

    ma per l attestato di servizio?
    La questione di fondo non è tanto di vincere o di perdere, di vivere o di morire; ma di come si vince, di come si perde, di come si vive, di come si muore! C.le VFP4 2° immissione 2008
    ...!Geo!...

  9. #9
    Utenti Storici L'avatar di UltimoPrimo
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da raggiodiluce85 Visualizza Messaggio
    Ma possibile ke x noi vfb concorsi non ce ne sono maiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Per forza perchè non sei un VFP1 ma sei un VFB
    Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana.


    (Giovanni Falcone)

  10. #10

    Predefinito

    L'attestato di servizio per chi è ancora in servizio lo trasmette direttamente il comando aggiornato al 13 novembre e non oltre tale data unitamente alla domanda di partecipazione sottoscritta dal candidato.
    Per chi invece è in congedo va richiesto al comando d'appartenenza ed allegato (senza spillarlo alla domanda di parecipazione)

    SALUTI

    Antonio

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