ciao ragazzi io ci sono che ingiustiziaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
avete ragione a protestare, ma nn è ke prendono poi fino al 2500esimo...
in ogni concorso ci sono i non vincitori...
ho scritto non avendo letto l'avvertimento del moderatore riguardo le opinioni personali.
Ultima modifica di determinazione; 22-03-10 alle 15: 05 Motivo: ho scritto non avendo letto l'avvertimento del moderatore riguardo le opinioni personali.
mmmm ti sfugge qualcosa...la manifestazione va comunicata alle autorità di PS, ma queste non devono "autorizzarla", in quanto è un diritto sancito dalla costituzione quello di manifestare, e tranne che in casi particolarissimi, questo non può essere vietato. Quindi se la manifestazione è non violenta e non crea problemi non si incorre in nessun reato.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Semmai io considereri l'art.18 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che sebbene del 1931 è ancora vigente:
Art. 18
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E’considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Mai dichiarato incostituzionale.
perchè si parla di avviso, non di autorizzazione.
avviso vuol dire che si dice alle autorità che il giorno tot nel luogo tot ci sarà una manifestazione, autorizzazione vuol dire chiedere il permesso di poter manifestare..
almeno io cosi ho sempre interpretato l'articolo della costituzione, può darsi che ho sempre sbagliato poi non so...
Non hai affatto sbagliato.
La Costituzione espone il principio fondamentale della libertà di manifestare.
Su questo non ci piove.
Poi tale principio deve essere regolamentato con leggi apposite.
Io ho indicato come viene regolamentato.
Perfettamente, sia dalla costituzione che dal tulps si legge chiaramente che le riunioni non armate e non violente non devono essere autorizzate ma solo comunicate all'autorità di ps, quest'ultimo può solo vietarla in presenza di gravi motivi si sicurezza pubblica quindi va bene cosi.
Come è stato detto prima manifestare è un diritto costituzionale e nessuno può dire il contrario.. Ci mancherebbe altro..
Saluti
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