Originariamente Scritto da
FRANCODUE
Esaminiamo la nuova norma che sostituisce la precedente ex art. 341codice penale abrogato nel 1994 dalla Corte Costituzionale e reintrodotto
di recente:
Art. 341-bis. -(oltraggio a pubblico ufficiale).
Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Intanto esso si configura se "offende e lede l'onore e il prestigo di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio o a cusa o nell'esercizio delle sue funzioni".
Quindi viene rivolto non tanto alla singola persona operante ma alla istituzione quell' quell'agente operante rappresenta in quel momento storico.
Se ti dice " tu sei un vigile stupido ed ignorante come tutta la vostra categoria", per fare un esempio pratico della cosa.
Se ti dice tu sei un ignorante, rivolto alla sola tua persona, l'oltraggio non c'è.
Siccome si intende che tu sei stupido ma la tua categoria non lo è.
Poi occhio alla seconda parte.
"se la verità del fatto è provata o se se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribbuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile."
Quindi occhio a farli bene questi atti.
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