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Discussione: Aenti e detenuti in casi particolari

  1. #1
    Capitano L'avatar di alpacinn
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    Predefinito Aenti e detenuti in casi particolari

    ci terrei a sapere in che modo gli agenti della polpen possono caziare a parole o anche usare la forza nei confronti di detenuti recidivi in certi comportamenti anomali o atteggiamenti violenti......mi spiego meglio, quando un detenuto fa qualcosa che non deve, qualsiasi cosa in che modo lo rimproverate verbalmente? urlando? o ci andate cauti magari con "dolcezza"? e nei casi di aggressione ai danni di un agente, gli altri agenti in soccorso che si precipitano sul posto di solito colpiscono il detenuto o lo separano solo dal malcapitato? insomma.......la mia domanda vuole essere un pò questa, dentro il carcere quando e se ce ne è bisogno, si può assumere per far rispettare le regole un atteggiamento un pò duro nei confronti di detenuti difficili che altro non sentono se non le maniere forti???

  2. #2

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    in attesa di pareri più autorevoli frutto di lungo servizio prestato in polizia penitenziaria (8izilop e vetro), ti rispondo io almeno sotto il punto di vista teorico.

    Allora in primo luogo bisogna capire cosa intendi per "comportamenti anomali" oppure "qualcosa che non deve".....cercherò di andarmene ad interpretazione!!
    All'interno del cosidetto regime penitenziario esistono una serie di "sanzioni disciplinari" regolate dal principio di legalità in particolare l'art. 38 L.354/1975 recita testualmente:

    Art.38
    Infrazioni disciplinari
    I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto
    come infrazione dal regolamento.
    Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione
    dell'addebito all'interessato, il quale é ammesso ad esporre le proprie discolpe.
    Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto,
    del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
    Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

    vi è poi l'art. 39 che disciplina le sanzioni nello specifico:

    Art.39
    Sanzioni disciplinari
    Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
    1) richiamo del direttore;
    2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di
    detenuti o internati;
    3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
    4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
    5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
    La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione
    scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle
    attività in comune é sottoposto a costante controllo sanitario.
    L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune é sospesa nei confronti delle
    donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un
    anno.

    Infine l'art. 40 che disciplina le autorità competenti a deliberare le sanzioni:

    Art.40
    Autorità competente a deliberare le sanzioni
    Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
    Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo
    legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e
    dall'educatore.


    le violazioni discplinari per le quali è prevista una sanzione sono contenute per esplicito richiamo dell'art. 38 nel regolamento d'esecuzione della L.354/1975 di cui al D.P.R. 230/2000 e più nello specifico nell'art. 77

    Art. 77

    Infrazioni disciplinari e sanzioni

    1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

    1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;

    2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;

    3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

    4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità;

    5) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;

    6) simulazione di malattia;

    7) traffico di beni di cui è consentito il possesso;

    8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

    9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge;

    10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

    11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

    12) falsificazione di documenti provenienti dall'Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;

    13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'Amministrazione;

    14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

    15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

    16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;

    17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;

    18) partecipazione a disordini o a sommosse;

    19) promozione di disordini o di sommosse;

    20) evasione;

    21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

    2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopra elencate.

    3. La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

    4. Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede


    Art. 78 ( note )

    Provvedimenti disciplinari in via cautelare

    1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonché l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con la esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

    2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 39 della legge.

    3. Il direttore attiva e svolge al più presto il procedimento disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti dell'articolo 81.

    4. La durata della misura cautelare non può comunque eccedere i dieci giorni,. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata


    L'art. 80 poi, prevede anche il meccanismo della sospensone condizionale delle sanzioni irrogate nonchè il condono per eccezionali circostanze:


    Art. 80

    Sospensione e condono delle sanzioni

    1. L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorché si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

    2. Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

    3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.


    Quindi come potrai ben capire il sistema è molto articolato tanto da ricomprendere il "qualcosa che non deve" che può essere una violazione disciplinare di qualsiasi tipo, anche perchè se si tratta di un reato è prevista la comunicazione della notizia di reato al pm così come avviene nella società libera.
    Ad ogni modo la legge sull'ordinamento penitenziario (354/1975) disciplina anche l'uso della forza fisica e dei mezzi di coercizione all'art. 41:

    Art.41
    Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
    Non é consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia
    indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per
    vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
    Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o
    degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio,
    accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.
    Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal
    regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a
    persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo
    strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.
    Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in
    cui ciò venga ordinato dal direttore.

    questo nei casi ordinari in quanto per le situazioni di emergenza c'è il 41 bis primo comma ma quella è un'altra storia.

    Infine esiste, all'interno del regime penitenziario, un'articolazione molto particolare, introdotta dalla l. 663/1986 (gozzini), che si chiama "sorveglianza particolare" ed è contenuta nell'art. 14 bis:

    Art.14-bis
    Regime di sorveglianza particolare.
    1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
    prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
    imputati:
    a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
    b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;
    c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
    2. Il regime di cui al precedente comma primo é disposto con provvedimento motivato della
    amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
    previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
    3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare é disposto sentita anche l'autorità
    giudiziaria che procede.
    4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza
    particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data
    del provvedimento. Scaduto tale termine la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via
    definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento
    provvisorio decade.
    5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in
    istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di
    altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di
    libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione
    penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
    6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo é comunicato immediatamente al
    magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.

    I contenuti del regime di sorvegliana particolare, poi, sono contenuti nell'art. 14 quater:

    Art.14-quater
    Contenuti del regime di sorveglianza particolare
    1. regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il
    mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle
    regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
    2. L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa
    autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.
    3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che
    dispone il regime di sorveglianza particolare.
    4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il
    vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal
    regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e
    periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto
    per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché
    quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
    5. Se il regime di sorveglianza particolare non é attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si
    trova, la amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in
    altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone
    immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al ministro in ordine ad eventuali casi
    di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.


    Spero di aver soddisfatto, almeno sotto il punto di vista terorico, le tue curiosità.......per pareri "comparati" con la tecnica operativa devi attendere vetro e 8izilop come ti dicevo


    Buona giornata.

    Antonio
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  3. #3
    Capitano L'avatar di alpacinn
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    sei stato molto esaustivo anche se purtroppo molti punti noto che sono a favore del detenuto, che viene quasi coccolato dalla legge, ma vabbè siamo in Italia.

  4. #4

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    non è questione di coccolare il detenuto, il discorso è da rapportarsi al fatto che il detenuto è un cittadino che sta espiando una pena e la nostra costituzione prevede all'art 27 che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, pertanto l'ordinamento penitenziario non fa altro che dare attuazione ai principi costituzionali.
    D'altro canto l'intero ordinamento giudiziario italiano è molto garantista e la fase dell'esecuzione penale non fa eccezione, per quanto gli strumenti repressivi esistono e come e funzionano anche ma sempre nei confronti di colooro che hanno qualcosa da perdere.
    A puro titolo esemplificativo ti segnalo che recentemente il pacchetto sicurezza approvato nel mese di luglio 2009 ha reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale abrogato nel 1999 e questo rappresenta uno strumento in più per gli appartenenti alla forza pubblica.

    saluti

    antonio
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  5. #5
    Capitano L'avatar di alpacinn
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    infatti è giustissimo che un detenuto che si fa la sua pena con buona condotta venga trattato in modo umano e tranquillo, considerando che poi nei carceri è anche pieno di detenuti che hanno fatto cose non proprio gravissime...... però per quanto riguarda detenuti recidivi,violenti e pericolosi, beh.......recentemente ho visto un video di come gli agenti delle prigioni russe fanno per farli stare buoni......... se lo trovo lo posto, forse però li sono un tantino esagerati.

  6. #6
    Tenente L'avatar di 8izilop
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    Antony come al solito, ha fatto i compiti ,e dal punto di vista normativo è stato impeccabile.
    Purtroppo spesso accade che chi dovrebbe prendere provvedimeti per le mancanze dei detenuti, se ne esce con un "visto al fascicolo" o "non si ritiene di dover adottare provvedimenti".
    Quindi tutto il lavoro fatto da chi sta in sezione, viene buttato nel cesso.

    Ora che mi sono sfogato, vi dico come vanno molto spesso le cose.
    Se un detenuto sbaglia con le parole, di solito si fa il rapporto, nella speranza che vada avanti e sia punito, cmq alla fine trovi il modo per far capire al detenuto che ha sbagliato, che non si deve permettere.
    Se invece un detenuto alza le mani ad un Agente le cose cambiano, intanto si prende una denuncia ed essendo un atto di PG non passa dal Direttore e sicuramente non sara archiviato e inserito al fascicolo come alcuni rapporti, inoltre, inoltre quando un Agente viene aggredito, tutti gli agenti presenti si precipitano a difendere il collega e di solito non si limitano a tenere il detenuto.
    FRANGAR, NON FLECTAR
    (CI SPEZZIAMO, NON CI PIEGHIAMO)

  7. #7
    Capitano L'avatar di alpacinn
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    Citazione Originariamente Scritto da 8izilop Visualizza Messaggio
    Se invece un detenuto alza le mani ad un Agente le cose cambiano, intanto si prende una denuncia ed essendo un atto di PG non passa dal Direttore e sicuramente non sara archiviato e inserito al fascicolo come alcuni rapporti, inoltre, inoltre quando un Agente viene aggredito, tutti gli agenti presenti si precipitano a difendere il collega e di solito non si limitano a tenere il detenuto.
    sinceramente lo immaginavo!!!!!!!

  8. #8
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    http://www.google.it/url?sa=t&source...ka-AUzkTMrj3OQ

    grazie governo x la tua sicurezza
    Ultima modifica di sale87; 26-10-09 alle 23: 20

  9. #9
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    cari miei se non succede qualcosa il governo non mette mai le mani........meno male che ai poliziotti non gli e' successo niente di grave...........pero' se fosse stato il contrario............a voi la parola.....

  10. #10
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    hai detto bene, il governo deve aspettare sempre prima ke succedano le stragi prima di intervenite... :-((

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