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Discussione: Il Nucleo di Polizia Tributaria ( P.T.)

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  1. #1

    Talking Il Nucleo di Polizia Tributaria ( P.T.)

    Guardia di Finanza
    Nucleo Polizia Tributaria



    La "Polizia Tributaria" è nata per la viva e avvertita esigenza di:

    * attività informative, investigative e repressive in ogni settore finanziario;
    * assunzione, dallo studio di fenomeni economici locali, di significati di carattere generale, validi ai fini della ricerca, della pianificazione e della programmazione dei provvedimenti da prendere o da provocare; tale studio (1) doveva "essere diretto alla conoscenza delle merci, che formano oggetto del contrabbando, delle persone che al contrabbando si dedicano, dei mezzi adoperati per la consumazione delle frodi e dei luoghi ove il contrabbando si consuma. A tal uopo i nuclei (...) devono fare continue indagini e ricerche, assumere informazioni e notizie presso i vari comandi del Corpo e gli uffici doganali (...) concordare e svolgere (...) l'azione repressiva";
    * disponibilità di personale scelto e ben istruito, in grado, in relazione all'evoluzione delle norme tributarie, di contrastare l'evasione specialmente nei settori delle imposte dirette e di quelle indirette sul trasferimento della ricchezza, nei quali la Guardia non aveva dimostrato lo stesso livello di efficienza fornito relativamente agli altri, sino ad allora, tradizionali settori (dogane, monopoli, imposte di fabbricazione).

    La nuova istituzione fu costituita come "contingente di militari in abito civile, per speciali servizi di investigazione e di polizia" alla "dipendenza del Comando Generale" e "diretta da un ufficiale generale del Corpo della Regia Guardia di Finanza" (art. 2, R.D. 18 gennaio 1923, n. 95), posto a capo "presso il Ministero delle Finanze di un ufficio tecnico per la polizia tributaria". Lo speciale contingente avrebbe dovuto avere una forza organica non superiore ad un decimo di quella della Guardia. Tali mere enunciazioni di principio costituirono il semplice letterale contenuto degli artt. 2 e 3 del citato R.D. 95/1923, che all'art. 1 abolì l'Ispettorato Generale (2) e affidò la guida del Corpo ad un Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito.

    La nuova carta organizzativa della Guardia (R.D.L. 14 giugno 1923, n. 1281) non fu altrettanto chiara nel confermare (art. 29) l'istituzione della polizia tributaria e si limitò ad aggiungervi l'aggettivo (peraltro superfluo) "investigativa"; né più espliciti furono il R.D. 31 dicembre 1923, n. 3170, che all'art. 13 ridusse il limite numerico massimo del contingente dal decimo al cinquantesimo della forza organica del Corpo, il R.D.L. 5 maggio 1926, n. 844, che, all'art. 7, fissò il numero dei militari di ogni grado della P.T.I., ponendoli fuori quadro. La limitazione di organici corrispose sia alla difficoltà di reperire e di istruire una così ingente quota di personale idoneo, sottraendola ai reparti operativi, numericamente già dotati di personale insufficiente rispetto alle esigenze, sia anche, non è da escludere, ad un qualche mutamento di orientamento sul modo di realizzare gli obiettivi stabiliti dal provvedimento istitutivo della P.T.I.



    Fonte: gdf.it

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    Ultima modifica di The Wizard; 21-04-11 alle 12: 59
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