Allora riporto una volta per tutte, l'rt.73 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che identifica coloro che non hanno bisogno del porto d'armi:
Art. 73 T.U.P.S.
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della Legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
Originariamente Scritto da BASILISCHIO
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