Infatti è proprio il CDS che ci dice cosa fare nel art.177, in particolare il c.2 recita:
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto,
qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti
e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel
rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
con quella parola evidenziata il ministero in pratica ti dice: se vuoi puoi farlo, ma se succede qualcosa sono c***i tuoi
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