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Discussione: Nuovo art. 80 CDS, come procedere?

  1. #1
    Soldato L'avatar di protectandserve
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    Predefinito Nuovo art. 80 CDS, come procedere?

    Ciao a tutti colleghi,
    mi interesserebbe sapere, se vi è già capitato dopo il 13 Agosto, come avete proceduto per l'annotazione dell'omessa revisione sul documento di circolazione (è così che lo chiamano): quale dicitura avete riportato, in che punto del documento e come (penna, timbrino, adesivo, ecc)...

    Cosa ne pensate inoltre della nuova procedura? Secondo me esiste una grossa via di scampo alla sanzione prevista per la circolazione con documento "annotato"...
    Ultima modifica di protectandserve; 23-08-10 alle 12: 32

  2. #2
    Utente Expert Corpi Polizia Locale L'avatar di Blushield
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    Citazione Originariamente Scritto da protectandserve Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti colleghi,
    mi interesserebbe sapere, se vi è già capitato dopo il 13 Agosto, come avete proceduto per l'annotazione dell'omessa revisione sul documento di circolazione (è così che lo chiamano): quale dicitura avete riportato, in che punto del documento e come (penna, timbrino, adesivo, ecc)...

    Cosa ne pensate inoltre della nuova procedura? Secondo me esiste una grossa via di scampo alla sanzione prevista per la circolazione con documento "annotato"... (180/8)
    Noi applichiamo la seguente dicitura scritta a penna (in attesa dell'arrivo di appositi timbrini) che riporta: Polizia Locale/Municipale di.....Veicolo sospeso dalla circolazione fino all'esito favorevole della visita di revisione. Verbale n...data...firma. Quanto predetto viene scritto nell'apposito spazio dove normalmente viene applicato l'adesivo di esito revisione rilasciato dalla MCTC. Non abbiamo preso in considerazione alcun adesivo in quanto più facile da asportare di una scritta.
    Conviene comunque un'accertamento a terminale MCTC o anche telefonico ai medesimi uffici, quando possibile...per miracoli poi... lentamente ci attrezzeremo.
    Personalmente credo che se da una parte è un'aiuto al cittadino che sicuramente perderà meno tempo (teoricamente in giornata potrebbe fare la revisione), dall'altra dovremmo andare più a fondo con i controlli.

  3. #3
    Soldato L'avatar di protectandserve
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    Citazione Originariamente Scritto da Blushield Visualizza Messaggio
    Conviene comunque un'accertamento a terminale MCTC o anche telefonico ai medesimi uffici, quando possibile...
    Ma se al controllo mi dichiarano che non hanno con se la carta di circolazione, faccio il controllo al terminale MCTC e il veicolo risulta con revisione scaduta, non posso comunque sapere se è già stato sanzionato per l'art 80c14 e quindi sospeso dalla circolazione...

  4. #4
    Sergente L'avatar di Pippos
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    Esatto questo è il problema del collegamento tra gli uffici in italia, in quel caso puoi procedere anche ad un 180 e sarà il tuo ufficio quando il trasgressore porterà in visione il documento, ad scrivere sul libretto e se è già scritto, ad applicare la sazione di guida con veicolo sospeso..
    Saluti

  5. #5
    Utenti Storici L'avatar di CISCONE
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    si sicuramente bisogna fargli il 180 e poi verificare quando porta in visione il documento.... noi abbiamo ordinato il timbro, appena arriva vi dico com'è!
    Si sta come, d'autunno, sugli alberi, le foglie.

    Il Stai cercando un amico di Naja?

  6. #6
    Soldato L'avatar di protectandserve
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    Altro problema, allora: se noi scriviamo, come diceva Blushield, l'annotazione nello spazio dove normalmente viene applicato l'adesivo di esito revisione, tizio dopo la revisione la coprirà, appunto, con il nuovo adesivo. E in caso di un 180 noi non potremo più vedere...
    Ultima modifica di protectandserve; 23-08-10 alle 11: 23

  7. #7
    Sergente L'avatar di Pippos
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    Citazione Originariamente Scritto da protectandserve Visualizza Messaggio
    Altro problema, allora: se noi scriviamo, come diceva Blushield, l'annotazione nello spazio dove normalmente viene applicato l'adesivo di esito revisione, tizio dopo la revisione la coprirà, appunto, con il nuovo adesivo. E in caso di un 180 noi non potremo più vedere...
    Con la data del 180 e con la data della revisione puoi fare d'ufficio l'80, pero giustamente come fai notare puoi fare solo l'art.80 e non la guida con veicolo sospeso...
    Saluti

  8. #8
    Soldato L'avatar di protectandserve
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    da poliziamunicipale.it :

    "Se ne è parlato poco e male. Il nuovo articolato dell'art. 80 del codice stradale recita testualmente che in caso di revisione scaduta, normalmente, "l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369".
    In buona sostanza, come anticipato su questa rivista, è la fine del permessino provvisorio che poteva essere redatto dalla polizia stradale ai sensi dell'art. 399 del regolamento stradale per consentire all'autista di portare a casa il veicolo irregolare.
    Come comportarsi allora? Le ultime indiscrezioni ministeriali, dopo il silenzio assordante in materia delle circolari Mininterno, sembrano indirizzate a marcare il tenore letterale della riforma.
    In pratica si dovrà indicare sul verbale che:
    "il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione, verbale n....del..... il trasgressore si impegna ad effettuare immediatamente la visita, consapevole di poter circolare solo per questo scopo".
    In buona sostanza se l'utente si reca immediatamente in officina il problema non sussiste.
    Diversamente spetterà all'interessato dimostrare con supporti documentali di aver ottemperato tempestivamente all'impegno sottoscritto evidenziando per esempio una prenotazione immediata della revisione che ammetterà alla circolazione anche per il giorno reale della verifica.
    Quel che importa è che l'operatore di polizia stradale non autorizzi arbitrariamente una circolazione temporanea fuori legge.
    In caso di sinistro, infatti, possono scattare guai grossi per chi ha ammesso il veicolo ad un rientro "vecchio stile"."

  9. #9

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    personalmente abbiamo ricevuto ordine di attaccare un biglietto sulla carta di circolazione (tale e quale come dimensioni e formato all'atestato di avvenuta revisione) con scritte le diciture che avete scritto. Il problema nasce se lo fermano altri magari due giorni dopo: cosa puoi dire a questo malcapitato automobilista che non ha ancora ottemperato alla revisione se ti dice che la sta andando a fare in quel momento? Sul biglietto che attacchi non è segnato un lasso di tempo entro il quale revisionare il veicolo. E se staccasse il biglietto?
    Per me hanno complicato tutto un'altra volta.
    SENZA PAURA, MAI

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da protectandserve Visualizza Messaggio
    da poliziamunicipale.it :

    "Se ne è parlato poco e male. Il nuovo articolato dell'art. 80 del codice stradale recita testualmente che in caso di revisione scaduta, normalmente, "l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369".
    In buona sostanza, come anticipato su questa rivista, è la fine del permessino provvisorio che poteva essere redatto dalla polizia stradale ai sensi dell'art. 399 del regolamento stradale per consentire all'autista di portare a casa il veicolo irregolare.
    Come comportarsi allora? Le ultime indiscrezioni ministeriali, dopo il silenzio assordante in materia delle circolari Mininterno, sembrano indirizzate a marcare il tenore letterale della riforma.
    In pratica si dovrà indicare sul verbale che:
    "il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione, verbale n....del..... il trasgressore si impegna ad effettuare immediatamente la visita, consapevole di poter circolare solo per questo scopo".
    In buona sostanza se l'utente si reca immediatamente in officina il problema non sussiste.
    Diversamente spetterà all'interessato dimostrare con supporti documentali di aver ottemperato tempestivamente all'impegno sottoscritto evidenziando per esempio una prenotazione immediata della revisione che ammetterà alla circolazione anche per il giorno reale della verifica.
    Quel che importa è che l'operatore di polizia stradale non autorizzi arbitrariamente una circolazione temporanea fuori legge.
    In caso di sinistro, infatti, possono scattare guai grossi per chi ha ammesso il veicolo ad un rientro "vecchio stile"."
    Una risposta molto chiara e precisa. Molti colleghi però si trovano in difficoltà per via della poca chiarezza della norma. Sostanzialmente la ritengo molto "incasinata" , o per lo meno, quella norma cui la modifica ha fatto più danno che bene. Il problema è: cosa si intende con "veicolo sospeso dalla circolazione"? Significa che deve fermarsi lì dove l'abbiam fermato? Dobbiamo chiamare il carro? Lo rimuoviamo? E' vero che il trasgressore può andare immediatamente a fare sta benedetta revisione, ma se non la fa subito? Se noi scriviamo un "permessino" per circolare fino all'officina più vicina ma non ci va? Non capita spesso di essere fermato dalla stessa pattuglia (dagli stessi agenti) il giorno seguente o quello dopo ancora....pertanto valuto questa modifica troppo garantista, poco chiara, e molto difficile da interpretare. Ma in Italia è proprio questo il problema delle leggi e in particolare del CDS. Non si dovrebbero interpretare a discrezione dell'Agente accertatore, dovrebbero essere chiare, concise con una procedura semplice. Basterebbe fare una carta di circolazione ( e anche la patente) in stile carta di credito con tanto di microchip per la lettura da parte degli agenti in servizio di polizia stradale ed il gioco è fatto. Tutto ciò toglierebbe ogni dubbio.
    SENZA PAURA, MAI

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