Visto che di questa cosa ogni tanto se ne parla anche in altre sezioni del forum, ho deciso di aprire questa discussione per chiarire e far conoscere meglio questa mansione.
Inserirò notizie di conoscenza personale oppure prese da internet, solo da fonti ufficiali ed affidabili cmq, giusto per cercare di rendere l'idea della complessità e delle mille sfaccettature dell'argomento Polizia Giudiziaria tra i Vigili del Fuoco.
Partiamo dal presupposto che i Funzionari, i Capi Reparto ed i Capi Squadra sono Ufficiali di PG mentre i Vigili sono Agenti di PG.
Tale qualifica è estesa su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24 per i reati di competenza e di pertinenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Dunque i Vigili del Fuoco sono Agenti/Ufficiali di Poliza Giudiziaria a competenza parziale.
Competenza generale significa che l’accertatore può compiere atti di indagine in relazione a qualsiasi reato; competenza parziale che egli può compiere atti solo in relazione a specifici reati. Ad esempio i Vigili del Fuoco di ruolo “svolgono funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività istituzionali”; queste sono, in particolare “il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale” (D. L.vo 139/2006). Essi sono quindi agenti di PG se indagano su chi ha appiccato un incendio o lo arrestano sul fatto, ma sono privi di competenze di PG se in una abitazione trovano un pacco di droga. Non hanno competenza territoriale, ma è ovvio che quando sono fuori del loro territorio, salvo che comandati, non sono in servizio e non hanno perciò alcuna competenza. Essi forse non sono neppure agenti di PS; questa qualifica era prevista dall’art. 8, primo comma della legge 1570/1941 il quale, dopo lunga discussione parlamentare non è stato abrogato, ma con l’art. 15 L. 469/61 è stato modificato scrivendo solamente che ad essi “sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano”. Se fossero stati ancora agenti di PS non ci sarebbe stato bisogno di questa norma. In seguito una nuova legge 139/2006 ha abrogato la legge 1570 “salvo il primo comma dell’art. 8”, senza considerare che esso era stato già abrogato e quindi non poteva rivivere; e si è creato un gran pasticcio giuridico. Inoltre la legge non ha previsto per i vigili del fuoco la possibilità di andare armati, cosa invece prevista per gli agenti di PS. Va detto che la qualifica di agente di PS conferisce più oneri che poteri e che ai vigili del fuoco tale qualifica proprio non servirebbe a nulla.
Hanno competenza generale illimitata quelli indicati nell’art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri, Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Agenti Forestali.
Hanno competenza generale limitata territorialmente, le guardie dei comuni, delle province e delle regioni.
Hanno competenza parziale coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono competenza per determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del fuoco, gli ispettori del lavoro, ecc.; Infine, mentre Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato si considerano in servizio permanente, e quindi possono legittimamente compiere atti anche se fuori servizio, gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG, sono tali solamente se in servizio.
Se non sono in servizio essi hanno solamente l’obbligo generico di rapporto ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che abbia notizia di un reato “nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”. Se, ad es., ne ha notizia casuale al bar, non ha alcun obbligo.
Il ruolo del CNVVF ed il D.Lgs. 626/94
L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “per quanto di specifica competenza”.
In concreto, tale attività è volta a verificare l’attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:
prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.
Uffici di polizia giudiziaria
Per far fronte agli adempimenti derivanti da tale attività istituzionale (aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali rappresentate dall’estinzione degli incendi e del soccorso pubblico, nonché della prevenzione incendi e delle attività di ricerca e studio) presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. sono presenti gli "Uffici di Polizia Giudiziaria".
Ciò premesso, le attività che il C.N.VV.F. svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:
Agenti e ufficiali di P.G.
A tal proposito è opportuno sottolineare che, in forza degli art. 7, co.1 e 2, art. 8 e 17 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché degli artt. 14 e 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469 e degli artt. 1 e 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 accorpati integralmente dal disposto dell’art. 6, 2° comma del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139>, il personale operativo del Cnvvf nell’esercizio delle attività istituzionali svolge funzioni di polizia giudiziaria; in particolare, al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, mentre al personale appartenente agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale (capi squadra, capi reparti, funzionari, dirigenti) è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reati fondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:
delitti contro la pubblica incolumità;
contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
I principali reati di competenza del CNVVF
Le principali fattispecie di reato relative alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono così riassumersi:
Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro
(codice penale, art. 451)
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
(codice penale, art. 437)
Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi.
(D.Lgs 81/2008 – combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni
(D.Lgs 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68)
Omessa predisposizione del “documento della sicurezza e salute dei lavoratori”(D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a))
Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(D.Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b))
Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’incolumità dei lavoratori
(D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b))
Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
(D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a))
Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
(D. Lgs. 81/2008 – combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e))
Omessa attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.(D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 – articolo 7 comma 2)
La speciale procedura per i reati in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi sul lavoro introdotta dal D.Lgs. 758/1994
In conclusione, appare importante evidenziare brevemente la speciale procedura introdotta dal Legislatore, con l’ormai datato D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 in materia di violazioni (di carattere contravvenzionale) delle norme relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro:
una volta accertata la commissione di una contravvenzione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi lavoro, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando, contestualmente, un arco temporale in cui questi deve adempiere;
trascorso tale intervallo di tempo, l’organo di vigilanza verifica che il contravventore abbia adempiuto (nei tempi e nei modi) alla prescrizione impartita e, in caso affermativo, lo ammette al pagamento di una somma di denaro (1/4 della pena edittale massima prevista per la violazione);
a pagamento avvenuto l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’avvenuto adempimento (nei tempi e nei modi) e l’avvenuto pagamento (nei tempi) chiedendo, al contempo, l’archiviazione del procedimento penale apertosi (e rimasto in sospeso) con la contestazione della contravvenzione.
In tal modo, quindi, il legislatore ha inteso perseguire un il duplice obiettivo: deflazionare il sistema penale da un lato e garantire l’incolumità dei lavoratori attraverso la rimozione delle situazioni pericolose ed il ripristino delle condizioni di sicurezza, dall’altro.
Fonte: http://www.vigilfuoco.it/speciali/si...a.asp#ancora_2
Ovviamente poi vi sono tutti quei reati inerenti alle operazioni di soccorso tecnico urge nte svolte dal Corpo.
In merito di Polizia Giudiziaria negli anni si è detto tanto, rendendo la materia ancora più complessa ed incomprensibile per Noi appartenenti al Corpo dei VVF.
Su questa linea il Ministero giusto un anno fa, nel luglio del 2009, ha dirameto le nuove disposizioni in materia con i relativi nuovi moduli e le spiegazioni su come applicare tale materia.
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