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Discussione: Limiti detenzione/arresti domiciliari

  1. #1

    Predefinito Limiti detenzione/arresti domiciliari

    buongiorno a tutti, vorrei avere un'informazione sulla detenzione/arresti domiciliari.
    i limiti sono uguali sia per arresti che per detenzione? in particolare vorrei sapere se una persona agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare che limiti ha, cioè se può uscire dall'abitazione e stare nelle zone condominiali e stare a contatto con i condomini.
    ho letto l'art. 284 del codice penale ma non è troppo chiaro a riguardo.
    immagino che questi limiti o condizioni varino di caso in caso, come posso sapere se e quali condizioni sono applicate nel caso in particolare? può un condomino ottenerle queste informazioni? se sì dove rivolgersi?

    grazie a tutti

  2. #2

    Predefinito

    Allora innanzitutto partiamo da una differenza sostanziale fra arresti domiciliari che sono una misura cautelare il cui presupposto sono i gravi indizi di reità e almeno una delle esigenze cutelari previste dall'art. 274 c.p.p. ossia : 1. pericolo di fuga, 2. pericolo di inquinamento delle prove , 3. pericolo di reiterazione del reato; e rappresentano una misura disposta dall'autorità giudiziaria generalmente in attesa del processo di primo grado ma anche dopo la sentenza di primo grado e fino al completamento dei vari gradi di giudizio qualora le esigenze cautelari permangano.
    La detenzione domiciliare, invece, è una misura alternativa alla detenzione prevista dalla legge sulkl'ordinamento penitenziario all'art. 47 ter nei casi ordinari e 47 quinquies per i casi speciali in relazione alle detenute/i madri o padri ovviamente qualora rientrino nei limiti di pena previsti per l'applicazione della misura e siano presenti gli ulteriori requisiti richiesti.

    Nello specifico le limitazioni imposte dal giudice con l'ordinanza di custodia cautelare o dal tribunale di sorveglianza nell'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare sono consacrate a verbale nel provvedimento applicativo di cui sono parte integranete. E' il giudice, dunque, che nell'applicare la misura (cautelare o alternativa) stabilisce in concreto cosa il soggetto può o non può fare. Ovviamente la legge prevede che il giudice possa autorizzare il soggetto ad assentarsi dal luogo di detenzione o arresti domiciliari per esigenze di lavoro, di studio, di famiglia ovvero per provvedere alle proprie necessità basilari (come ad esempio poter fare la spesa) qualora non possa provvedere un familiare al suo posto. Allo stesso modo è stabilito che il soggetto possa o non possa comunicare con altre persone visivamente o telefonicamente (generalmente è vietato).
    Per quanto riguarda la permanenza e la sosta nei locali condominiali , personalmente, credo che non dovrebbe essere un problema trattandosi pur sempre di pertinenze dell'abitazione ma in concreto si rischia comunque.
    Dunque, in definitiva, il condomino non può conoscere il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura in quanto è notificata al solo interessato ma può sempre segnalare alle FF.OO. il comportamento anomalo affinachè effettuate le verifiche del caso si valuti se il soggetto trasgredisce o meno agli obblichi imposti.
    Giova ricordare a puro titolo di cronaca che allontanarsi dal sito degli arresti domiciliari integra il reato di evasione ex art. 385 c.p. , mentre la non osservanza degli obblighi imposti comporta la sospensione e successivamente la revoca della misura alternativa e il soggetto rientra in carcere.

    Quanto appena esposto costituisce un indirizzo di carattere generale al fine di fornire un quadro di insieme, se interessa qualcosa di più specifico basta chiedere....eventualmente anche in privato

    Saluti

    Antonio
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  3. #3

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    capito tutto, molto chiaro.
    grazie mille per la disponibilità e la celerità nella risposta!

  4. #4
    Tenente L'avatar di 8izilop
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    Gli arresti domiciliari, cosi come la detenzione domiciliare, devono essere sofferti nel DOMICILIO, quindi dentro il proprio appartamento; scale, balconi, terrazze etc etc non fanno parte de domicilio e il farsi trovare in uno di questi ambienti durante un controllo è una violazione agli obblighi.
    FRANGAR, NON FLECTAR
    (CI SPEZZIAMO, NON CI PIEGHIAMO)

  5. #5

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    ecco...chi meglio del buon vecchio 8izilop può illuminarci Quindi sostare in terrazza è violazione degli obblighi ma non costituisce allontanamento dalla sede detentiva domiciliare e quindi non è evasione giusto?
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  6. #6
    Caporale
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    Citazione Originariamente Scritto da A_N_T_O_N_Y Visualizza Messaggio
    ecco...chi meglio del buon vecchio 8izilop può illuminarci Quindi sostare in terrazza è violazione degli obblighi ma non costituisce allontanamento dalla sede detentiva domiciliare e quindi non è evasione giusto?
    la terrazza fa pur sempre parte del tuo domicilio per cui dovresti essere più che libero di starci, o no?

  7. #7

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    beh...dipende sempre da cosa prevede l'ordinanza applicativa in merito agli obblighi imposti al soggetto.
    Il Poliziotto Penitenziario è l'ultimo baluardo dello Stato Italiano in una terra di confine fra la legalità e l'illegalità che è l'istituto penitenziario


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  8. #8
    Tenente L'avatar di 8izilop
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    Di solito non viene contestato il reato di evasione, cmq viene informata l'A.G. competente, nel caso di arresti domiciliari decide se aggravare o meno la custodia cautelare, se invece si tratta di detenzione domiciliari, il Magistrato di Sorveglianza puo sospendere in modo provvisorio la misura alternativa, disponendo l'acompagnamento in carcere in attesa che il Tribunale di Sorveglianza disponga la revoca o la continuazione della misura.

    La terrazza come il balcone fanno parte dell'immobile ma gli arresti o la detenzione domiciliare si scontano all'interno dell'abitazione, inoltre dal balcone o dalla terrazza si puo facilmente conversare con altre persone e ciò di solto è vietato.
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  9. #9
    Caporale L'avatar di Patrick113
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    è abbastanza relativo, un mio amico avuta l'estradizione dalla francia dopo 20 anni di carcere è passato a reati comuni e ora è tornato a casa agli arresti domiciliari, ha tot ore la mattina e tot ore il pomeriggio. quando è in casa nessuno può entrare (amici, parenti). Fino a che non passi a reati comuni il permesso premio e arresti domiciliari te li scordi. Mio padre gli hanno tolto da poco il 41 bis e si deve fare tutto il 2010 prima di passare a reati comuni e quindi richieder permessi premio.

  10. #10
    Capitano L'avatar di alpacinn
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    può capitare che degli agenti del NTP oltre alle traduzioni e ai piantonamenti negli ospedali vengano impiegati anche a piantonare qualcuno messo ad arresto domiciliare???
    agente scelto Polizia Penitenziaria

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