Originariamente Scritto da
Charlie 2
In effetti la perdita della patente militare, come pure del tesserino militare, che non sono personali ma dell'amministrazione militare e devono essere riconsegnati quando si viene congedati, rientrano nei delitti punibili ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale Militare di Pace - Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.
In effetti il Ministero della Difesa ha richiamato i Comandanti a quanto disporto dall'art. 165. In tale articolo ricade lo smarrimento della mimetica ovvero del tesserino militare.
Essendo un reato il Comandante, in qualità di COMANDANTE DI CORPO ed UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, venendo a conoscenza del reato (sicuramente il militare avrà comunicato la perdita alla propria segreteria - quindi formalmente al Comando), HA L'OBBLIGO di informare la Procura Militare (quindi niente cazziatone e bicchiere di birra poichè altrimenti il Comandante commette lui stesso il reato di omissione di atti di ufficio che è ben altra cosa).
Essendo il reato punibile con una pena sino a 6 mesi, il COMANDANTE DI CORPO, ai sensi dell'art. 260 del C.P.M.P. , ha facoltà di chiedere al Procuratore Militare di poter procedere disciplinarmente anzichè penalmente. Se il Procuratore acconsente il Comandante di Corpo decide che sanzione disciplinare infliggere. Tuttavia il Comandante di Corpo può richiedere al Procuratore di non voler procedere disciplinarmente, in questo caso segue un procedimento penale, come pure, il procuratore può non autorizzare il Comandante di Corpo a procedere disciplinarmente ed anche in questo caso si avvia il procedimento penale.
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