Originariamente Scritto da
marte
resoconto:
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4113 - Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 22 febbraio 2011.
Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che, in data 8 marzo, è stata assegnata la proposta di legge C. 4113 Di Stanislao, recante «Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate». Poiché la suddetta proposta di legge verte
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sulla identica materia delle proposte di legge C. 3160 Schirru e C. 4084 Cicu, ne dispone quindi l'abbinamento.
Ricorda infine che, nella seduta del 15 febbraio, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto ai fini della formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.
Salvatore CICU (PdL), relatore, illustra il testo unificato elaborato dal comitato ristretto, evidenziando come anche la nuova proposta del collega Di Stanislao abbia finalità identiche a quelle delle altre iniziative legislative. Segnala che il testo tenti di superare le problematiche derivanti dall'esigenza di uniformare i criteri di accesso alle Forze armate con quelli previsti per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Rileva, peraltro come, rispetto ad una precedente versione dell'articolato, il testo messo in distribuzione adotta l'espressione «Forze di polizia ad ordinamento civile e militare», così da ricomprendere anche il Corpo della polizia penitenziaria tra quelli per i quali occorrerà adeguare i limiti di altezza.
Ricorda altresì che nel corso dei lavori, è stato sollecitato lo svolgimento di attività conoscitive. Al riguardo, dichiarandosi disponibile a svolgere ogni attività utile all'istruttoria, invita i colleghi che hanno formulato la richiesta a specificare quali siano i soggetti da audire, così da poter meglio definire l'ambito degli approfondimenti che si ritengono necessari.
Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che l'ampio dibattito svolto e le osservazioni svolte dal rappresentante dell'Esecutivo, anche con riferimento alla disciplina vigente in importanti Paesi stranieri, abbiano contribuito a rendere chiaro il quadro di riferimento. Per tale ragione ritiene che la proposta possa avere un iter accelerato.
Salvatore CICU, relatore, propone, se non vi sono obiezioni, l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in titolo, testé illustrato, come testo base per il seguito dell'esame.
La Commissione delibera di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 2).
Edmondo CIRIELLI, presidente, nel rimettere ogni determinazione in ordine allo svolgimento di audizioni al prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
allegato: proposta di legge definitiva:
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate (C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ART. 1.
(Limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate).
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo i criteri definiti dall'articolo 635-bis».
2. Dopo l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 635-bis. - (Limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate). 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti i seguenti limiti di altezza:
a) limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a metri 1,50;
b) limite massimo di altezza per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare non superiore a metri 1,90;
c) limite massimo di altezza per il personale della Marina militare non superiore a metri 1,95.
2. Il regolamento può derogare ai limiti di cui al comma 1:
a) prevedendo limiti minimi di altezza differenziati in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiori a metri 1,55;
b) per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedono la determinazione di limiti di altezza differenziati;
c) in relazione alle deroghe di cui alla lettera b), prevedendo comunque limiti minimi di altezza differenziati per uomini e donne, in misura idonea ad evitare discriminazioni nei riguardi delle donne nell'accesso alla carriera militare».
ART. 2.
(Disposizioni per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
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emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia, delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro il medesimo termine sono apportate le modificazioni necessarie al fine di uniformare ai requisiti di cui all'articolo 1, i limiti di altezza per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Corpo militare della Croce Rossa.
ART. 3.
(Relazione del Governo alle Camere).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando:
a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 635-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge;
b) i parametri tecnici e scientifici impiegati per la determinazione dei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
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