Per favore, atteniamoci al tema.
Grazie.
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Grazie.
mi può rispondere lei che sicuramente mi saprà dare la risposta esatta?...topic interessante...nel caso in cui uno di questi reietti invece di dare un calcio alla macchia...colpisce il funzionario dello stato o lo minaccia con un oggetto contundente o peggio ancora con un coltello, il funzionario può almeno difendersi con la propria arma? non intendo scene alla Commando ovviamente, ma almeno un colpo alle gambe/ginocchia ??? Ripeto che intendo solo nel caso si venisse minacciati e non per fare mezzogiorno di fuoco
p.s. anche nel caso NON sia in borghese
gradirei non ricevere SOLO la citazione dell' Art. 52 del C.P.
I pubblici ufficiali sono tutelati (non so se questo è il termine giuridico) dall'"uso leggittimo delle armi" art 53 c.p.
Resta comunque la proporzionalità tra offesa e difesa e qui è terreno per un mare di avvocati, come già detto da qualcuno l'arma deve essere l'estrema difesa per salvare la pelle.
Per l'ennesima volta, ripropongo gli articoli del codice panale che trattano la materia:
Art. 52 Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Art. 53 Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (1). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
....purtroppo con questa carenza di personale si ha sempre molta difficoltà a fronteggiare circostanze di questo genere, per cui evitante,evitate, evitante: anche se da molto fastidio, ma purtroppo è così.
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