Originariamente Scritto da
IvanB
Raga leggete....CI RIGUARDA....
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).
EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO
Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.
1. 16.Vietti, Rao, Ria.
(Approvato)
All'articolo 1, comma 7, ultimo periodo, dopo la parola sentita aggiungere le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga - e d'intesa con.
1. 100(Nuova formulazione).Il Relatore.
(Approvato)
ART. 4.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: �«ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione, nel limite di una spesa annua di 69,3 milioni di euro, di 2.000 unità di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria�».
4. 1.Il Governo.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: �«Art. 6. - (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata compresa tra i sei ed i dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di questo ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi funzionali all'attività di formazione.�»
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
�«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.�».
4.2.Il Governo.
(Approvato)
............PENSO CHE SIA VERAMENTE FATTA ORA.......
Soldi stanziati, assunzioni approvate......che manca....!!!!!?????
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