Codice Penale
Art. 51
Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
L’esercizio di un diritto o l’
adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un
ordine legittimo della pubblica Autorita’, esclude la punibilita’.
Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine dell’Autorita’, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresi’ chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
<Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita’ dell’ordine.> (comma da ritenersi soppresso in base al R.D.M.)
Art. 52
Difesa legittima
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia
proporzionata all’offesa.
Art. 53
Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, n
on e’ punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica,
quando vi e’ costretto dalla necessita’ di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorita’ e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali e’ autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
Art. 54
Stato di necessita’
Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile,
sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessita’ e’ determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
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