Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 47

Discussione: Tessera di P.G.

  1. #31
    Utente Expert Corpo Forestale
    Data Registrazione
    May 2010
    Località
    Serenissima Repubblica
    Messaggi
    511

    Predefinito

    Art. 73 R.D. n. 635/40 (Reg. Es. T.U. Leggi di P.S.)
    1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della Legge.
    2. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
    3. Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
    4. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
    Per "tutti" intendo proprio tutti gli ufficiali ed agenti di p.s., nonché tutte le altre categorie di personale civile autorizzate a portare armi senza licenza.
    Ah ... non lo dico io, lo dice il succitato regolamento. E, per completezza, esistono delle eccezioni, ma sono davvero poche (mi vengono in mente l'art. 158 T.U. Leggi di P.S. sulla repressione degli espatri abusivi, gli artt. 1 e 3 L. n. 100/58 sulla repressione del contrabbando, la L. 494/40 sul servizio di vigilanza confinaria dei militari delle FFAA e l'art. 169 R.D. n. 2584/37 sulla repressione dell'evasione dei detenuti ... anzi, quest'ultimo è stato abrogato col D.P.R. n. 82/99, e ora non è più consentito sparare neppure ai detenuti in fuga).

  2. #32
    Utenti Storici
    Data Registrazione
    May 2010
    Messaggi
    6,704

    Predefinito

    C'è qualcosa che mi sfugge...gli appartenenti alle FF.PP., sono autorizzati all' uso dell' arma a norma dell' art. 53 del C.P. o sbaglio? Se così fosse per cortesia correggimi...

  3. #33
    Utente Expert Corpo Forestale
    Data Registrazione
    May 2010
    Località
    Serenissima Repubblica
    Messaggi
    511

    Predefinito

    Codice Penale

    Art. 51
    Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

    L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita’, esclude la punibilita’.
    Se un fatto costituente reato e’ commesso per ordine dell’Autorita’, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
    Risponde del reato altresi’ chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
    <Non e’ punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita’ dell’ordine.> (comma da ritenersi soppresso in base al R.D.M.)

    Art. 52
    Difesa legittima

    Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

    Art. 53
    Uso legittimo delle armi

    Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e’ punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi e’ costretto dalla necessita’ di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorita’ e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
    La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
    La legge determina gli altri casi, nei quali e’ autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

    Art. 54
    Stato di necessita’

    Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
    Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
    La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessita’ e’ determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
    Certo che le FFOO possono avvalersi delle scriminanti in materia di uso delle armi apprestate dal Cod.Pen. (sopra riportate), ma sempre tenendo presente che la giurisprudenza è costantemente orientata verso una prospettiva interpretativa 'costituzionalmente orientata' (sicché, p.es., l'uso delle armi non è stato ritenuto lecito per vincere una mera resistenza passiva; nel caso, sempre p.es., di fuga, l'uso delle armi è stato considerato legittimo solo laddove, per le modalità della fuga medesima, siano state poste a repentaglio la vita e l'incolumità individuale di terze persone, mentre, la mera trasgressione dell'ordine dell'<alt>, se non accompagnato dalle predette circostanze, non vi rientra). E, anche se la norma nulla dice al riguardo, la giurisprudenza richiede che debbano sussistere anche ulteriori requisiti: necessità del ricorso alle armi (nel senso che la resistenza o la violenza debbono essere di tale natura da non poter essere neutralizzate diversamente), della proporzionalità (ossia un bilanciamento tra gli interessi contrapposti) nonché il livello di pericolo determinato dalla condotta del soggetto che resista o usi violenza al pubblico ufficiale.
    Annoto, ancora, che anche la condotta del pubblico ufficiale è rilevante, nel senso che se costui - con atti arbitrari eccedenti i limiti delle sue attribuzioni - ha causato la reazione (cfr D.Lgs. n. 288/44) la giurisprudenza nega che ciò integri gli estremi della resistenza (con ogni ricaduta in tema di uso legittimo delle armi).

  4. #34
    Utenti Storici
    Data Registrazione
    May 2010
    Messaggi
    6,704

    Predefinito

    Ti ringrazio della risposta, anche se già conoscevo gli art. da te citati.... Comunque, l' orientamento della giurisprudenza varia a seconda della Procura e del Magistrato, non tutti interpretano in egual maniera. Permettimi di dire che nulla a vedere ha il porto d' armi per difesa personale con l' implicita autorizzazione concessa alle FF.PP. per il porto e l' uso dell' arma. A dimostrazione di ciò vi sono i diversi vincoli ai quali le diverse categorie di persone sono sottoposti. Inoltre, consiglio di chiudere l' O.T. altrimenti i Mod. iniziano a scaldarsi...

  5. #35
    Utente Expert Corpo Forestale
    Data Registrazione
    May 2010
    Località
    Serenissima Repubblica
    Messaggi
    511

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da ELITE Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio della risposta, anche se già conoscevo gli art. da te citati.... Comunque, l' orientamento della giurisprudenza varia a seconda della Procura e del Magistrato, non tutti interpretano in egual maniera. Permettimi di dire che nulla a vedere ha il porto d' armi per difesa personale con l' implicita autorizzazione concessa alle FF.PP. per il porto e l' uso dell' arma. A dimostrazione di ciò vi sono i diversi vincoli ai quali le diverse categorie di persone sono sottoposti. Inoltre, consiglio di chiudere l' O.T. altrimenti i Mod. iniziano a scaldarsi...
    In Italia vigono le stesse leggi (statali) da Campione a Lampedusa e da Trieste a Ventimiglia, ma è un dato di fatto che ciascuna delle (mi pare siano ca. 250) Autorità Giudiziarie penali le "interpreti" a propria discrezione e piacimento (lo stesso vale, ovviamente, anche per le altre A.G.: civili, amministrative, tributarie, contabili, ecc.). Non molto tempo fa ho letto un provvedimento di un P.M. motivato, pressappoco, così: <vista l'interpretazione della norma data dalla Corte di Cassazione (con Sent. n. ...), ritenuto di non poter condividere tale interpretazione che si deve ritenere errata in quanto ..., considerato di dover invece interpretare tale norma nel senso che ..., chiede al G.I.P. di interpretare la norma come sopra indicato (in senso opposto a quello indicato dalla Cassazione) e, di conseguenza, disporre ...>; non mi pare servano commenti!
    E' chiaro che simili modi di fare ingenerano nei cittadini un senso di profonda sfiducia nell'Istituzione Giustizia. A ciò si accompagnano sconforto (per decisioni talora incomprensibili persino agli addetti ai lavori) e sfiducia (per l'<incertezza> del diritto che ne deriva).

    Il personale delle FFPP civili (PS, PPen e CFS) è attualmente autorizzato al porto delle armi d'ordinanza contemplate da specifici regolamenti (che sono, rispettivamente, i DD.P.R. nn. 359/91, 551/92 e 210/94). Ma fino a quando non sono stati emessi tali DD.P.R. (e, se vuoi, le L. che ne hanno autorizzato l'adozione) mi sapresti indicare qual'era la norma che consentiva ciò? E per il personale militare (in particolare CC e GdF), per il quale non esiste alcun specifico D.P.R. (vds, per analogia, art. 4 L. n. 694/74)?
    La risposta, ovviamente, è l'articolo del T.U.L.P.S. che avevo citato, il quale - per inciso - non è una <licenza di porto d'armi>, bensì esonera alcuni ben determinati soggetti dalla necessità di possedere quest'ultimo.
    Che poi il fine per cui le armi vengono date sia quello dichiarato dalla norma, non esclude che all'occorrenza se ne possano fare altri usi (purché leciti, p.es. se un ragazzo che possiede una pistola con porto d'armi ad uso sportivo si avvede di un ladro che cerca di entrargli in casa e spara un colpo in aria a scopo dissuasivo, nessuno mai si sognerò di contestargli di aver fatto un uso dell'arma diverso da quello per cui gli è stata concessa licenza). Tra l'altro, l'art. 53 C.P. non vale solo per le FFPP, bensì per tutti i pubblici ufficiali (ha, quindi, una platea di soggetti potenziali destinatari estremamente più ampia, e soprattutto non tutti costoro hanno un'arma in dotazione).

    Detto ciò, concordo con te ... siamo ormai andati troppo OT, quindi chiudiamo!

    Tornando in topic:
    sono deluso, mi sarei aspettato qualche domanda sulle norme che attribuiscono alle CP talune delicate competenza ... mah
    Ultima modifica di ICG; 20-01-11 alle 19: 48

  6. #36

    Predefinito

    Quindi anche un vfp1 della CP è competente ma deve fare affidamento sui carabinieri etc..?E non può avere la tessera

  7. #37
    Sergente L'avatar di balentini
    Data Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Rende,La Maddalena,il mondo
    Messaggi
    256

    Predefinito

    un vfp1 cp e' competente in materia di polizia giudiziaria nella misura di tutti gli atti e le funzioni attribuiti ad un agente di polizia giudiziaria nelle materie e negli ambiti propri del Corpo,di fatto ne sei competente quanto un Sc in spe o un vfp4,quanta poi sia la tua effettiva preparazione,beh quello varia da persona a persona.
    si di fatto il tesserino di P.G. e' difficile te lo rilascino
    "o comandi,o ti fai comandare,o te ne vai fuori dai piedi"
    "voi siete np/ms,andrete per mare a salvar naufraghi,ed io saro' sempre qui....a salvare le vostre anime" (un mio Insegnante di p.g. con la I maiuscola)

  8. #38

    Predefinito

    Il tesserino di P.G. come quello di Polizia Stradale lo rilasciano al personale in spe al massimo ai vfp4 perchè nell'arco dell'anno non farebbe in tempo ad arrivarti, comunque ti viene fatto un trimbo firmato dal comandante sul tessserino md4 che dice che il titolare del tesserino è un agente di P.G..Per la competena rigurado alla P.G. ti viene fatto un breve corso con esame finale quando arrivi in capitaneria.
    In attesa di diventare carabiniere .......faccio il marinaio!!!

  9. #39

    Predefinito

    Susate se mi intrometto nella vostra discussione, ma vorrei chiedervi se sapeste se da congedato, la Qualifica di Agente di P.G. e ancora valida, e quindi se la posso inserire come "titolo di merito" nella domanda.
    Scusate ancora,
    Grazie_

  10. #40

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Giorgietto Visualizza Messaggio
    Susate se mi intrometto nella vostra discussione, ma vorrei chiedervi se sapeste se da congedato, la Qualifica di Agente di P.G. e ancora valida, e quindi se la posso inserire come "titolo di merito" nella domanda.
    Scusate ancora,
    Grazie_
    La qualifica decade al momento del congedo.
    In attesa di diventare carabiniere .......faccio il marinaio!!!

Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •