Originariamente Scritto da
GUEST
sempre dal Codice dell'ordinamento militare, alias DLgs 66:
Art. 197
Organizzazione dei servizi umanitari
[OMISSIS]
2. Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per
il soccorso,
la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con
le regioni, ferma restando la possibilita' della formazione
attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo
specifico.
ma quali Regioni? Passi per il generico "personale volontario", ma per "le infermiere"...
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e'
valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti
propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre
l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti,
al secondo anno
delle scuole delle infermiere professionali.
ma quali scuole "delle infermiere professionali?
Mi viene un forte dubbio:
fosse che questo riordino tal qual giacesse in qualche cassetto di una qualche scrivania di un qualche ministero già diversi lustri or sono??
(scusate l'uso di questa faccina, ma visto che c'è...)
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