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Discussione: Vigili del Fuoco Discontinui & Volontari

  1. #4421

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    Ciao, premetto che mi son letto quasi tutta la discussione e m'è già bastata per avere alcune precisazioni, ci sono punti però che ancora non mi son chiari e mi lasciano alcuni dubbi: intanto vorrei precisare che mi farebbe molto piacere riuscire a far parte di questa realtà; sin da quando ero bambino il mio sogno era diventare Vigile del fuoco ma col passare degli anni e per tanti motivi non sono mai riuscito ad esserlo, senza mai perdere però la passione per questo magnifico mestiere.
    Ho un lavoro fisso da ormai quasi 10 anni, purtroppo senza colleghi che svolgono volontariato di questo tipo ai quali poter chiedere delucidazioni per quel che riguarda la "sovrapposizione" lavoro/volontariato e tutto ciò che significa. Ho avuto modo di parlare con un mio vecchio amico che, invece, è Vigile permanente e che m'ha spiegato che qua a Genova non ci sono caserme di soli volontari, come ne esistono da molte altre parti in Italia, ma l'unica possibilità sarebbe fare domanda, aspettare un tempo molto lungo e diventare "precario" (credo che volesse dire discontinuo anche perchè mi ha parlato di contratti da 20 giorni ripetibili al massimo per 8 volte l'anno; cosa appunto letta e riletta qua sul forum e sul regolamento dei VVFF) quindi prima domanda: la mia supposizione "precario"/"discontinuo" è giusta o c'è differenza?
    Ho letto che la visita è a carico del richiedente e purtroppo non è una cifra "ridicola", giusto o sbagliato che sia rimane comunque il fatto che nel denaro non ci navigo e quelli sono tanti soldi; ma comunque fosse solo questo il problema potrei anche fare un sacrificio.
    Arrivando poi al mio dubbio più grande, vi chiedo: poniamo il caso che riesca a essere inserito nelle liste dei precari/discontinui e venissi chiamato a fare i 20 giorni, il mio datore di lavoro (una grossa multinazionale nel campo dell'energia) come si comporterebbe con me? Continuerebbe a versarmi lo stipendio o no dato che verrei comunque retribuito dai VVFF?
    Ultima domanda: quando noi dipendenti dobbiamo svolgere, ad esempio, visite mediche NON presso studi privati, basta che l'ospedale ci rilasci un documento che attesta ciò e noi non dobbiamo far altro che consegnarlo all'ufficio personale per esser "giustificati" e non dover utilizzare ferie o altro senza perdere quote di stipendio; quando si è chiamati per i 20 giorni funziona allo stesso modo o occorre prendersi ferie (cosa impossibile, sarei fuori subito) o simili?
    Purtroppo non ho la possibilità, come la stragrande maggiornaza di noi, di "sospendere" il mio stipendio e ho paura che il mio sogno rimanga tale!
    Scusate la mia lungaggine e spero di esser stato chiaro, grazie a chi avrà voglia di rispondermi!

  2. #4422
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    ciao, il termine precario viene utilizzato in sostituzione a discontinuo ma è la stessa cosa, purtroppo per quanto riguarda i famosi 20 giorni, non c'è nessuno che obbliga il tuo datore di lavoro a lasciarti andare a fare i 20 di richiamo e quindi l'unica è farli durante le ferie come fanno molti miei colleghi.

  3. #4423

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    Bene capisco, a questo punto il problema però sono le ore di ferie che ho a disposizione! Non ho ben chiaro quante volte all'anno uno già occupato potrà esser richiamato ma se già fossero "2" personalmente sarei in difficoltà!

  4. #4424
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    Eventualmente puoi rinunciare alle chiamate successive
    ex VVF volontaria; In Croce Rossa: Autista-Soccorritore dipendente e volontaria, Unità Cinofila per ricerca dispersi superficie-maceria-valanga, ex Delegata gruppo giovanile, operatrice TLC, operatrice PostoMedicoAvanzato.



  5. #4425
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    in realtà 8 richiami sono il massimo che un discontinuo può fare però nulla ti viete di rinunciare e fare solo il numero di richiami che riesci

  6. #4426

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    Intanto grazie per le delucidazioni, sapevo che avrei trovato un grosso aiuto in questo forum, ma immagino che ci sia un numero minimo di richiami da poter/dover fare per mantenere il "posto" o uno può farne anche solo uno all'anno che non succede nulla?

  7. #4427
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    no puoi farne anche uno solo senza problemi, da me molti ragazzi riescono a farli solo durante le ferie e quindi hanno una media 1 massimo 2 richiami all'anno, quindi da questo punto di vista vai tranquillo, poi ci sono alcuni comandi che danno la precedenza alle persone disoccupate, con figli a carico, ecc... ma quello è un altro discorso.

  8. #4428
    Moderatore L'avatar di sasygrisù
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    Citazione Originariamente Scritto da illomba Visualizza Messaggio
    , poi ci sono alcuni comandi che danno la precedenza alle persone disoccupate, con figli a carico, ecc... ma quello è un altro discorso.
    Nel mio comando proprio ieri il nuovo Comandante ha emanato il nuovo regolamento (in conformità con tutti i decreti e le leggi del caso) sulla pianificazione e sulle modalità di richiamo.
    Se riesco lo posto.

    Prius undis flamma antequam flectar
    PRENDETE VISIONE DEI REGOLAMENTI DEL FORUM http://www.militariforum.it/forum/sh...2011&p=1177951

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  9. #4429

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    Si beh diciamo che è anche giusto rivolgersi prima a chi comunque ha più bisogno e son perfettamente d'accordo; a sto punto tutti i dubbi me li avete tolti non mi rimane altro che far domanda
    Citazione Originariamente Scritto da sasygrisù Visualizza Messaggio
    Nel mio comando proprio ieri il nuovo Comandante ha emanato il nuovo regolamento (in conformità con tutti i decreti e le leggi del caso) sulla pianificazione e sulle modalità di richiamo.
    Se riesco lo posto.
    Si grazie mi faresti un favore tanto per avere un idea sempre più precisa!

  10. #4430
    Moderatore L'avatar di sasygrisù
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    Post Regolamento per il richiamo dei vigili volontari

    Questo è l'ODG emanato dal mio Comando un paio di giorni fa sul nuovo regolamento per il richiamo dei volontari.

    visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005 nr. 217 riguardante l’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in particolare l’art. 40 comma 3, in cui è stabilito che i primi Dirigenti adottano provvedimenti relativi all’organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi;
    visto l'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;
    visto l’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n 76 del 6 febbraio 2004 – Regolamento concernente la disciplina della delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
    visto l’art. 9 del decreto Legislativo n. 139 del 08 marzo 2006;
    considerata la necessità di stabilire i criteri al fine di consentire la formazione di una graduatoria dei VV. VV. per il richiamo in servizio del medesimo personale;
    P.Q.M.
    adotta l’allegato regolamento per il richiamo del Vigili Volontari iscritti presso il Comando. I richiami dei VV. VV. verranno effettuati con decorrenza 01.01.2015, in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento.
    Il presente ODS pubblicato sul sito WEB interno del comando vale, a tutti gli effetti, come notifica agli interessati.

    REGOLAMENTO PER IL RICHIAMO DEI VIGILI VOLONTARI
    ( Art. 18 del D.P.R. 16.02.2004, n. 74 )
    Art. 1
    Finalità
    Il personale volontario e' richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilita' del comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione della Direzione Regionale VV. F. Il presente regolamento regola i richiami dei VV e stabilisce i criteri al fine di consentire la formazione di una graduatoria dei VV. per il richiamo in servizio del medesimo personale per soddisfare particolari necessità del comando ( art. 9 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 139/2006 ).
    Art 2
    Campo di applicazione
    Il presente regolamento si applica al personale vigile volontario iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 del D.P.R. 16.02.2004, n. 76 istituito presso il Comando Provinciale VV. F.
    Art. 3
    Disponibilità del personale volontario
    Entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno il personale volontario che intende essere richiamato in servizio per l’anno successivo, d’iniziativa dà la propria disponibilità di massima, presentando all’Ufficio Personale il modello allegato ( allegato n. 1 ) debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato.
    Art. 4
    Criteri per la formazione della graduatoria
    Acquisita la disponibilità del personale interessato sarà elaborata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.P.R. n 76/2004, una graduatoria sulla base del criterio dell’anzianità di iscrizione nell’elenco dei vigili volontari, dell’eventuale stato di disoccupazione nonché del carico familiare.
    A ciascun requisito viene attribuito il seguente punteggio:
    anzianità d’iscrizione: 0,01 punti per ogni mese d’iscrizione. Se la data d’iscrizione è antecedente al 16 del mese si arrotonda per eccesso, conteggiando il punteggio di 0.01 per il mese in questione. viceversa si arrotonda per difetto, non attribuendo per il mese in esame nessun punteggio.
    L’anzianità d’iscrizione decorre dalla data di emissione del Decreto Ministeriale.
    stato di disoccupazione: 4 punti;
    Lo stato di disoccupazione potrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche a campione previste dalla normativa vigente. A riguardo si richiama l’attenzione sulle responsabilità civili e penali derivanti da false attestazioni.
    carico familiare: 0.5 punti per ogni figlio a carico; un punto per coniuge a carico.
    Il carico familiare potrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche a campione previste dalla normativa vigente. A riguardo si richiama l’attenzione sulle responsabilità penali derivanti da false attestazioni.
    Si precisa che sono considerati a carico i figli di minore età o permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati a carico i figli di maggiore età e/o coniuge purchè con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 2.840,51 ( art. 47 D. Lgs n 446/1997 ).
    A parità di punteggio sarà data precedenza alla maggiore anzianità di iscrizione.
    Art. 5
    Validità della graduatoria
    Alla graduatoria, stilata secondo i criteri di cui all’art 4, verrà data a cura del Comando la più ampia diffusione e pubblicazione sul sito WEB interno nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali.
    La graduatoria sarà resa nota tramite apposito ODG entro il 15 dicembre di ogni anno.
    La graduatoria ha validità, per le finalità del presente regolamento, di un anno a decorrere dal 01 gennaio di ogni anno. Se durante il periodo di validità della graduatoria medesima dovessero verificarsi variazioni relative allo stato di disoccupazione e/o al carico familiare, il personale volontario interessato dovrà comunicarlo tempestivamente all’ufficio personale che avrà cura di aggiornare la graduatoria medesima con frequenza semestrale. La graduatoria aggiornata sarà resa nota con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
    La graduatoria non esclude nessuno al richiamo, ma stabilisce un ordine di precedenza nei richiami medesimi.
    Art. 6
    Requisiti e modalità di richiamo del personale volontario
    I requisiti che il personale volontario deve possedere al momento del richiamo in servizio sono:

    1. residenza in comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

    2. possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di
cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    3. il certificato medico in corso di validità;
    4. aver effettuato l’addestramento in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 76/2004.
    Il personale volontario verrà richiamato dall’ufficio personale secondo la precedenza stabilita dalla graduatoria di cui all’art. 4, a rotazione. La mancata disponibilità al momento del richiamo costituisce rinuncia al richiamo medesimo e consentirà all’ufficio personale di chiedere la disponibilità al soggetto immediatamente dopo in graduatoria fino ad raggiungere il numero dei volontari necessari per il richiamo in questione.
    A fine di agevolare le comunicazioni e consentire la dematerializzazione cartacea relativa ai richiami il personale volontario dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica.
    Per particolari e urgenti esigenze di servizio, che richiedono una caratteristica specifica, potranno essere effettuati richiami in deroga alla sopra citata graduatoria.
    L’assenza ingiustificata durante il periodo di richiamo comporterà la proposta agli Uffici competenti del Ministero per la cancellazione dall’elenco del personale volontario ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera d del D.P.R. 76/2004.
    Le assenze durante il periodo di richiamo, dovranno essere giustificate con idonea documentazione.
    Il personale volontario potrà, con provvedimento motivato, essere escluso dai richiami in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dal comma 1. L’ufficio personale accerterà la sussistenza dei predetti requisiti al momento del richiamo.
    Art. 7
    Norme transitorie
    Fino al 31.12.2014 il richiamo dei VV. VV. sarà effettuato secondo le consuete modalità e comunque in conformità ai criteri generali stabiliti dall’art. 18 del D.P.R. 76/2004.
    Art. 8
    Addestramento periodico

    L’attività addestrativa è preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionale del personale, nonché a consolidarne la capacità nell’uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dal comando.

    Il personale nell’effettuazione dell’attività addestrativa deve indossare l’equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.
    Il personale preposto all’attività addestrativa deve verificare che il personale volontario indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell’attività.
    L’addestramento periodico, ai sensi dell’articolo 10 del DPR 76/2004, è condizione necessaria ai fini della possibilità di richiamo in servizio del personale volontario.
    Il personale volontario interessato ad effettuare l’attività addestrativa deve essere in possesso del certificato medico in corso di validità. L’ufficio personale comunicherà tramite posta elettronica ai sigg. CC. T. della sede centrale entro 7 gg. del mese precedente al mese per il quale è previsto l’addestramento l’elenco del personale volontario che può effettuare l’addestramento periodico.
    Nei termini e modi previsti dall’art. 10 del D.P.R. 76/2004 il personale volontario è tenuto a partecipare all’attività addestrativa organizzata dal Comando Provinciale. In particolare tale attività và condotta in modo sistematico e continuo, per almeno cinque ore mensili.
    Il personale volontario richiamato in servizio ( 20 gg ) effettuerà l’addestramento mensile durante tale richiamo e sotto la diretta responsabilità del capoturno e d’intesa con il caposervizio Il restante personale, previa richiesta ( allegato n. 2 ), deve effettuare l’addestramento mensile obbligatorio esclusivamente nei turni diurni e sotto la diretta responsabilità del capoturno sempre d’intesa con il caposervizio.
    Il Capo Turno annoterà nell’apposito spazio dell’ODS “novità durante il servizio” il personale volontario che ha effettuato l’addestramento.
    Per l’attività addestrativa sarà data precedenza al personale volontario che è stato richiamato in servizio.
    I Sigg. Capi Turno al termine di ogni sessione addestrativa dovranno far pervenire all’ufficio Risorse Umane la scheda allegata ( allegato n. 3 ).
    La singola scheda và inserita nel fascicolo personale del vigile volontario interessato.
    Il personale volontario che non è in regola con l’addestramento sarà diffidato ad effettuare l’addestramento previsto. Per il personale volontario, che nonostante sia stato diffidato continua ad assentarsi dall’attività addestrativa, sarà attivato l’iter procedurale per la cancellazione dagli elenchi.
    Per il personale volontario che abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento o che, nonostante diffidato, continui ad assentarsi, senza giustificato motivo, dalle esercitazioni e dai turni prescritti viene attivato l’iter procedurale per la cancellazione degli elenchi del personale volontario. ( art. 20 comma 1, lettera d) del D.P.R. n 76/2004 ).

    L’ufficio personale avrà cura di informare tutto il personale di cui all’art. 2 del presente regolamento. In particolare al momento del richiamo in servizio per i 20 gg. ovvero per l’attività addestrativa mensile darà le indicazioni necessarie per venire a conoscenza del presente regolamento.

    Art. 9
    Trattamento dati personali
    Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dal personale volontario saranno trattati per le finalità del presente regolamento.
    Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti previsti per legge.
    L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.




    Come dicevo prima questo regolamento è stato emanato dal mio comando per quanto riguarda i richiami presso tale comando, comunque basato su norme e leggi nazionali che regolano il servizio dei Volontari VVF.
    Ultima modifica di sasygrisù; 02-11-14 alle 17: 22

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