Originariamente Scritto da
Kojak
Il DPR 338/82 disciplina l'inquadramento giuridico del ruolo professionale dei Medici della Polizia di Stato.
QUI l'intera normativa.
Da essa si evince che, limitatamente alle funzioni esercitate, i Medici della PS sono privi delle qualifiche giuridiche di ufficiali di PS e di PG previste per i funzionari dei ruoli ordinari.
Tuttavia l'art. 7 del citato DPR recita:
Art. 7.
Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio,
può attribuire, con proprio decreto,
limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.
Questo comporta che - per quanto concerne ciò che chiami impropriamente "porto d'armi" (ma sono sicuro che stavi intendendo l'art. 73 TULPS...) - il medico non può portare armi senza licenza. Se vuole ottenere il normale porto d'armi, deve seguire la trafila comune riservata ai privati cittadini.
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