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Discussione: Domande sui mezzi della PC: Immatricolazione/patenti/targhe PC

  1. #11
    Maresciallo L'avatar di Mande
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    L'articolo 177 è stato aggiornato aggiungendola voce e di protezione civile
    Comunque tengo ancora a precisare che le targhe istituzionali servono per tenere sottocontrollo i mezzi ed evitare che circolano mezzi non in regola con revisioni ecc..

  2. #12

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    L'articolo 177 è stato aggiornato aggiungendola voce e di protezione civile..
    hai perfettamente ragione ma...manca un particolare: il DPC deve ancora delegare(visto che non è in grado di farlo da Roma) le Regioni a concordare con il ministero dei trasporti un elenco di Org. che la Regione reputa operative

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    Comunque tengo ancora a precisare che le targhe istituzionali servono per tenere sottocontrollo i mezzi ed evitare che circolano mezzi non in regola con revisioni ecc..
    attenti questo ricade già nella responsabilità penale dei Responsabili delle Org.; le targhe PC sono riservate al momento al DPC e solo le regioni-provincie autonome hanno (perchè lo possono ) leggiferato in materia
    circa il resto, anche quì ci vuole un pò di storia, già negli anni 30' quando il regime sciolse d'imperio le P.A. e le Misericordie incamerando tutte le ambulanze nella CRI non tutti ( o meglio nessuno) restò soddisfatto che comunque se un "capoccia" a roma decide che l'amb. CRIxxxx , ancorchè acquistata con il sudore dei Volontari di Rocca Cannuccia, è sua e la trasferisce dove vuole e quello è un suo diritto

  3. #13
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    Wink

    Citazione Originariamente Scritto da Mande Visualizza Messaggio
    I mezzi di protezione civile sono già adesso al 100% mezzi d'emergenza con la modifica dell'articolo 177 cds
    Giusto... con la modifica dell. art 177 del CDS hanno fatto tanto... ma l'idea delle targhe non è male, io le proporrei anche per la polizia municipale.... in fondo è sempre polizia no?

  4. #14

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    la PM ha già le targhe dedicate....il fatto che non se ne vedano molte in giro dipende da vari fattori non ultimo il fatto che molte loro auto sono in leasing e la normativa per queste non è ancora chiara...e pensa che uno dei presuposti per questa rivendicazione è stato: "...ma se perdo dei punti-patente in servizio non è giusto che ce li rimetto dei miei...vogliamo la patente di servizio!!.." e allora, dico io, tutti quelli che guidano per servizio sono nelle loro condizioni, anzi loro possono comunque impugnare la decurtazione davanti al Giudice diPace e invocando "l'esigenza di servizio" vedrebbero annullato il provedimento! io proporrei che le eventuali decurtazioni non giustificate fossero doppie (DEVONO DARE ESEMPIO!!!) e per ambedue le patenti!!

  5. #15
    sasygrisù
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    Citazione Originariamente Scritto da 157° Visualizza Messaggio
    la PM ha già le targhe dedicate....il fatto che non se ne vedano molte in giro dipende da vari fattori non ultimo il fatto che molte loro auto sono in leasing e la normativa per queste non è ancora chiara...e pensa che uno dei presuposti per questa rivendicazione è stato: "...ma se perdo dei punti-patente in servizio non è giusto che ce li rimetto dei miei...vogliamo la patente di servizio!!.." e allora, dico io, tutti quelli che guidano per servizio sono nelle loro condizioni, anzi loro possono comunque impugnare la decurtazione davanti al Giudice diPace e invocando "l'esigenza di servizio" vedrebbero annullato il provedimento! io proporrei che le eventuali decurtazioni non giustificate fossero doppie (DEVONO DARE ESEMPIO!!!) e per ambedue le patenti!!


    Anche se qui andiamo leggermente OT, vorrei precisare che: per la PM la questione targhe è abbastanza complessa come hai detto tu, ma sembra si sia arrivati ad una soluzione; sempre più comuni, almeno nel nord italia le stanno adottando. Nel mio comune le stanno sperimentando su un paio di auto.
    Riguardo ai punti patente voglio precisare che per chi possiede patente civile e patente ministeriale (di qualsiasi corpo), se si perdono punti alla patente civile, bisogna comunicarlo al proprio comando per prendere analoghi provvedimenti su quella ministeriale e viceversa.
    Da quelloo che ho capito dalla spiegazione di questa benedetta circolare ministeriale, visto che il decurtamento sulle ministeriale non esiste, il problema sussiste sul ritiro o sulla sospensione della patente, che in quel caso dovrebbe riguardare entrambe le patenti.
    Purtroppo o per fortuna, per ora la cosa funziona solo in un senso, ovvero da civile a ministeriale e non viceversa come parla la circolare.

  6. #16
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    Citazione Originariamente Scritto da sasygrisù Visualizza Messaggio
    Volevo precisare che avere la targa istituzionale o speciale, come dir si voglia (magari nel CDS ha pure un altro nome) non vuol dire che si possa fare tutto ciò che si vuole con quel mezzo; bisogna sempre rispettare il CDS.
    Anche per il soccorso tecnico urgente, che si abba la targa normale o quella speciale, bisogna sempre rispettare il Codice della Strada.
    Per quanto riguarda i dispositivi ottici ed acustici (sirene e lampeggianti blù) come prevede l'art. 177 del CDS li possono utilizzare solo: automezzi delle Forze dell'Ordine (PS, CC, GdF, PP, CFS), autoambulanze e similari (118, CRI, misericordie, Croci varie, mezzi delle USL per trasporto di organi, sangue e plasma), Servizio Antincendio (VVF, AIB) e soccorso alpino; nonchè altri servizi previsti dalla regione autonoma Valle 'Aosta e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    Ecco il famoso art. 177:

    Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze
    L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

    I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

    Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo dl lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E'' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

    Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 .

    Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .
    Dunque come ben si evince, non parla di targhe ma solo di dispositivi; di conseguenza avere i mezzi con targa speciale o meno, per la PC cambia poco o niente, sempre le regole bisogna rispettare.
    Come???? caro mio sasygrisu, quello era il vecchio art 177. ti nformo che è stato modificato recentemente proprio per inserire i mezzi di protezione civile (delle associazioni di volontariato inserite nell'elenco delle associzioni del dipartimento del pc). di seguito ti riporto l'art modificato:

    Questo il testo in Gazzetta Ufficiale:

    5. All’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le
    seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola:
    «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come
    individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su
    proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri»

    Questo il testo del nuovo articolo 177 del Codice della Strada:

    “Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e(**) delle autoambulanze.

    1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri(**) , a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

    2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

    3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

    4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 ad euro 311,00

    5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 ad euro 155,00″

    (**) Parole aggiunte dall’art. 8, comma 5, del DL 6.11.2008, n. 172 convertito, con modificazioni, nella legge 30.12.2008, n. 210 - G.U. n. 2 del 3 Gennaio 2009 in vigore dal 4 gennaio 2009

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da 157° Visualizza Messaggio
    hai perfettamente ragione ma...manca un particolare: il DPC deve ancora delegare(visto che non è in grado di farlo da Roma) le Regioni a concordare con il ministero dei trasporti un elenco di Org. che la Regione reputa operative



    attenti questo ricade già nella responsabilità penale dei Responsabili delle Org.; le targhe PC sono riservate al momento al DPC e solo le regioni-provincie autonome hanno (perchè lo possono ) leggiferato in materia
    circa il resto, anche quì ci vuole un pò di storia, già negli anni 30' quando il regime sciolse d'imperio le P.A. e le Misericordie incamerando tutte le ambulanze nella CRI non tutti ( o meglio nessuno) restò soddisfatto che comunque se un "capoccia" a roma decide che l'amb. CRIxxxx , ancorchè acquistata con il sudore dei Volontari di Rocca Cannuccia, è sua e la trasferisce dove vuole e quello è un suo diritto
    sisa gia dove possono essere montati i dipositivi acustici cioè sui mezzi intestati alle associazioni di volontariato che sono iscritte al registro volontariato del dipartimanto della protezione civile.

  8. #18
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    per quanto riguarda le targhe poi non si puo dire se deve essere il DPC a decidere qualcosa o la regione perche ancora non hanno deciso se farle o no quindi non c'è nulla di concreto.... stiamo camminando tutti sulle nuvole....

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da volontariopc Visualizza Messaggio
    sisa gia dove possono essere montati i dipositivi acustici cioè sui mezzi intestati alle associazioni di volontariato che sono iscritte al registro volontariato del dipartimanto della protezione civile.


    per quanto riguarda le targhe poi non si puo dire se deve essere il DPC a decidere qualcosa o la regione perche ancora non hanno deciso se farle o no quindi non c'è nulla di concreto.... stiamo camminando tutti sulle nuvole....

    non è proprio così: anche il DPC ha dubbi che ,ad es., l'ass. che si occupa del recupero di beni artistici dopo un terremoto, pur iscritta al DPC abbia titolo ai dispositivi suppl. d'alarme riservati a chi invece interviene per la " sicurezza e salvaguardia urgente della vita umana" e infatti stà meditando se delegare alle Regioni tale scrematura....al momento "ufficialmente" (= esclusi quindi i vari localismi) solo i mezzi Antincendio sono collaudabili in attesa appunto dell'Elenco

    il DPC, per quello che lo riguarda , ha già deciso da anni e nel momento che l'Agenzia è "morta" risuscitando il Dip. sono riaparse le targhe DPC.
    Solo le Provincie e le Regioni Autonome hanno un PRA autonomo dal nazionale percui che ha voluto ha già leggiferato in materia (il primo è stato TN che da decine di anni ha targhe VF-TN per i suoi Volontari)
    Ultima modifica di 157°; 13-10-09 alle 09: 14 Motivo: agg

  10. #20
    sasygrisù
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    Citazione Originariamente Scritto da 157° Visualizza Messaggio
    il DPC, per quello che lo riguarda , ha già deciso da anni e nel momento che l'Agenzia è "morta" risuscitando il Dip. sono riaparse le targhe DPC.
    Solo le Provincie e le Regioni Autonome hanno un PRA autonomo dal nazionale percui che ha voluto ha già leggiferato in materia (il primo è stato TN che da decine di anni ha targhe VF-TN per i suoi Volontari)


    Anche Bolzano usa VF....BZ è se non ricordomale non solo per i Volontari, ma anche per il Corpo Permanente sia di Trento sia di Bolzano.

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